Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Si ritiene che la risposta debba essere negativa.
L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 consente infatti di riconoscere ai volontari sportivi rimborsi spese forfettari, nel limite di 400 euro mensili, esclusivamente per attività svolte “in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi“ riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, CONI, CIP o Sport e Salute S.p.A.
Ne consegue che, nel caso di volontari impegnati nelle ordinarie attività di un centro estivo – anche quando svolgano mansioni di carattere sportivo o di supporto all’attività di allenamento – il rimborso forfettario non appare riconoscibile qualora manchi il collegamento con uno specifico evento o manifestazione sportiva riconosciuta.
Nell’ambito dei regolamenti federali si registra tuttavia una timida apertura nella qualificazione di evento sportivo: la FIPAV, per esempio, lo ha interpretato in senso ampio, ricomprendendo anche “eventi di formazione e didattica delle società, per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata concessa autorizzazione da quest’ultima“. Si tratta tuttavia di ipotesi che richiedono una verifica puntuale della normativa e delle deliberazioni dell’ente affiliante di riferimento.
Resta naturalmente possibile il rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute e documentate dal volontario secondo le regole ordinarie previste per il volontariato sportivo.
Qualora, inoltre, l’ente sportivo sia iscritto anche al RUNTS in qualità di APS o altro Ente del Terzo Settore, potranno trovare applicazione le specifiche disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017 in materia di rimborsi ai volontari, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina del Terzo Settore.

