L’art. 9 c. 2 e 3 e l’art. 10 c.1 del D.Lgs. 22/2015, individuano alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASPI conserva il diritto a detta prestazione, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto.
L’Istituto in tutti gli interventi di prassi precedenti (circ. 94/2015 – circ. 142/2015), non era mai entrato nel merito del compenso legato all’attività sportiva dilettantistica (art. 67 c.1 lett. m) d.p.r. n. 917/1986) e il dubbio che quest’ultimo fosse o meno compatibile con l’indennità è sempre stato oggetto di quesiti (e in merito su Fiscosport siamo intervenuti più volte). Finalmente con la circolare n. 174 dello scorso 23/11/17 l'INPS entra del merito.
All’ultimo capoverso del punto 1. si legge che relativamente ai premi e ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica si precisa che gli stessi sono interamente cumulabili con l’indennità NASPI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e ai relativi compensi e ai premi.
Almeno una volta possiamo dire di avere una indicazione certa, oltre che indubbiamente positiva per i sodalizi sportivi e i loro collaboratori.