Alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia riguardante l’ordinanza n. 21875 del 26 Ottobre 2010 con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria revocando le agevolazioni fiscali ad una associazione senza scopo di lucro che effettuava sporadicamente vendita di servizi a terzi. In particolare il caso riguardava una associazione equestre che effettuava, tra l’altro, lezioni di equitazione e ricoveri di cavalli a pagamento a soggetti non soci. La notizia è stata presentata come un “ Giro di vite fiscale sul no profit ” (Italia Oggi, pag. 32 del 27 Ottobre 2010). In realtà la Cassazione ha ribadito un principio noto e ben definito nella normativa tributaria, nella prassi e nella giurisprudenza. Cerchiamo di spiegare il principio e il suo iter logico.
Alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia riguardante l’ordinanza n. 21875 del 26 Ottobre 2010 con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria revocando le agevolazioni fiscali ad una associazione senza scopo di lucro che effettuava sporadicamente vendita di servizi a terzi. In particolare il caso riguardava una associazione equestre che effettuava, tra l’altro, lezioni di equitazione e ricoveri di cavalli a pagamento a soggetti non soci. La notizia è stata presentata come un “ Giro di vite fiscale sul no profit ” (Italia Oggi, pag. 32 del 27 Ottobre 2010). In realtà la Cassazione ha ribadito un principio noto e ben definito nella normativa tributaria, nella prassi e nella giurisprudenza. Cerchiamo di spiegare il principio e il suo iter logico.
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