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Newsletter > edizione : 9/2008
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SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT DELLA LIGURIA: 1^ serata di aggiornamento fiscale per Dirigenti – ARMA DI TAGGIA (IM), Villa Boselli – VENERDI’ 9 MAGGIO 2008 ore 20.30
La Scuo la Regionale dello Sport ha programmato nella provincia di Imperia una serie “itinerante” di incontri di aggiornamento fiscale per i Dirigenti Sportivi, di cui la 1^ sessione si terrà nei mesi di
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ESONERO dalla trasmissione degli ELENCHI CLIENTI E FORNITORI per i soggetti in regime ex lege 398/91 a cura del Dott. Gianfranco Fumarola, Collaboratore della Redazione Fiscosport – Martina Franca (TA)
Con risoluzione n. 171/E del 23 aprile 2008 (riportata integralmente in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito che le associazioni sportive dilettantistiche aderenti al regime forfetario di cui all’art. 1 Legge 398/1991, possono non presentare l’elenco clienti e fornitori per gli anni 2006 e 2007. Detto chiarimento, tuttavia, non ci lascia sorpresi. Infatti, la redazione di Fiscosport, già più volte si era espressa a favore di tale interpretazione, attesa la valenza delle disposizioni agevolative di cui alla Legge 398/1991 per gli enti sportivi aderenti. Va inoltre ricordato che
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AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 171/E del 23 aprile 2008 sugli ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
Riportiamo in allegato la risoluzione odierna dell'Agenzia delle Entrate che mette fine ai dubbi ( Fiscosport li aveva già da tempo fugati!!! - ndr ) sulla presentazione degli ELENCHI CLIENTI E FORNITORI da parte dei soggetti in opzione L. n. 398/91: viene ribadito che " ... per gli anni 2006 e 2007 non sono obbligati a presentare gli elenchi clienti e fornitori i soggetti non tenuti a registrare le fatture attive e passive. Tra questi ultimi sono da ricomprendere anche i soggetti che, per aver esercitato l' opzione di cui al citato articolo 1 della legge n. 398 del 1991, non hanno registrato le fatture emesse e ricevute. Tali soggetti conseguentemente possono non comunicare, entro il 29 aprile 2008, i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nell'anno 2007 .
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ELENCHI DEFINITIVI DEL 5 PER MILLE: poche le novità … a cura del Rag. Pietro Canta, Consulente fiscale del C.P. CONI di Imperia
L'Agenzia delle Entrate, in data 18 aprile come annunciato, ha pubblicato gli elenchi definitivi del 5 per mille. Poche le novità rispetto a quelli provvisori : a) tra gli enti del volontariato (Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni riconosciute in possesso di determinati requisiti, fondazioni nazionali di carattere culturale) sono state apportate le rettifiche di alcuni dati anagrafici ed integrati i nominativi degli enti ammessi a seguito della verifica di errori di iscrizione; b) e c) nessuna variazione; d) tra le associazioni sportive dilettantistiche (riconosciute dal CONI ai fini sportivi - soggetti di cui alla lettera c-bis), comma 5, dell’articolo 3 della legge n° 244 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni) sono state eliminate 835 duplicazioni e cancellati due nominativi erroneamente inseriti. Ben poco rispetto alle aspettative: ci si attendeva almeno una risposta circa l'esclusione - corretta o meno - delle srl sportive e cooperative sportive, anche perchè alcuni errori di caricamento dei dati nel registro CONI ha permesso che talune SRL siano di fatto incluse nell'elenco "qualificandosi" come associazioni (per non parlare di diversi soggetti - iscritti nell'elenco "sportivo" del 5 per mille, ma che nulla hanno a che vedere con tale comparto - inseriti per evidenti "errori" di caricamento del codice fiscale: studi professionali, centri elaborazione dati, aziende, ecc.).
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RESPONSABILITÀ CIVILE – ATTIVITÀ PERICOLOSA – Gioco del calcio – Corte di Cassazione, sez. III civ., 19.01.2007 n.1197
Con la sentenza 19.01.2007 n.1197 che si segnala, la Suprema Corte si è pronunciata sulla natura del gioco del calcio, escludendo espressamente che si tratti di attività pericolosa
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RESPONSABILITA’ PENALE – REATO DI LESIONI PERSONALI – Applicabilità dell’esimente del consenso dell’avente diritto – Corte di Cassazione Sez. V pen. 13.12.2005 n. 45210
Con la sentenza che si segnala, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla possibilità di escludere il reato di lesioni personali per l'operare dell'esimente del consenso dell'avente diritto ovvero di altra causa di giustificazione non codificata, con riferimento alle lesioni procurate all'avversario da un calciatore, nel corso di una partita, ma a gioco fermo.
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NEL MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO OCCORRE INDICARE I NUOVI “CODICI ATECOFIN 2007”, a cura del Dott. Claudio Boggian, Collaboratore della Redazione Fiscosport – Padova
Dal 1° gennaio 2008 i codici Atecofin 2004 sono stati sostituiti con i codici Ateco 2007. Vediamo nel dettaglio i codici da utilizzare, tra l'altro, per la compilazione del modello 770/2008 semplificato (in scadenza il 3 giugno 2008 - vedasi approfodimento a firma della Dott.ssa Laura Cantanna).
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RESPONSABILITA’ CIVILE – ATTIVITA’ PERICOLOSA – Attività innocua – Cassazione civile III sez., 02.12.1997 n.12193
Con la sentenza 02.12.1997 n.12193 che si evidenzia, la Corte di Cassazione Sezione si è pronunciata sulla diversa rilevanza della natura dell'attività (pericolosa o innocua), ai fini della responsabilità ex art.2050 c.c. ovvero 2043 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il principio per cui < Per "attività pericolose", agli effetti di cui all'art. 2050 c.c., devono intendersi quelle così qualificate da specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, ovvero quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi adoperati, mentre non possono considerarsi tali le attività nelle quali la pericolosità insorga per fatti estranei (in applicazione del suddetto principio la Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale che escludeva il carattere pericoloso di una sauna gestita all'interno di un centro di benessere).> D i seguito si riporta il testo della sentenza in parola.
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La 2^ relazione dell’Avv. Katia Scarpa ai convegni CONI/Fiscosport di Imperia (15.3.2008) e di Verbania (11.4.2008): LA RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE DI UN EVENTO SPORTIVO.
Si riporta in allegato (file .pdf) la dispensa dell'Avv. Katia Scarpa distribuita a due recenti Convegni CONI/Fiscosport (la lettura del file è consentita agli utenti abilitati direttamente o per tramite di un comitato aderente - non è ammessa per gli utenti che usufruiscono del periodo gratutio).
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