Home Lavoro e previdenza

Lavoro e previdenza

Finalmente attiva la funzione “volontari” sul RAS

Sulla piattaforma del Registro Nazionale delle Attività sportive è attiva da qualche giorno la funzione che permette alle a.s.d. e alle s.s.d. di comunicare i nominativi dei volontari e l’importo corrisposto a titolo di rimborso forfettario. Di seguito la descrizione della procedura da seguire

LUL e RAS per i compensi sportivi inferiori a 5.000 euro

Si richiedono informazioni in merito ai rapporti di co.co.co sportivo, qualora il collaboratore non ecceda il limite al di sopra del quale si devono versare i contributi Inps (5.000 euro); l'art. 28 del D.lgs. 36/2021 stabilisce che non si è tenuti all'obbligo di iscrizione al LUL, si chiede tuttavia se si debba comunque predisporre un foglio paga. Invece, per quanto riguarda il caricamento dei compensi in RAS, è previsto l'obbligo di comunicazione degli importi anche quando si è al di sotto delle soglie 5.000 per la parte previdenziale e 15.000 per la parte fiscale?

Pensione e contratto di co.co.co. sportivo

Non è raro che nei sodalizi sportivi collaborino - per esempio in qualità di allenatori - soggetti titolari di pensione. Si pone quindi spesso il problema di quali siano le implicazioni fiscali e contributive per i pensionati che ricevono compensi di co.co.co. sportivi, in particolare là dove questi superino i 5mila euro. Nel contributo che segue si segnalano i passaggi da seguire e le possibili criticità

Ravvedimento operoso anche per i contributi previdenziali

0
Dal 1° settembre 2024 è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio in materia di contributi previdenziali, introducendo il cosiddetto “ravvedimento operoso” anche per i versamenti all’INPS

Nuovo elenco per mansioni dei lavoratori sportivi

Nella giornata del 25 luglio il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il d.p.c.m. con l'elenco aggiornato delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva

La tutela pensionistica per le co.co.co. sportive

Sono ormai note le modalità di calcolo del contributo INPS per i cococo sportivi dilettanti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (art. 2 c. 26 L.335/1995). Meno note sono, nel settore sportivo, le tutele a cui hanno diritto i lavoratori. Per la prima volta i collaboratori sportivi, ad eccezione dei lavoratori dipendenti che le hanno sempre godute, possono accedere alle indennità di maternità, malattia e indennità ospedaliera, disoccupazione nonché all’assegno di pensionamento

In scadenza il termine per l’opzione ex ENPALS

Ricordiamo che scade fra pochi giorni - il prossimo 30 giugno 2024 - il termine per esercitare l'opzione che evita la transizione automatica alla gestione separata INPS per i lavoratori sportivi autonomi

La denuncia UNIEMENS e le sanzioni per gli inadempimenti contributivi

Con questo terzo intervento portiamo a termine la nostra analisi sugli adempimenti contributivi a carico delle a.s.d. e s.s.d. con riferimento ai collaboratori sportivi: in questo approfondimento una guida dettagliata per fare la denuncia UNIEMENS, e a seguire l'indicazione delle sanzioni l'inadempimento contributivo

La Gestione separata INPS: i contributi dovuti per co.co.co e Partita IVA

Prosegue la nostra analisi sugli adempimenti contributivi a carico delle a.s.d. e s.s.d. con riferimento ai collaboratori sportivi: qui ci occupiamo dei contributi dovuti alla Gestione separata, con attenzione alle co.co.co. sportive e ai lavoratori autonomi sportivi dilettantistici

La franchigia per lavoro sportivo e la Circolare INPS n. 88/2023: una questione ancora...

Scrive una gentile Lettrice: «Ho letto l'articolo del 16.05.204 a firma di Franca Fabietti e intitolato "La gestione separata Inps per co.co.co e lavoratori autonomi sportivi dilettantistici" * e vorrei un chiarimento. Quando fate riferimento alla circolare Inps n. 88/2023 e dite "ovvero: concorrono alla determinazione della soglia di € 5000 annui, oltre ai compensi per co.co.co sportivo e lavoro autonomo professionale, anche i compensi per lavoro autonomo occasionale" si deve considerare, suppongo, solo lavoro autonomo professionale e occasionale da lavoro sportivo?»

Resta connesso

2,857FansMi piace
216FollowerSegui

Ultimi articoli

Il nuovo saggio interessi legali per il 2025 è al 2%

0
Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale si abbassa al 2,5%. Ricordiamo che l'intervento ha effetti anche sul "ravvedimento operoso" delle imposte dovute e non pagate nei termini di legge

Buone Feste!

Fiscosport.it