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Newsletter > edizione : 1/2008
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QUESITO N. 340 del 03/01/2008 – utente fiscosport n.417 – prov.di BOLZANO
Detrazione IRPEF per spese per attivitá sportive - La Finanziaria 2007 ha introdotto all`articolo 15, comma I del TUIR 917/86, il co. I-quinquies, relativo alla detrazione del 19% per spese per l`attivitá sportiva di ragazzi fra 5 e 18 anni, con spesa massima annuale di 210 euro. Vorrei sapere se anche il costo dello skipass giornaliero e di quello stagionale rientra nella fattispecie della predetta agevolazione? In caso di risposta positiva, come documento fiscale è sufficiente trattenere lo skipass oppure occorre in ogni modo una apposita dichiarazione contente tutti i dati identificativi previsti dal Decreto 02 aprile 2007, rilasciata dal gestore dell`impianto di risalita? Cordiali saluti e grazie. risposta a cura del Dott. Marco Fava, Consulente Provinciale Fiscosport Teramo
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QUESITO N. 339 del 03/01/2008 – utente fiscosport n.8249 – prov.di PESARO-URBINO
Non possedendo la mia associazione un c/c come è possibile ricevere una erogazione liberale? Ho letto il vostro modulo ma non capisco l'utilizzo del bancomat: che traccia lascia della transazione privato/associazione? Non possedendo partita iva ma codice fiscale come si utilizza quest'ultimo per l'erogazione? Vi ringrazio per la risposta. risposta a cura del Dott. Giuseppe Cazzorla, Consulente Provinciale Fiscosport Bari
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QUESITO N. 337 del 02/01/2008 – utente fiscosport n.1052 – prov.di BARI
Gentili Signori, laddove un'associazione sportiva dilettantistica (in regime ex L. 398/91) abbia dei redditi fondiari derivanti dall'affitto di un immobile commerciale: 1) come verranno tassati tali redditi? in nessun caso, cioè questi si potranno far rientrare nel plafond dei 250.000 euro soggetti a tassazione forfetizzata? 2) il canone dovrà essere soggetto ad iva? Grazie. risposta a cura del Dott. Stefano Mainardis, Collaboratore della Redazione Fiscosport - Pordenone
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BAR e CASSAZIONE a cura del Dott. Andrea Liparata, Consulente Regionale Fiscosport Lazio
La Corte di Cassazione, rispetto alla rilevanza IRES delle attività di bar gestiti da circoli sportivi ricreativi e culturali, si è ormai cristallizzata su un’interpretazione sempre più favorevole alle posizioni dell’Amministrazione Finanziaria. Le più recenti pronunce infatti, attribuiscono alle somministrazioni tramite bar effettuate dai circoli nei confronti dei propri associati, un’intrinseca rilevanza tributaria. In proposito, le eccezioni alla predetta regola generale, sembrerebbero marginali e relegate agli ambiti della raccolta fondi, della prestazione di servizi a prezzi di costo e alla promozione sociale riconosciuta dal Ministero degli Interni. Le osservazioni fin qui richiamate sono riscontrabili nella loro interezza anche nell’ambito della recente sentenza n.22533 del 26/10/2007. Pronuncia, quest’ultima, che lascia perplessi per la scarsezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice di legittimità, per inquadrare il fenomeno della somministrazione effettuato da circoli nell’ambito della piena imponibilità IRES.
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA 26 OTTOBRE 2007, N. 22533
G.F. propose ricorsi avverso gli avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio, a fronte di omessa dichiarazione, aveva accertato per le annualità 1992 e 1993, sulla scorta di p.v.c. della G.d.F., reddito d'impresa, rispettivamente, di L. 36.523.000 e di L. 42.621.750, correlato ad attività di bar. A fondamento del ricorso, il G. deduceva che la sua attività di barista si svolgeva esclusivamente nell'ambito di circolo aderente al Centro Nazionale Sportivo Libertas ed era limitata al servizio dei soli relativi soci. Sosteneva che, pertanto, la sua attività non era paragonabile agli altri esercizi pubblici, anche con riguardo alla tenuta dei libri contabili ed all'obbligo della dichiarazione. Aggiungeva che l'attività esercitata non poteva ritenersi di impresa commerciale, in quanto rientrante nella categoria di spacci o bar riservati ai soci i cui corrispettivi andavano a coprire appena i costi specifici e di funzionamento.
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UNA NUOVA BANCA PER LO SPORT DILETTANTISTICO
La missione della neo banca sarà anche quella di diminuire la sproporzione che esiste nel sistema del credito nazionale tra la raccolta che proviene dal non profit e gli impieghi verso lo stesso settore tanto da realizzare un nuovo rating sociale per la valutazione di un nuovo modello di identificazione del rischio del credito nel non profit.
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AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 395/E DEL 28 DICEMBRE 2007: Invididuazione dei codici tributo per i quali è richiesta l’indicazione del mese di riferimento nei modelli F24.
Si riporta in allegato la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che prevede NUOVE MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI F24 a partire dal 10 gennaio 2008.
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Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: sono obbligate anche le ASD?
Il legislatore ha introdotto, tra il 2019 e il 2022, un nuovo obbligo per tutti gli operatori economici: l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il presente intervento ha l’obiettivo di svolgere una disamina circa il presupposto soggettivo, ovvero perimetrare gli enti che devono sottostare al nuovo adempimento; seguiranno interventi specifici per chiarire in cosa consistano, rispettivamente, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quali azioni debbano adottare gli amministratori per dotarsi di un assetto “adeguato”