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Newsletter > edizione : 4/2010
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LE NOVITA’ PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2010 SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Docente di diritto del lavoro comunitario ed internazionale Università Telematica “G. Marconi” – Roma
L’Inps con la circolare n.17 del 3 febbraio 2010, ha fornito chiarimenti in merito alle novità previste dalla La L.191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010) per quanto attiene l’applicazione del contratto di prestazioni occasionali di tipo accessorio di interesse le cui novità hanno interessato anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche. La novità prevista per il settore sportivo dilettantistico è quella di aver offerto la possibilità ai maneggi ed alle scuderie di usufruire di prestazioni occasionali di tipo accessorio. Occorre chiarire comunque che spesso i maneggi pur esercitando attività di carattere sportivo regolarmente affiliata ad una federazione sportiva, rientrano nell’ambito di una azienda agrituristica che ricade nel comparto agricolo.
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ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: IL MUTUO LIGHT a cura del Dott. Enzo Marra, Consulente fiscale del C.P. CONI di Napoli
La piccola ristrutturazione dell’impianto sportivo, l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’acquisto di attrezzature per l’attività sportiva sono oggi finanziabili dal Credito Sportivo con una linea di credito veloce e poco elaborata: l’ ICS mutuo light . Le associazioni sportive dilettantistiche interessate ed iscritte al registro Coni possono richiedere questo particolare mutuo allegando alla domanda l’atto costitutivo e lo statuto , gli ultimi due rendiconti approvati, documentazione comprovante la disponibilità dell’impianto ( contratto di affitto, di concessione ) per la durata pari a quella del mutuo e il preventivo o il computo metrico dettagliato dei lavori da effettuare. Ai suddetti documenti va allegata la delibera dell’assemblea dei soci di conferma del direttivo al momento dell’istanza e dei poteri di rappresentanza degli organi amministrativi, la conferma dello statuto sociale dell’ente, la delibera del consiglio direttivo avente come oggetto la volontà di contrattazione del mutuo ed il conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante ai fini della sottoscrizione del contratto. L’importo massimo erogabile dal Credito Sportivo è di 50 mila euro versato in unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto previa esibizione delle fatture dei lavori effettuati o dell’acquisto delle attrezzature. Il piano di ammortamento è molto flessibile e va da un minimo di 18 ad un massimo di 60 mesi (cinque anni) con rate mensili. Le spese d’istruttoria sono di 100,00 euro da versare all’atto di erogazione del mutuo. Come garanzia l’ente sportivo può proporre una fideiussione personale (anche pro quota dei singoli dirigenti) o altri tipi di garanzie, mentre il tasso d’interesse viene fissato al momento della stipula del contratto. L’ ICS mutuo light si configura come un prodotto finanziario la cui istruttoria è molto semplice e consente di dare immediate risposte alle esigenze di tanti enti sportivi che, avendo vinto una gara d’appalto pubblico, devono attrezzare l’impianto preso in gestione o che, a seguito di prescrizioni, debbono per esempio adeguare l’impianto elettrico o rinnovare le attrezzature di una sala di fitness o comprare nuovi attrezzi.
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LA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PER L’ANNO 2009 (scadenza: 1 MARZO 2010), a cura del Rag. Pietro Canta, Consulente Regionale Fiscosport Liguria – Imperia
A norma dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, i soggetti titolari di partita Iva di norma (fatte salve le specifiche esclusioni) sono tenuti alla presentazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, della comunicazione annuale dei dati Iva relativa all'anno precedente . Per l'anno 2010, la scadenza è prorogata dal 28 febbraio (domenica) al 1° marzo 2010 (lunedì). La menzionata scadenza non interessa alcune particolari categorie di soggetti che sono stati espressamente esclusi dall'obbligo di presentazione della comunicazione in parola. Si tratta, (con riferimento al comparto sportivo) dei seguenti: - le associazioni sportive dilettantistiche , le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991 (esclusione estesa alle srl sportive e alle cooperative sportive che si avvalgono della medesima agevolazione, nel rispetto del comma 1, articolo 90, legge 289/2002); - le persone fisiche che hanno realizzato (nelll'anno cui si riferisce la comunicazione) un volume d'affari non superiore a 25.000 euro ( limite sostituito al precedente di 25.822,84 euro dall'art. 10, c. 1, D.L. n. 78/2009 ), ancorchè tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale; - le persone fisiche che si sono avvalse nell'anno 2009 del regime dei contribuenti minimi, previsto dall'art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007; - gli esercenti attività di intrattenimento per i quali è previsto l'esonero dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.
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CINQUE PER MILLE: PREVISTA LA PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il Senato della Repubblica, nell’approvare il disegno di legge di conversione del decreto legge mille proroghe ( D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009), all’articolo 1, comma 23 quaterdecies, ha previsto la proroga al 30 aprile 2010 del termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da parte delle associazioni sportive dilettantistiche per l’ammissione al contributo del cinque per mille per gli anni 2006-2007-2008 . Il provvedimento licenziato dal Senato è ora all’attenzione della Camera dei Deputati. L’approvazione è prevista per i primi giorni di marzo e tende a sanare tutti quei ritardi e quelle difficoltà che hanno avuto gli enti sportivi dilettantistici.
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LA CASSAZIONE RISOLVE I DUBBI SULLE ONLUS a cura del Rag. Gianpaolo Concari, Collaboratore della Redazione Fiscosport – Soragna (PR)
Al capolinea il conflitto di giurisdizione sulle O.n.l.u.s. tra tribunali amministrativi e commissioni tributarie. La Corte di Cassazione a sezioni unite ha deciso che le O.n.l.u.s. sono di competenza delle commissioni tributarie.
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QUESITO N. 481 del 15/02/2010 – utente fiscosport n. 6567 – prov.di CARBONIA-IGLESIAS
La nostra associazione sportiva dilettantistica si è costituita nel mese di gennaio 2010, aderisce al CNSL ed è iscritta al Registro del CONI. In pratica è un'associazione che svolge la propria attività, senza scopi di lucro, verso i soli soci i quali versano una quota di iscrizione annuale e una quota di frequenza mensile. Si chiede se l'associazione è obbligata alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (Eas) entro 60 giorni dalla costituzione. risposta a cura del Prof. Marco Fava, Consulente Provinciale Fiscosport Teramo
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QUESITO N. 480 del 13/02/2010 – utente fiscosport n.10722 – prov.di ROMA
Se una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata effettua una prestazione ad altra associazione che gode dell'esenzione IVA (ad esempio un dopolavoro, od una associazione religiosa), tale prestazione è considerata ricavo commerciale e quindi soggetta all'applicazione dell'iva al 20% o rimane comunque esente IVA? risposta a cura del Dott. Marco D'Isanto, Collaboratore della Redazione Fiscosport - Napoli
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LE NUOVE MISURE DEGLI INTERESSI DI MORA PER PAGAMENTI RITARDATI ALL’ENPALS a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Collaboratore della Redazione Fiscosport – Corato (BA)
L’Enpals con la circolare n.5 del 9 febbraio 2010 ha reso noto che la misura dell’interesse di mora riguardante soltanto il debito contributivo, dopo aver raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili nel caso di omissione od evasione contributiva, è stabilito per l’anno 2010 al 6,8358% in ragione di anno. In modo particolare l’Enpals ha precisato che, considerando il regime sanzionatorio previsto dalla L.388/2000, la sanzione civile è pari al tasso annuo del 6,5% annuo quando:
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