Indennità di disoccupazione (NASPI) compatibile con i compensi da attività sportiva dilettantistica

l’INPS ha finalmente risolto la criticità relativa alla compatibilità o meno dell’indennità di disoccupazione (ora Naspi ma anche per i residui casi si ASPI o mini ASPI) con i compensi di natura sportivo dilettantistica.

Prime osservazioni sulla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

La circolare n. 1, emanata il 1 dicembre 2016 dall’Ispettorato nazionale del lavoro, fornisce importanti chiarimenti circa l’inquadramento dei redditi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche.

CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: INDICAZIONI OPERATIVE PER A.S.D. E S.S.D.

Porta la data del 1 dicembre la Circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanata con l'intento di offrire chiarimenti circa il trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive.

Comunicazione voucher: cambiate le regole a partire dall’8 ottobre – MA NON PER LE...

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 che, tra gli altri interventi, ha modificato la procedura di comunicazione preventiva dei voucher. Si precisa - a parziale rettifica di quanto comunicato precedentemente - che dai nuovi obblighi SONO ESCLUSE LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

COLLABORAZIONI SPORTIVE E PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE: Il MINISTRO RISPONDE

Il Ministero del Lavoro risponde all'interpello avanzato da CONI e ANCL relativamente alla presunzione di subordinazione per le collaborazioni sportive coordinate e continuative nel mondo sportivo.

LA CONTRIBUZIONE ENPALS e la tipologia dei redditi diversi (1^ parte della relazione e...

la 2^ parte nella newsletter n. 35 del 24 ottobre 2006 - nelle NEWS - sezione delle Rubriche nella home page del sito www.fiscosport.it . A partire dal mese di Aprile 2006 ... sono state effettuate numerose verifiche in capo a società ed associazioni sportive dilettantistiche, sia da parte di ispettori ENPALS che da Uffici territoriali della SIAE, verifiche che, salvo rare eccezioni, si sono concluse con un verbale di accertamento che evidenziava la presenza di figure di “lavoratori” non iscritti all’istituto ed in relazione ai quali non è stato effettuato alcun versamento contributivo. Tali verifiche hanno comprensibilmente messo in fibrillazione tutto l’ambiente sportivo dilettantistico; se si tiene in considerazione che, come sarà più dettagliatamente illustrato nel prosieguo della presente relazione: a) l’aliquota contributiva ENPALS è pari al 32,7% dei compensi erogati, a qualsiasi titolo, anche in natura, ai “lavoratori”, siano essi subordinati, autonomi o occasionali; b) tale aliquota si applica ai compensi giornalieri, i quali, ai fini contributivi, non possono comunque essere inferiori ad un minimale che, per l’anno 2006, è fissato in € 40,62 (talché la contribuzione minima giornaliera non può essere inferiore ad € 13,28); c) l’obbligo di assoggettamento contributivo comporta, oltre all’aspetto economico/finanziario del versamento, una serie di impegnativi adempimenti formali che richiedono l’ausilio di un professionista esperto in materia; risulta evidente che, se fosse passata questa linea interpretativa le conseguenze per l’organizzazione delle società/associazioni sportive dilettantistiche, soprattutto quelle di più piccola dimensione, e per tutto il mondo sportivo dilettantistico sarebbero state devastanti. L’assoggettamento a contribuzione con aliquota del 32,7% dei compensi, rimborsi spese, premi, ex art. 67 c. 1 lett. m) TUIR, erogati ad atleti, allenatori, collaboratori amministrativo/gestionali avrebbe definitivamente compromesso il già fragile (quando è raggiunto) equilibrio economico di gran parte dei sodalizi sportivi. LA POSIZIONE DI FISCOSPORT

ENPALS E PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

  IL “DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA PER L’ANNO 2008”   Il documento di programmazione strategica dell’attività di vigilanza per l’anno 2008, d’ora in avanti “il documento”, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione generale per l’Attività Ispettiva di concerto con le Direzioni generali di INPS, INAIL ed ENPALS,   indica le linee – guida dell’attività ispettiva dei suddetti enti e, per quanto di competenza delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi, merita una particolare attenzione in relazione alla problematica – mai del tutto chiarita – dell’assoggettamento a contribuzione previdenziale ENPALS delle prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico. Oggetto del presente intervento è l'analisi del documento, tuttavia si reputa opportuno, in via preliminare, effettuare un sunto delle problematiche relative al lavoro sportivo ed all'obbligo di assoggettamento ad assicurazione previdenziale delle prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico, attraverso  un riepilogo delle norme e delle circolari di riferimento in materia, nonché della posizione assunta in merito dai consulenti Fiscosport:

1^ parte della relazione del Dott. Giuliano Sinibaldi allo stage di Pieve di Soligo...

1 - INTRODUZIONE Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento delle attività quotidiane necessarie alla realizzazione dei propri programmi, devono necessariamente avvalersi dell’opera di collaboratori, i quali possono assumere i ruoli più diversificati: - figure legate allo sport agonistico “puro”: atleti, allenatori, preparatori atletici, direttori sportivi, dirigenti accompagnatori etc; - collaboratori addetti alla fase didattica e/o non agonistica: tipicamente gli istruttori sportivi, ma anche gli animatori e i sorveglianti dei corsi di avviamento allo sport, dei “Camp” e degli “stages”; - collaboratori amministrativi: personale di segreteria, receptionist, cassiere, tesoriere etc.; - collaboratori “gestionali”: tale categoria coinvolge figure professionali tra loro molto diverse che possono andare dall’addetto alle pulizie all’assistente bagnante della piscina, dal manutentore degli impianti allo stalliere del centro ippico etc. - collaboratori professionali esterni: medici, fisioterapisti, consulenti legali e fiscali etc. Dal punto di vista dell’onerosità o meno del rapporto che si instaura fra la società/associazione sportiva ed il collaboratore occorre innanzitutto distinguere tra:

3^ parte della relazione del Dott. Giuliano Sinibaldi allo stage di Pieve di Soligo...

9 – I COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI La disciplina tributaria dei compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica è stata originariamente istituita dall’art. 25, comma 4 della legge n. 133/1999 e successive modificazioni, e successivamente rivista, aggiornata ed estesa ad una più ampia platea di potenziali beneficiari con l’art. 37 della L. 342/2000 e, da ultimo, con l’art. 90 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003). I compensi in oggetto sono collocati all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (redditi diversi) e beneficiano di uno speciale trattamento anche ai fini previdenziali ed assistenziali: 1) Sono considerati redditi diversi

Resta connesso

2,857FansMi piace
216FollowerSegui

Ultimi articoli

Comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale nel caso di avvio di un rapporto...

0
Nella risposta al quesito del 7 gennaio 2022 dal titolo  "Prestazioni occasionali e comunicazione preventiva: obbligo anche per le a.s.d. e s.s.d." si afferma che non è una disposizione ai rapporti di lavoro occasionale utilizzati in ambito istituzionale del sodalizio sportivo (diversamente invece applicabile in ambito di società sportiva dilettantistica in quanto, come sappiamo, la loro attività è sempre di natura commerciale). Nella risposta al quesito del 9 aprile 2026 dal titolo "La prestazione autonoma occasionale nello sportiva comunicata al rasd? si afferma che: "Le asd e ssd svolgendo attività senza scopo di lucro sono state escluse da questo adempimento". Ravviso una contraddizione nelle due risposte