L’Agenzia per le O.n.l.u.s., il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Organismo Italiano di Contabiltà hanno avviato un tavolo tecnico all’interno del quale predisporre una serie di principi contabili dedicati agli enti non profit.
Il primo documento divulgato in forma di “bozza per consultazione”, aperto quindi ad osservazioni da parte degli operatori interessati, ha visto la luce la scorsa settimana e prende in esame i “postulati di bilancio” dedicati al terzo settore.
In sostanza sono ribaditi, anche per gli enti non profit, gli stessi principi che sono enunciati per le enti for profit. Non poteva essere altrimenti, visto che si tratta dei principi cardine su cui si basa l’intero impalcato della rendicontazione.
Ciò che desta qualche perplessità è il mantenimento della “lista” dei soggetti giuridici potenzialmente interessati da questo principio e dai successivi.
Nella lista infatti sono compresi soggetti che già ora redigono il bilancio rispondento a precise norme contenute nel codice civile e non si vede il motivo per cui il loro bilancio dovrebbe essere redatto secondo una direttiva impartita dall’Agenzia per le O.n.l.u.s. quando questa non ha potere legislativo. E’ il caso, per esempio, delle cooperative sociali (ex legge 381/91) e delle imprese sociali (ex d.lgs. 155/2006) costituite in forma di società di capitali, soggetti peraltro al deposito del bilancio presso il registro delle imprese.
Il problema finora è rimasto ad uno stadio di latenza ma con l’evoluzione del settore si porrà all’attenzione di molti operatori.
L’adozione di alcuni principi contabili o di schemi di riclassificazione del bilancio piuttosto che di altri possono portare ad evidenziare risultati differenti tra loro in quanto si privilegiano alcuni aspetti piuttosto che altri.
Vi è inoltre una questione che non è del tutto risolta e che riguarda il principio della competenza economica e il principio di cassa.
Mentre il documento relativo ai postulati del bilancio evidenzia la necessità di una rappresentazione veritiera e corretta, si ammette, per quelle organizzazioni di più modeste dimensioni, la rendicontazione per cassa.
Sulla questione nulla da eccepire salvo che occorrerebbe definire meglio cosa si intende per “criterio di cassa” dal momento che la sola manifestazione numeraria delle transazioni economiche non può restituire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione.
Si pensi per esempio ad una piccola organizzazione di volontariato, che redige il bilancio secondo il principio di cassa, titolare di un rapporto convenzionale con un ente pubblico in ritardo con i pagamenti. Si rischia di evidenziare una situazione fortemente deficitaria perché si terrebbe conto del credito maturato nei confronti dell’ente convenzionante.
Infine, ma non per importanza, è da risolvere il problema esistente tra la norma relativa alle O.n.l.u.s. che fissa il limite per la rendicontazione per cassa a 51.645,69 EUR mentre la direttiva emanata dall’Agenzia per le O.n.l.u.s. fissa tale limite a 100.000 EUR di proventi annui.