Home 2007
Newsletter > edizione : 31/2007
articolo consultabile liberamente
DOCUMENTI INFORMATICI NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CON OPZIONE LEGGE 398/91
2. Cos’è il documento informatico Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti. Il documento informatico deve essere emesso al fine di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità e l’integrità, con l’apposizione del riferimento temporale e la sottoscrizione elettronica. Per riferimento temporale si intende un’informazione che associa al documento la data e l’ora. Per sottoscrizione elettronica si intende l’apposizione sul documento informatico della firma elettronica qualificata. Per fattura elettronica si intende il documento informatico, predisposto in forma elettronica secondo specifiche modalità che garantiscono l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo. La fattura elettronica è ammessa solo ed esclusivamente previo accordo con il cliente. Al fine di garantire l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità e immodificabilità del contenuto, la fattura elettronica non deve contenere macroistruzioni né codici eseguibili. Deve essere apposto il riferimento temporale e la firma elettronica qualificata del soggetto emittente. Per la fattura elettronica, il momento di emissione è quando viene trasmessa in via telematica al destinatario, mediante l’utilizzo di procedure informatizzate (quali la posta elettronica, il telefax, via modem, ecc.). Occorre considerare se l’emittente abbia l’esigenza di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna. Se è richiesta la ricevuta, occorre utilizzare la posta elettronica certificata (PEC), che equivale alla notificazione per mezzo della raccomandata (Circ. Min. 19 ottobre 2006 n. 32/E).
articolo consultabile liberamente
L’ACCESSO PRESSO ENTI NON COMMERCIALI a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato recentemente con un suo editoriale il problema della possibilità di accedere presso i locali degli Enti non commerciali ai fini di controlli, verifiche ed accertamenti in materia fiscale. Se da un lato per gli enti non commerciali vale il principio della tutela del “domicilio istituzionale”, ovvero quello dove si svolge l'ordinaria ed esclusiva attività non commerciale di natura culturale, assistenziale, religiosa eccetera, altrettanta tutela non è sufficiente ad esonerare dall’accesso da parte dell’Amministrazione Finanziaria e da parte della Guardia di Finanza in presenza di attività commerciali imponibili, nel qual caso la disciplina applicabile è la medesima a quella relativa ai locali adibiti a impresa. Il potere di accesso deve riguardare secondo un principio di democrazia, ogni tipologia di contribuente potenzialmente assoggettato al pagamento di imposte, compresi gli evasori totali, tra i quali si citano, per l’appunto, i soggetti "mascherati" da enti non commerciali esenti. E’ opportuno analizzare la reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata, non potendosi ritenere che un'associazione sia arbitra della propria intassabilità (Corte costituzionale, 19 novembre 1992, n. 467). Secondo la dottrina prevalente
articolo riservato agli abbonati
QUESITO n. 305 del 26/09/2007 – utente fiscosport n. 5578 – prov.di ROMA
Le società sportive dilettantistiche devono rispettare la normativa sulle società non operative? Io credo di no ma non riesco a trovare una norma o una circolare che le escluda esplicitamente. Considerato il periodo e la portata generale del quesito sarebbe auspicabile una risposta in tempi brevi. Grazie. risposta a cura della Dott.ssa Laura Cantanna, Collaboratrice della Redazione Fiscosport
articolo riservato agli abbonati
QUESITO n. 304 del 26/09/2007 – utente fiscosport n. 9074 – prov.di VENEZIA
Associazione sportiva dilettantistica con codice 92621 o 92624/adesione alla 398, come deve comportarsi in unico 2007 relativamente agli studi di settore? A mio avviso le associazioni non sono soggette nè a parametri nè a studi (causa escl.9 per i soggetti forfettari). Si dice che chi non applica studi e/o parametri deve applicare gli INE. I forfettari sono altresì esclusi dagli INE. Quindi metterei causa escl.9 senza allegare nè INE nè modello studi senza dati contabili. risposta a cura del Rag. Pietro Canta, Consulente Nazionale Fiscosport - Imperia
articolo consultabile liberamente
MEETING DEI CONSULENTI Fiscosport (Rimini 19-20-21 ottobre 2007) e CONVEGNO CONI/Fiscosport (Rimini 20/10/2007): PRENOTAZIONE ON-LINE / EVENTI GRATUITI
Come di consueto, è possibile effettuare on-line la prenotazione degli eventi Fiscosport (entrambi GRATUITI): - il meeting dei Consulenti Fiscosport (Rimini 19-20-21 ottobre 2007), indirizzato a chi professionalmente si dedica alla consulenza di società ed associazioni sportive dilettantistiche (il meeting è aperto a tutti e non riservato ai soli Consulenti Fiscosport); - il convegno CONI/Fiscosport (Rimini 20 ottobre 2007), aperto a tutti e rivolto principalmente ai Presidenti, Dirigenti e Consulenti di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Chi vuole prenotarsi per uno o entrambi gli eventi può farlo cliccando qui: --> prenotazione . Scegliere per quale evento viene fatta la prenotazione (chi si prenota per il meeting viene automaticamente iscritto al convegno, in quanto parte dello stesso). Le convenzioni alberghiere ed i programmi completi saranno inseriti nelle prossime newsletters.
articolo consultabile liberamente
LA RESPONSABILITA’ CIVILE NELLO SPORT: pubblichiamo in allegato una sentenza della Cassazione
La Cassazione ha affermato il principio secondo cui "l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, intendendosi per tali non solo gli atleti in gara ma tutti quelli (come gli arbitri, i guardalinee, i guardaporte, i meccanici, i tecnici, ecc.) che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara, per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati. Sicché, i danni da essi eventualmente sofferti ad opera di un competitore, rientranti nell'alea normale, ricadono sugli stessi ed è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi". In allegato la citata sentenza n. 20908/05:
Ultimi articoli
UNIEMENS ottobre: scadenza prorogata al 7 dicembre 2023
Un nuovo messaggio da INPS proroga di una settimana l'adempimento alla trasmissione dei flussi Uniemens di competenza di “ottobre 2023”