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Home In Evidenza Ravvedimento operoso anche per i contributi previdenziali
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  • Lavoro e previdenza

Ravvedimento operoso anche per i contributi previdenziali

Franca FABIETTI
Dottore Commercialista in Roma
26 Settembre 2024
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    Dal 1° settembre 2024 è entrata in vigore la riforma del sistema sanzionatorio in materia di contributi previdenziali, introducendo il cosiddetto “ravvedimento operoso” anche per i versamenti all’INPS

    Questa novità, prevista dal D.L. 19/2024 convertito con la L. 56/20241, offre ai contribuenti la possibilità di mettersi in regola con gli obblighi contributivi, beneficiando di sanzioni ridotte.

    Si ricorda che la normativa non ha efficacia retroattiva e dunque si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

    Premesso che la sanzione, in caso di mancato o ritardato versamento, è pari al tasso BCE2 (dal 16/09/2024 pari al 3,65%) più la maggiorazione del 5,5% ragguagliata ai giorni di effettivo ritardo, per le violazioni commesse dal 1° settembre è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, alle condizioni esposte qui di seguito; così facendo, la sanzione applicata sarà pari al solo tasso BCE senza l’aggiunta della maggiorazione del 5,5%.

    Sanzione ordinariaSanzione in caso di ravvedimento operoso (per le violazioni commesse dal 1/09/2024)
    Tasso BCE + 5,5%Tasso BCE

    Il ravvedimento operoso, meccanismo già noto in ambito fiscale, viene quindi ora esteso anche alla sfera previdenziale, consentendo ai datori di lavoro/committenti, alle imprese e ai lavoratori autonomi di:

    • sanare spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori le omissioni contributive
    • in un’unica soluzione
    • entro 120 giorni dalla scadenza originaria.

    L’INPS aveva già messo a disposizione un “simulatore” che consentiva di calcolare l’importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza legale alla data della simulazione: il simulatore è raggiungibile a questo link.       

    Esempio: contributi INPS- gestione separata di € 1.000,00 da versare entro il 16/05/2024 versati in ritardo il 12/09/2024.

    Calcolo: € 1.000,00 x 9,75% x 119/365= € 31,79

    Probabilmente dal prossimo mese (il versamento dei contributi di settembre non è ancora scaduto, per cui il simulatore non può effettuare il calcolo della sanzione) sarà possibile effettuare, col medesimo simulatore, anche il calcolo del ravvedimento operoso.

    1. L’articolo 30, comma 1, “sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;» [↩]
    2. Circolare INPS n. 71 dell’11/06/2024: La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 6 giugno 2024, ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, di seguito TUR) che, a decorrere dal 12 giugno 2024, è pari al 4,25%.
      Circolare INPS n. 89 del 16/09/2024, a decorrere dal 16/09/2024 è pari al 3,65% [↩]
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      Franca FABIETTI
      Franca FABIETTI
      Dottore commercialista e revisore, opera dal 2000 dedicandosi alla consulenza aziendale. Le altre aree di specializzazione riguardano la consulenza del lavoro e la formazione Membro commissione diritto del lavoro ODCEC Roma. Collabora con la rivista online Fiscosport.

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