Ai sensi dall’art. 36, co. 6, del D.lgs. n. 36/2021, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo, inferiori all’importo annuo di 85mila euro, non concorrono a formare la base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del D.lgs. 446/1997:
“In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”
Si pongono alcune questioni interpretative circa l’applicazione della norma.
In prima istanza, se il limite di euro 85mila sia applicabile in riferimento al totale dei compensi erogati dal sodalizio sportivo, oppure in riferimento a ciascun percipiente; sulla base del dettato normativo e della dizione “tutti i singoli compensi” si ritiene che il limite di euro 85mila debba essere interpretato per ciascun percipiente.
In secondo luogo, se l’agevolazione sia applicabile – oltre ai co.co.co. sportivi – anche ai co.co.co. amministrativo gestionali; al riguardo, la risposta è affermativa, considerando che l’art. 37 del d.lgs. 36/2021 “Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale” al comma 4 afferma che il rapporto è regolato “… ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall’articolo 36, comma 6”. Pertanto la soglia di esenzione si applica a tutti i co.co.co., sia sportivi che amministrativo gestionali.
In terzo luogo, se l’importo degli 85mila euro debba essere ragguagliato ad anno in presenza di soggetti con l’esercizio diverso dall’anno solare; sul punto, avendo a riferimento l’ammontare dei compensi erogati (nel periodo di imposta) si ritiene che il plafond debba essere considerato ugualmente per il periodo di imposta, senza operare alcun ragguaglio ad anno.
In quarto luogo, se l’agevolazione debba essere applicate alle sole a.s.d. e s.s.d., oppure anche agli enti del terzo settore che svolgano attività sportiva, quale attività di interesse generale (in base alla lettera t) dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017 “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”).; al riguardo, potendo applicare le agevolazioni rivolte ai collaboratori sportivi ove siano dedicati ad attività sportive, la soglia di esenzione potrà essere applicata anche da parte degli ETS, ma nell’ambito della sola attività sportiva svolta.
Infine, si ricorda il presupposto per l’applicazione dell’agevolazione in oggetto: soggetti iscritti nel Registro delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, nel periodo di imposta oggetto della dichiarazione.
* Sulle diverse problematiche relative all’individuazione della base imponibile Irap su cui calcolare l’Irap di una SSD in 398/91 si v. S. Andreani, I compensi sportivi sono imponibili IRAP?