Quesito N. 694 del 26/02/2013 – utente fiscosport n. 18170 – prov. di SALERNO

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Salve, vorrei domandare se per una ASD con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, ma decorrente dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo, che beneficia delle agevolazioni fiscali ex legge 398/1991 ed effettua proventi commerciali con regolare emissione di fattura; bisogna versare l'Iva in maniera trimestrale seguendo i codici tributi dei trimestri e rapportarli al proprio esercizio sociale, ovvero:- I trimestre: lugl.-ago.-sett. cod. tributo 6031 (entro 16 nov.)- II trimestre: ott.-nov.-dic. cod. tributo 6032 (entro 16 febbr.)- III trimestre: gen.-feb.-mar. cod. tributo 6033 (entro 16 mag.)- IV trimestre: apr.-magg.-giu. cod. tributo 6034 (entro 16 ago.)Vi ringrazio anticipatamente della risposta. Risposta a cura di Stefano Andreani *, Consulente Fiscosport Toscana

Il prossimo 28 febbraio la prima scadenza del 2013: l’obbligo di rilascio del CUD...

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A norma dell’art. 4 del D.P.R. 22/7/98 n. 322, entro il 28 febbraio debbono essere rilasciati ai dipendenti e agli altri collaboratori o comunque soggetti ai quali siano stati corrisposti redditi di lavoro autonomo, rispettivamente i modelli CUD ovvero le certificazioni dei compensi corrisposti nel 2012. * Stefano Andreani, Dottore Commercialista e Revisore contabile in Firenze

Quesito N. 688 del 16/02/2013 – utente fiscosport n. 7573 – prov. di RIMINI

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Salve,Sono il presidente di una ASD di Rimini, oggi partecipando ad una riunione di un EPS, è stato detto che le spese di bollo di 100 euro che la banca ha addebitato sul conto corrente intestato alla ASD, non dovevano essere applicate in quanto le ASD sono esenti da questa tipologia di bolli.Hanno fatto riferimento a una circolare dell'AdE chiarificatrice del decreto e al fatto che le ASD sono affiliate a un EPS che è ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.Io ho cercato ma non ho trovato nulla in merito all'argomento. Potete aiutarmi a capire se possiamo evitare di pagare alla Banca e alle Poste questo balzello e darmi gli elementi per richiedere il rimborso dell'addebito?Grazie infinite. Risposta a cura della Redazione di Fiscosport

DUE FILONI INTERPRETATIVI DELLE NORMATIVE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLE COLLABORAZIONI (SPORTIVE E AMMINISTRATIVO-GESTIONALI) NELLE...

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Concludiamo in questa terza parte l'analisi dei lavori svolti dalla Commissione di Studi per gli Enti Non Profit dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, con la partecipazione di funzionari dell'Enpals, nel corso dei quali sono stati analizzati i due differenti filoni interpretativi attualmente rinvenibili nella prassi, in dottrina e in giurisprudenza riguardo alla normativa fiscale e giuslavoristica applicabile alle collaborazioni di carattere sportivo o amministrativo-gestionali.Nei due numeri precedenti abbiamo dato conto del primo filone di maggior "favor" per le Associazioni Sportive che si basa su una lettura dell'art.67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. che tende alla massima enfasi dell'intento di agevolazione fiscale della normativa riguardante le collaborazioni sportive. Oggi analizziamo quello che abbiamo chiamato "secondo filone", che si basa invece su una più rigorosa lettura dell'art. 67 inquadrato con massima enfasi nell'ambito della categoria di "redditi diversi" intesi come redditi non classificabili in altre categorie reddituali ed in quanto tali limitati/limitabili ad un numero estremamente ristretto di fattispecie concrete. * Donato Foresta, Dottore Commercialista e Revisore contabile in Milano

Quesito N. 691 del 02/02/2013 – utente fiscosport n.18345 – prov. di MILANO

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Buongiorno, siamo una SSD a r.l. riconosciuta/affiliata alla Federazione Italiana Golf.Non ci è chiaro come comportarci per l’applicazione della marca da bollo da 1,81 euro da apporre su alcuni documenti. Secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, pare che le quote associative e i contributi liberali, anche se di importo superiore a Euro 77,47 siano esentati dall’applicazione della marca da bollo.Mentre per quanto riguarda le ricevute (ovviamente non fiscali) rilasciate per servizi legati all’attività istituzionale (es. ingresso giornaliero ai percorsi di gioco, noleggio golf cart), se viene superata la soglia dei 77,47 euro è obbligatoria la marca da bollo di euro 1,81.E’ corretta la nostra interpretazione? Potete chiarirci meglio quale comportamento tenere?Grazie mille per risposta. Risposta a cura di Patrizia Sideri *, Consulente Fiscosport Siena

Quesito N. 690 del 29/01/2013 – utente fiscosport n. 17374 – prov. di BARI

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Siamo una a.s.d.che gestisce un impianto sportivo con campi di calcetto. Vorremmo conoscere che atteggiamento deve adottare il responsabile dell' associazione nei confronti di clienti occasionali che prenotano il campo di calcetto per svolgere partite amatoriali in maniera non abituale.Andando nel concreto ci riferiamo agli utenti non tesserati ad alcun ente di promozione sportiva che pratica sport in maniera saltuaria e che per per ovvi motivi non rilasciano alla direzione un certificato medico sportivo prima di entrare in campo. Ci chiediamo se l'associazione può consentire tale atteggiamento da parte di costoro oppure deve vietare tassativamente l'ingresso in campo. In definitiva è utile sapere se l'associazione è responsabile civilmente e penalmente per fatti gravi accorsi a questi utenti non soci nel momento in cui gli si è data la possibilità di entrare in campo. Vista l'importanza che riveste l'argomento ci aspettiamo un vostro gentile commento. Grazie Risposta a cura di Patrizia Sideri *, Consulente Fiscosport Siena

DUE FILONI INTERPRETATIVI DELLE NORMATIVE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLE COLLABORAZIONI (SPORTIVE E AMMINISTRATIVO-GESTIONALI) NELLE...

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Prosegue in questa seconda parte l'analisi dei lavori svolti dalla Commissione di Studi per gli Enti Non Profit dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano, con la partecipazione di funzionari dell'Enpals, nel corso dei quali sono stati analizzati i due differenti filoni interpretativi attualmente rinvenibili nella prassi, in dottrina e in giurisprudenza riguardo alla normativa fiscale e giuslavoristica applicabile alle collaborazioni di carattere sportivo o amministrativo-gestionali. Si tratta - lo ricordiamo -  di un primo filone di maggior “favor” per le Associazioni Sportive che si basa su una lettura dell’art.67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. che tende alla massima enfasi dell’intento di agevolazione fiscale della normativa riguardante le collaborazioni sportive e di un secondo filone che si basa invece su una più rigorosa lettura dell’art. 67 inquadrato con massima enfasi nell’ambito della categoria di “redditi diversi” intesi come redditi non classificabili in altre categorie reddituali ed in quanto tali limitati/limitabili ad un numero estremamente ristretto di fattispecie concrete. Nella Prima parte l'analisi è partita dalla lettura estensiva dell’art. 67 succitato in forza della quale tutte le collaborazioni sportive sarebbero fiscalmente classificabili nella categoria reddituale dei “redditi diversi”, escludendo soltanto quelle collaborazioni ricondotte per volere delle parti alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato e quelle collaborazioni nelle quali il collaboratore sportivo è titolare di autonoma partita IVA e, come tali, inquadrabili nella tipologia reddituale del reddito di lavoro autonomo, e se ne sono analizzati i primi due dei quattro presupposti; in questa sede si concludono le riflessioni relative al c.d. primo filone interpretativo con la disamina degli ultimi due presupposti: il confronto con la disciplina dell’art.67, comma 1, lett. m) riguardante le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale e il concetto di esercizio “diretto” di attività sportive dilettantistiche. * Donato Foresta, Dottore Commercialista e Revisore contabile in Milano

IL NUOVO REGIME DI ESENZIONE IVA DELLE LOCAZIONI IMMOBILIARI – A cura di Giuliano...

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Il cosiddetto "decreto crescita" ha apportato importanti variazioni al regime IVA nel settore immobiliare, prevedendo un generale regime di esenzione per le locazioni di beni immobili, e in particolare, per quanto di interesse del presente articolo, per le locazioni dei beni immobili strumentali: in particolare, attualmente la locazione di un immobile strumentale che “ per le sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni ”- quali sono, ad esempio, le palestre e i centri sportivi -  potrà essere effettuata in esenzione di imposta, e ciò anche nel caso di conduttori enti non commerciali (associazioni sportive dilettantistiche) indipendentemente dal fatto che questi utilizzino il bene per attività rientranti nella propria sfera di attività istituzionale o commerciale (ipotesi ad esempio della locazione dell’impianto sportivo con annesso punto di ristoro). Si analizzano, di seguito, le novità introdotte, soffermando l’attenzione sul caso, di sicuro interesse per i nostri lettori, della locazione di palestre e impianti sportivi con conduttore rappresentato da società od associazioni sportive dilettantistiche. * Giuliano Sinibaldi, Dottore Commercialista e Revisore contabile in Pesaro

Quesito N. 700 del 13/03/2013 – utente fiscosport n. 6526 – prov....

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Buongiorno, sono direttore di ASD Polisportiva, in seguito a controllo Ispettorato del Lavoro (Sondrio) viene sollevata una multa (non so se il termine sia corretto) per mancata comunicazione all'ufficio collocamento locale dei lavoratori sportivi dilettanti (inquadrati ex art. 67) e mancato inserimento nel libro unico del lavoro dei compensi erogati a sportivi dilettanti (sempre ex art. 67).Avete qualche riferimento nel merito? Risposta a cura di Stefano Andreani *, Consulente Fiscosport Toscana

Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale: normativa fiscale a confronto – A...

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Nella New sletter n. 18/2012 del 1 novembre 2012 è stato presentato il modello democratico di promozione sportiva realizzato e condotto dalla società sportiva "TARANTO FC 1927", società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (ssd arl), e dalla associazione di promozione sociale (aps) "TARAS 706 a.c.".Con particolare riferimento alla forma giuridica della aps sono stati brevemente delineati alcuni aspetti generali in merito alla costituzione, alle finalità statutarie, all'obbligo di iscrizione in appositi registri, alla responsabilità patrimoniale e alla raccolta di risorse economiche (tra cui le erogazioni liberali). In questo articolo saranno approfonditi gli aspetti relativi alla disciplina fiscale di sicuro maggiore interesse e saranno poste a confronto le normative vigenti applicabili in generale agli enti non commerciali di tipo associativo (come le associazioni sportive dilettantistiche – asd) e in particolare alle aps. * Maurizio Mottola, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Taranto

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Comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale nel caso di avvio di un rapporto...

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Nella risposta al quesito del 7 gennaio 2022 dal titolo  "Prestazioni occasionali e comunicazione preventiva: obbligo anche per le a.s.d. e s.s.d." si afferma che non è una disposizione ai rapporti di lavoro occasionale utilizzati in ambito istituzionale del sodalizio sportivo (diversamente invece applicabile in ambito di società sportiva dilettantistica in quanto, come sappiamo, la loro attività è sempre di natura commerciale). Nella risposta al quesito del 9 aprile 2026 dal titolo "La prestazione autonoma occasionale nello sportiva comunicata al rasd? si afferma che: "Le asd e ssd svolgendo attività senza scopo di lucro sono state escluse da questo adempimento". Ravviso una contraddizione nelle due risposte