Con la sentenza 13.01.2006 n.606 che si annota, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sulla natura dell’attività di gestione di un bar, con somministrazione di bevande ed alimenti, all’interno dei locali di un circolo culturale ricreativo, “nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 383, che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed a terzi”.
In particolare, il Collegio ha osservato che per aversi esclusione dall’ambito operativo dell’art.111 TUIR, “la prestazione del servizio, oltre ad aver luogo soltanto in favore degli associati o dei partecipanti ed in conformità alle finalità istituzionali dell’ente, senza una specifica organizzazione e verso un corrispettivo che non eccede il costo di diretta imputazione, non sia riconducibile all’art.2195 cod. civ., non sussistendo valide ragioni per riservare un trattamento tributario di favore ad un’attività commerciale, per il solo fatto che essa venga svolta da un ente non commerciale… .”.
Nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 383, dunque, i presupposti delineati dalla Suprema Corte perché un circolo associativo potesse beneficiare dell’esclusione dalla tassazione del reddito di cui all’art.111 TUIR erano i seguenti:
(i) la prestazione del servizio doveva svolgersi soltanto in favore degli associati o dei partecipanti;
(ii) la somministrazione delle bevande e degli alimenti doveva svolgersi senza una specifica organizzazione;
(iii) il corrispettivo dovuto dall’associato non doveva essere maggiore dei costi sostenuti dall’associazione;
(iv) la prestazione del servizio doveva essere conforme alle finalità istituzionali dell’ente e non doveva essere riconducibile ad una delle attività delineate dall’art. 2195 cod. civ.