UN NUOVO INTERVENTO DEL CONI SUL REGISTRO DELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Con una comunicazione in data 03/03/2011, indirizzata ai Comitati Provinciali, il segretario generale Raffaele Pagnozzi torna ad occuparsi della annosa questione del Registro, con particolare riferimento alla problematica della ri-affiliazione o “prima affiliazione” delle società sportive che non hanno ottemperato all’iscrizione al Registro entro il termine del 31/12/2010 .
MANCATA ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI: UN POSSIBILE SPIRAGLIO PER LE SOCIETA’ SPORTIVE DA PARTE...
La VI commissione della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione di iniziativa degli Onorevoli Vannucci, Fulvi e Lolli, che impegna il governo ad assumere opportune iniziative in relazione alla problematica della mancata o irregolare iscrizione al Registro del CONI che, come è noto, sta comportando seri problemi di ordine tributario a numerose società e associazioni sportive dilettantistiche. La risoluzione, ponendo l’accento sull’importanza delle società sportive di base a livello sociale ed educativo, invita il governo a trovare una soluzione , anche retroattiva , per sanare la posizione tributaria dei tanti sodalizi che hanno perfezionato in ritardo, o ancora non l’hanno fatto, l’iscrizione al registro dalla quale dipende il riconoscimento sportivo anche ai fini tributari. La risoluzione, fino a quando non sarà recepita dal governo, non ha efficacia operativa, e tuttavia riteniamo che possa essere utilmente spesa nei contenziosi in corso, ad ulteriore dimostrazione dell’oggettiva incertezza della disposizione tributaria. Fiscosport avrà cura, come sempre, di seguire l’evolversi della vicenda per offrire alle società sportive utili e tempestive indicazioni.
ARRIVANO I POSTULATI DEL BILANCIO DEGLI ENTI NON PROFIT , a cura del...
L’Agenzia per le O.n.l.u.s., il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Organismo Italiano di Contabiltà hanno avviato un tavolo tecnico all’interno del quale predisporre una serie di principi contabili dedicati agli enti non profit . Il primo documento divulgato in forma di “bozza per consultazione”, aperto quindi ad osservazioni da parte degli operatori interessati, ha visto la luce la scorsa settimana e prende in esame i “postulati di bilancio” dedicati al terzo settore. In sostanza sono ribaditi, anche per gli enti non profit , gli stessi principi che sono enunciati per le enti for profit . Non poteva essere altrimenti, visto che si tratta dei principi cardine su cui si basa l’intero impalcato della rendicontazione.
La prima parte della relazione dell’Avv. Katia Scarpa (Avvocato in Milano) al corso della Scuola...
1. La disciplina normativa nella costituzione di un ente sportivo dilettantistico. Generalmente gli enti sportivi dilettantistici sono costituiti nella forma di associazioni non riconosciute e sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile (artt.36 e ss.). Con la legge n.398/1991 e l'art.90 della legge n.289/2002, però, il legislatore ha espressamente previsto che gli enti sportivi dilettantistici possono usufruire di un trattamento tributario privilegiato qualora nella fase costitutiva rispettino particolari condizioni e precisamente: 1) la forma giuridica dev'essere quella di "associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e ss. del codice civile; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.02.2000 n.361" ovvero "società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro..." ; 2) l' atto costitutivo dev'essere redatto per iscritto e deve contenere l'indicazione espressa della sede legale. 3) Nello statuto devono essere espressamente previsiti:
I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI SUPERIORI A € 516,45: NON DIMENTICHIAMO L’OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA’...
Come più volte evidenziato anche in questa rivista il mondo dell’associazionismo sportivo dilettantistico è sotto pressione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che ha intensificato in misura molto consistente le verifiche e gli accertamenti sui sodalizi sportivi. I non pochi Processi Verbali di Constatazione (PVC) ed Avvisi di Accertamento visionati in questi ultimi mesi dai consulenti Fiscosport, evidenziano l’opportunità di tornare sull’argomento (più volte affrontato) della tracciabilità dei pagamenti e delle riscossioni per importi superiori a € 516,45 (ex Lit. 1.000.000).= Per meglio comprendere la delicatezza della situazione e la gravità delle conseguenze si riporta testualmente l’estratto di un PVC emesso nei confronti di associazione sportiva dilettantistica regolarmente iscritta al Registro CONI, da parte di verificatori SIAE, relativamente alla parte delle operazioni svolte dagli stessi: …il contribuente a partire dal mese di Marzo 2007 e continuativamente fino al Marzo 2010, come accertato tramite le rendicontazioni e gli estratti conti bancari esibiti, non ha osservato le modalità di prelievo/versamento previste dalla L.133/99 art.25 c.5. Ha infatti effettuato prelevamenti/versamenti di somme di danaro in contanti eccedenti il limite di € 516,46 di cui non è accertabile la tracciabilità , contravvenendo alla norma sopra citata. Tale irregolarità determina la decadenza dalle agevolazioni della L.398/91 e pertanto, il soggetto esaminato va considerato in regime Iva ordinario a partire dal mese di aprile 2007 (!!!)
LA “SCIA” PER L’APERTURA DEI BAR NEI CIRCOLI SPORTIVI: I PRIMI CHIARIMENTI, a cura...
Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato la circolare n. 3637 del 10 agosto 2010 per fornire i primi chiarimenti in merito alla SCIA, la "segnalazione certificata di inizio attività", introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 122/2010, recante conversione con modificazioni del D.L. n. 78/2010. La SCIA, con effetto dal 31 luglio 2010 - data di entrata in vigore della legge, ha preso il posto della DIA, la "dichiarazione di inizio attività", che aveva a sua volta sostituito la "denuncia di inizio attività". Per il mondo sportivo in particolare, e degli enti no profit più in generale, l'applicazione di tale disposizione può essere individuata principalmente nell'apertura dei bar dei circoli privati, tra cui quelli sportivi, per i quali non è previsto alcun limite o contingente complessivo, nè specifici strumenti di programmazione settoriale. In pratica, per l'apertura del "bar sociale" - da intendersi per tale quello non aperto al pubblico, riservato ai soli soci, senza fronte strada, ecc. - è sufficiente la presentazione della nuova SCIA corredata dalle dichiarazioni sostitutive attestanti la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per l'apertura - nel nostro caso - dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In tal modo l'associazione può iniziare l'attività il giorno stesso in cui presenta la segnalazione certificata di inizio attività.
DIRITTI SIAE E DIRITTI FONOGRAFICI
Giunge notizia che in questi mesi da parte della Società Consortile Fonografici p.A. ("SCF") sono sempre più frequenti le richieste a enti sportivi di pagamento per i diritti relativi alla diffusione di musica all'interno degli impianti (palestre, piscine, scuole di danza sportiva, ecc.). Premettiamo subito che tale richiesta in diritto è legittima. Tuttavia la normativa di riferimento appare lacunosa e oggetto di vivaci dibattiti, e d'altro canto le modalità pratiche di determinazione e riscossione del tributo sono confuse e di conseguenza spesso contestate. Per questo motivo riteniamo opportuno offrire un sintetico inquadramento sistematico del problema e prospettare le relative possibili soluzioni. 1) Diritti SIAE 2) La normativa sui Diritti Fonografici 3) I soggetti riscossori e l'evoluzione della giurisprudenza 4) Il punto sulla situazione attuale, in generale .... 5) ... e in particolare per il settore sportivo 6) La situazione per le palestre. La posizione SCF ... 7) ... e la posizione AFI: la convenzione SIAE - ANIF Eurowellness
AGEVOLAZIONI IMPOSTA DI CONSUMO GAS METANO PER ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI, a cura del Dott....
Con il presente intervento si intende ricordare a tutti i rappresentanti di enti senza scopo di lucro operanti nel settore sportivo dilettantistico, che è possibile accedere alla riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano prevista dal D.lgs. 26/10/1995 n. 504, art. 26 e nota 1 , in impianti sportivi e loro pertinenze. A ribadire la normativa di favore è intervenuta in seguito la Circolare delle Dogane n. 64/D del 03/04/2000 , in cui è stato chiarito che l'applicazione delle agevolazioni previste per il riscaldamento degli impianti industriali è anche applicabile non solo agli impianti sportivi, ma anche a tutte quelle strutture (docce, spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse agli impianti stessi. Per poter accedere alla particolare aliquota di accisa prevista dalla fonte normativa citata, il rappresentante legale dell'ente sportivo dilettantistico dovrà inoltrare alla società erogatrice del combustibile apposita domanda di riduzione dell'imposta, specificando, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455, che l'ente non ha scopo di lucro e che svolge attività sportiva dilettantistica. Abitualmente occorre allegare alla domanda fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante, statuto, ultima fattura ed altri documenti che saprà certamente precisare la società erogatrice del combustibile, la quale dovrebbe disporre di moduli ad hoc per accedere al beneficio.
BAR ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SPORTIVA: LA DIRETTIVA SERVIZI RECEPISCE LE DISPOSIZIONI EUROPEE E SEMPLIFICA...
In attuazione della Direttiva Europea 2006/123/CE del 12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato interno, in data 23/04/2010 su supplemento ordinario n. 75/L della G.U., viene pubblicato il Decreto Legislativo (DLgs) n. 59 del 26.03.2010. Due le direttrici del provvedimento: da un lato le attività professionali, dall’altro quelle commerciali ed artigianali. Per le prime, passaggio da un regime autorizzatorio ad un regime di libera iniziativa e di libera circolazione (pur nella salvaguardia delle particolarità dettate dal sistema Ordinistico vigente nel nostro Paese). Per le seconde, novità per piccole e medie imprese per apertura di bar, ristoranti, attività commerciali al dettaglio, estetista, ecc., che in maniera semplificata dovranno comunicare al nuovo “sportello Unico” o alle CCIAA, la dichiarazione di inizio attività (DIA) per l’avvio dell’esercizio commerciale. Dall’8 di Maggio 2010, per avviare un esercizio commerciale basta inviare una dichiarazione di inizio attività allo sportello unico per le attività produttive competente ed ha efficacia immediata; nel senso che l’attività commerciale può partire dalla data di presentazione della DIA (semplificazione anche per la documentazione da allegare), scavalcando il regime “autorizzatorio”. Regime che viceversa rimane in vigore per l’apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, che sono ancora soggetti all’autorizzazione rilasciata dal comune competente (cosiddetto provvedimento di programmazione ). E’ in questo contesto che troviamo disposizioni riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche .
LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In questo periodo di scadenze per le dichiarazioni dei redditi ci pare opportuno analizzare varie disposizioni che riguardano il modello UNICO delle persone fisiche (vedasi nella precedente newsletter l’articolo sulla detrazione per spese per attività sportiva di ragazzi fra 5 e 18 anni di età, a firma del Dott. Stefano Andreani). In questo caso, il tema riguarda la possibilità, per i soggetti eroganti, di beneficiare di una detrazione d’imposta per le erogazioni liberali effettuate a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. La disposizione trae origine dall’articolo 25, comma 5, della legge n. 133/1999 che ha modificato l’art. 13-bis, comma 1, del T.U.I.R. con l’introduzione della lettera i-ter). L’art. 90 della legge n. 289/2002 l’ha modificato con il seguente comma 9 (il nuovo testo unico delle imposte sui redditi, aggiornato con le modifiche vigenti al 1 gennaio 2008, ha riclassificato nell’art. 15 le sopracitate norme):






