Con la sentenza n.15191/2006 la Suprema Corte di Cassazione si è limitata a richiamare il principio, precedentemente espresso, per cui “In tema di imposte sui redditi, nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 383, che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi, l’attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale (cfr., tra le tante, Cass. nn. 3850 e 4964 del 2000, in tema di imposte sui redditi, nonché nn. 6338/2002, 20073/2005 e 661/2006 in tema di IVA).”
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – II. DD. ed IVA – Corte di Cassazione 30.06.2006 n.15191 – Gestione di bar in un circolo associativo – Ne l sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 383 – A
Con la sentenza n.15191/2006 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta sul tema della natura (commerciale o non commerciale) della gestione di un bar in un circolo associativo.