Con la sentenza che si segnala, la Suprema Corte di Cassazione – chiamata a pronunciarsi in ordine alla punibilità di uno sportivo che, nel corso di una partita di calcio, ma a gioco fermo, aveva colpito un avversario al naso con il gomito, – ha ritenuto che devono escludersi i “… presupposti di applicabilità della causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto con riferimento al cosiddetto rischio consentito (art. 50 cod. pen.)”, nonché quelli per l’applicazione di altra “causa di giustificazione non codificata ma immanente nell’ordinamento, in considerazione dell’interesse primario che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport”.
Secondo il pensiero della Corte, infatti, le scriminanti operano solo quando sono inserite nel contesto di un’attività sportiva (e perciò quando la condotta lesiva sia “finalisticamente inserita nel contesto dell’attività sportiva”) e non già quando la gara sia soltanto l’occasione dell’azione violenta mirata alla persona dell’antagonista.
RESPONSABILITA’ PENALE – REATO DI LESIONI PERSONALI – Applicabilità dell’esimente del consenso dell’avente diritto – Corte di Cassazione Sez. V pen. 13.12.2005 n. 45210
Con la sentenza che si segnala, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla possibilità di escludere il reato di lesioni personali per l'operare dell'esimente del consenso dell'avente diritto ovvero di altra causa di giustificazione non codificata, con riferimento alle lesioni procurate all'avversario da un calciatore, nel corso di una partita, ma a gioco fermo.