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LE EROGAZIONI LIBERALI AI DIPENDENTI HANNO CAMBIATO REGIME, a cura del Rag. Maurizio Falcioni,...

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L’art.2, comma 6, del Decreto Legge n.93/2008 (conv. da L. n.126/2008), più conosciuto come "Detassazione Straordinari", ha soppresso la previsione normativa dettata dall’art.51, comma 2, lettera b) del TUIR che escludeva, dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito di lavoro dipendente, le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Fino al 28 maggio 2008, data di entrata in vigore del predetto DL 93/2008, le erogazioni liberali (in denaro ed in natura) concesse alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, in occasione di festività o ricorrenze

QUESITO N. 398 del 30/10/2008 – utente fiscosport n.5985 – prov.di GENOVA

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Sono il contabile-segretario di una Società di Basket, iscritta al registro del Coni delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, che fa parte di una Polisportiva. Il nostro Statuto prevede tre categorie di Soci: i "Fondatori", gli "Atleti", ovvero tutti coloro che sottoscrivono il tesseramento per la Società e gli "Ordinari", che chiedono di diventarlo e pagano una quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Alle Assemblee hanno diritto di partecipazione tutti i Soci ma hanno diritto di voto solo quelli Ordinari e Atleti se in regola con il pagamento della quota. Nel nostro bilancio abbiamo sempre inserito le quote pagate dai Soci Ordinari ed eventualmente dagli Atleti per avere diritto di voto in Assemblea come “Quote Associative”. I soldi spesi dai genitori per le iscrizioni dei figli, vanno nel capitolo “Iscrizioni Corsi”. Il Revisore dei conti della nostra Polisportiva ci ha contestato questo asserendo che incassare soldi con la motivazione di un corso equivale ad attività commerciale, espressamente vietato per le Società Dilettantistiche. Il suo punto di vista è che tutto vada conteggiato come quota Associativa. A me non sembra così. Organizzare dei corsi del proprio sport fà parte della cosiddetta attività istituzionale e gli incassi che da ciò derivano, perciò, non mi sembrano di natura commerciale. E d'altra parte lo conferma la Legge Finaziaria che prevede la detraibilità dei soldi spesi dai genitori per l’attività sportiva dei figli a condizione che venga rilasciata una ricevuta dall'Associazione Sportiva Dilettantistica con l’indicazione, fra l’altro, di "iscrizione a corsi”. Per me è quindi corretto continuare ad inserie nel capitolo di Bilancio relativo a "quote associative" solo le quote pagate dai Soci Ordinari e dagli Atleti per partecipare all’Assemblea con diritto di voto. Quale è il Vostro parere? risposta a cura dell'Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano

QUESITO N. 399 del 30/10/2008 – utente fiscosport n.4385 – prov.di PALERMO

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Un familiare che percepisca esclusivamente redditi da attività sportiva dilettantistica non superiori ad euro 7.500,00 annui è da considerarsi "a carico"! Tenuto però conto che detti redditi appartengono alla categoria dei "redditi diversi" da escludere dalla base imponibile Irpef e che il limite di reddito per i familiari a carico è di euro 2.500,00, desiderei sapere se il limite di reddito derivante da attività sportiva dilettantistica per poter considerare un familiare a carico sia di euro 10.000,00 (7.500,00 + 2.500,00). risposta a cura del Dott. Vincenzo Marra, Collaboratore della Redazione Fiscosport - Napoli

QUESITO N. 400 del 03/11/2008 – utente fiscosport n.10012 – prov.di TERNI

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Faccio riferimento alla risposta al quesito N. 389 del 05/06/2008 per chiedere se la normativa riportata è specificamente riferita al caso di una barca a vela ovvero se è possibile mutuare i termini "imbarcazione" e "squadra" nel passaggio in cui scrivete: "Se ci sono più sponsor, e solo la denominazione del Main sponsor si associa al nome dell'imbarcazione, solo sul contributo ricevuto dal Main sponsor l'IVA da versare corrisponderà al 90% mentre sugli altri sponsor, per i quali la denominazione non viene abbinata la nome dell'imbarcazione, il contributo verrà parificato ad una pubblicità." In pratica come devo considerare (in termini di versamento IVA) i contributi degli sponsor, presenti sulla maglia, di un'Associazione Sportiva Dilettantistica di Rugby che ha un contratto di abbinamento con un Main sponsor che dà quindi anche il nome alla squadra? Grazie per l'attenzione e per l'ottimo servizio prestato. risposta a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente Provinciale Fiscosport Venezia

LA RESPONSABILITA’ CIVILE NELL’ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO – Relazione dell’Avv. Katia Scarpa al Convegno...

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PREMESSA Il tema della responsabilità degli organizzatori di gare o eventi sportivi deve prendere avvio, anzitutto, da una considerazione generale e cioè che l’organizzatore deve rispettare scrupolosamente le disposizioni dettate dalle normative sportive, dall’autorità pubblica e dall’esperienza, per la salvaguardia degli atleti e dei terzi (spettatori e addetti ai lavori) e, più in generale, per la tutela dell’incolumità pubblica e dell’ordine pubblico. Da tale considerazione preliminare emergono all’evidenza le due questioni principali che interessano sotto il profilo della responsabilità dell’organizzatore: (i) la prima riguarda il rapporto esistente tra le norme dell’ordinamento sportivo e quelle dell’ordinamento statale in ordine alla sicurezza nelle competizioni sportive; (ii) la seconda attiene alle conseguenze sanzionatorie per il caso del mancato rispetto delle menzionate disposizioni. Quanto al primo problema, ci si chiede, in particolare, se sia sufficiente il rispetto delle norme tecniche che l’ordinamento sportivo appresta per la sicurezza nell’esercizio del singolo sport ovvero se sia anche necessario che l’organizzatore presti attenzione alle norme dell’ordinamento nazionale sulla sicurezza dell’incolumità pubblica e dell’ordine pubblico, oltre che a quelle del comune “buon senso”. Quanto alla seconda questione, occorre valutare quali siano le conseguenze per l’organizzatore di una competizione sportiva che ometta di rispettare le norme poste a salvaguardia della sicurezza degli atleti e dei terzi (spettatori e addetti ai lavori) e, più in generale, a tutela dell’incolumità pubblica e dell’ordine pubblico.

IL LIBRO UNICO SUL LAVORO: UN PRIMO PASSO IMPORTANTE VERSO LE SEMPLIFICAZIONI a...

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Negli ultimi mesi la materia del "lavoro" è stata oggetto di importanti interventi normativi sui quali giova soffermare l’attenzione: anzitutto la L. 06/08/08 n.133 di conversione del D.L. 25/06/08 n.112, in G.U. n.195 del 21/08/08; a seguire il DM 09/07/08, pubblicato sulla G.U. n.192 del 18/08/08; infine la circolare del Ministero del Lavoro n.20 del 21/08/08 Vede così la luce, con l’art.39 del predetto DL 112/08, il Libro Unico sul Lavoro

I PRINCIPALI CONTRATTI DELLO SPORT: LA SPONSORIZZAZIONE a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale...

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Nell’ambito dell’ampio genus dei negozi giuridici della “pubblicità” si inserisce il contratto di sponsorizzazione, che è frequentemente usato per diffondere un prodotto (o un brand ) in concomitanza con la promozione di un evento sportivo. Si pensi ai numerosi casi in cui una società sportiva si impegna, dietro corrispettivo, ad apporre il nome dell'impresa o il marchio di un prodotto sull'abbigliamento degli atleti, dei tecnici o sui veicoli di gara, consentendo nello stesso tempo allo sponsor l'utilizzo delle immagini in cui appare il marchio a fini pubblicitari ovvero alle frequenti ipotesi (diffuse soprattutto nel basket, volley, ciclismo e atletica) in cui un team sportivo assume il nome dello sponsor o integra il suo nome con quello dello sponsor. In considerazione del moltiplicarsi dei fenomeni di sponsorizzazione anche nell’ambito dello sport dilettantistico, sembra opportuno soffermare l’attenzione sui caratteri peculiari che contraddistinguono il contratto di sponsorizzazione ed in particolare sui reciproci diritti ed obblighi delle parti.

COME CONTABILIZZARE IL 5 PER MILLE, RESTI COMPRESI, a cura dela Rag. Gianpaolo Concari,...

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Criterio di cassa o di competenza economica? La quota dei resti si può considerare provento a titolo definitivo? Come rendicontare all Agenzia delle Entrate l impiego dei fondi ricevuti? Le prime assegnazioni dei fondi 5 per mille sono state finalmente messe in pagamento per la gioia di parecchi tesorieri: per molti enti si è trattato di autentiche boccate di ossigeno. Forse però non si è prestata la dovuta attenzione al momento in cui i fondi si devono ritenere un “provento” per l’ente. La domanda perciò è: occorre applicare il criterio di cassa o quello di competenza economica? In altri termini, ci si deve preoccupare di contabilizzare il contributo quando lo si incassa oppure deve essere individuato un momento diverso? e in quest’ultimo caso, qual è il “momento diverso”? Si badi che il problema non riguarda il sistema di rendicontazione adottato dall’ente: non si deve cioè scegliere il criterio di cassa o di competenza economica in base ad una rendicontazione finanziaria o economica. Anche in un sistema di rendicontazione finanziaria esistono momenti di contabilizzazione di entrate o uscite finanziarie che non hanno ancora avuto la loro manifestazione numeraria (cioè un passaggio di denaro) ma comunque riguardano un esercizio finanziario piuttosto che un altro. Si tratta dei residui e attivi o passivi a rettifica delle entrate accertate o degli impegni di spesa e che comunque devono essere rilevati in fase di chiusura del bilancio perché solo in questo modo si può ottenere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria dell’ente.

SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA – LA “DECOMMERCIALIZZAZIONE” DEI PROVENTI PROVENIENTE DA SOCI NON PERSONE FISICHE...

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Caso di studio Una società sportiva dilettantistica può essere costituita sia da soci persone fisiche, che da enti non commerciali, che da società di capitali: la norma istitutiva – art. 90, L. 289/2002 – non pone infatti limitazioni in tal senso. Si pensi, ad esempio, ad un impianto sportivo, la cui gestione sia affidata ad una società sportiva dilettantistica il cui capitale sia detenuto da diverse associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport nell’impianto medesimo. Naturalmente, la società sportiva dilettantistica dovrà svolgere direttamente attività sportiva dilettantistica, in quanto requisito essenziale richiesto dalla normativa fiscale. I proventi della società sportiva dilettantistica potranno essere pertanto costituiti, fra gli altri, da: a) corrispettivi derivanti da persone fisiche non socie per la frequenza dei corsi di avviamento allo sport e tesserati alla Federazione (oppure ente di promozione sportiva - EPS) di riferimento (“tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, art. 148, comma 3, TUIR); b) corrispettivi derivanti da associazioni/ società sportive dilettantistiche non socie aderenti alla medesima Federazione/Enti di Promozione Sportiva per l’utilizzo dell’impianto sportivo (“altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale”, art. 148, comma 3, TUIR); c) corrispettivi provenienti da soci, ovvero dalle associazioni/società sportive dilettantistiche che fruiscono dell’impianto sportivo, anche se non aderenti alla medesima Federazione/EPS (“associati o partecipanti (o soci – n.d.r.) ”, art. 148, comma 3, TUIR). Tutti i corrispettivi sopra individuati, ai sensi del citato art. 148, comma 3, del TUIR; potranno essere considerati “decommercializzati”, con le seguenti conseguenze fiscali: - il corrispettivo rappresenterà provento non commerciale; - il corrispettivo non dovrà essere fatturato: non verrà pertanto assoggettato né ad IVA, né a tassazione diretta (IRES/IRAP); - il corrispettivo non concorrerà a formare il tetto di € 250.000,00 ai fini dell’applicazione del regime forfetario previsto dalla L. 398/1981.

LEGGE REGIONALE LIGURE 03.04.2008 n.8 – LA PALLAPUGNO e I CONTRIBUTI A FAVORE DELLO...

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Con la legge 03 aprile 2008 n.8, che si segnala, la Regione Liguria, oltre a riconoscere e valorizzare la disciplina della “palla pugno” e degli sport similari ricompresi nell'ambito della tradizione ligure, ha espressamente previsto un sostegno economico (pari al 50% della spesa sostenuta – v. art.5) in favore delle associazioni e società sportive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che la praticano e contribuiscono a diffondere. Di seguito, in allegato, il testo della menzionata normativa.

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