A norma dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, i soggetti titolari di partita Iva di norma (fatte salve le specifiche esclusioni) sono tenuti alla presentazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, della comunicazione annuale dei dati Iva relativa all'anno precedente . Per l'anno 2010, la scadenza è prorogata dal 28 febbraio (domenica) al 1° marzo 2010 (lunedì). La menzionata scadenza non interessa alcune particolari categorie di soggetti che sono stati espressamente esclusi dall'obbligo di presentazione della comunicazione in parola. Si tratta, (con riferimento al comparto sportivo) dei seguenti: - le associazioni sportive dilettantistiche , le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991 (esclusione estesa alle srl sportive e alle cooperative sportive che si avvalgono della medesima agevolazione, nel rispetto del comma 1, articolo 90, legge 289/2002); - le persone fisiche che hanno realizzato (nelll'anno cui si riferisce la comunicazione) un volume d'affari non superiore a 25.000 euro ( limite sostituito al precedente di 25.822,84 euro dall'art. 10, c. 1, D.L. n. 78/2009 ), ancorchè tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale; - le persone fisiche che si sono avvalse nell'anno 2009 del regime dei contribuenti minimi, previsto dall'art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007; - gli esercenti attività di intrattenimento per i quali è previsto l'esonero dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.
A norma dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, i soggetti titolari di partita Iva di norma (fatte salve le specifiche esclusioni) sono tenuti alla presentazione, entro il mese di febbraio di ogni anno, della comunicazione annuale dei dati Iva relativa all'anno precedente . Per l'anno 2010, la scadenza è prorogata dal 28 febbraio (domenica) al 1° marzo 2010 (lunedì). La menzionata scadenza non interessa alcune particolari categorie di soggetti che sono stati espressamente esclusi dall'obbligo di presentazione della comunicazione in parola. Si tratta, (con riferimento al comparto sportivo) dei seguenti: - le associazioni sportive dilettantistiche , le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco che hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991 (esclusione estesa alle srl sportive e alle cooperative sportive che si avvalgono della medesima agevolazione, nel rispetto del comma 1, articolo 90, legge 289/2002); - le persone fisiche che hanno realizzato (nelll'anno cui si riferisce la comunicazione) un volume d'affari non superiore a 25.000 euro ( limite sostituito al precedente di 25.822,84 euro dall'art. 10, c. 1, D.L. n. 78/2009 ), ancorchè tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale; - le persone fisiche che si sono avvalse nell'anno 2009 del regime dei contribuenti minimi, previsto dall'art. 1, commi da 96 a 117, legge n. 244/2007; - gli esercenti attività di intrattenimento per i quali è previsto l'esonero dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.
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