LA CIRCOLARE ENPALS n. 18 del 9/11/2009: Chiarimenti sul regime contributivo dei compensi percepiti...
In data 09/11/2009 l’ENPALS ha emanato la circolare n. 18 “per fornire le opportune precisazioni in ordine alla corretta individuazione dell’ambito delle attività comprese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” La circolare, il cui testo è disponibile nella presente newsletter, si è resa necessaria – ed era attesa da tempo – a seguito dell’emanazione delle disposizioni di cui all’art. 35, c. 5, D.L. 207/2008 che hanno chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che anche le attività svolte dagli istruttori sportivi debbano essere ricomprese, subordinatamente al verificarsi degli altri presupposti previsti dalla legge, nella locuzione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” di cui all’art. 67, c.1, lett. m) del T.U.I.R. Con la circolare in oggetto l’ENPALS ha chiarito la propria posizione in merito al trattamento contributivo e previdenziale di tali attività. Il presente articolo, oltre ad illustrare i contenuti del documento interpretativo dell’Ente, fa il punto sullo “stato dell’arte” in relazione alla delicata materia dell’inquadramento degli istruttori sportivi.
LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI “LAVORO SPORTIVO”
Con il presente articolo si intende fare il punto sulla problematica del corretto inquadramento dei collaboratori “amministrativo-gestionali” delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare sull’istituto della certificazione del contratto ex art. 76 e segg.ti D.Lgs 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi) quale strumento utilizzabile per il raggiungimento di una maggiore tutela in ordine alla correttezza dell’inquadramento lavorativo.
IL LIBRO UNICO DEL LAVORO E LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE a cura...
Digitate la voce "collaborazioni coordinate e continuative" nel motore di ricerca di Fiscosport e vi renderete conto di quanta documentazione esiste in materia, sintomo che è un argomento di assoluta e continua attualità. Argomento che è stato influenzato, nell’ultimo periodo, dal susseguirsi di norme che hanno interessato la materia giuslavoristica, culminate con l’istituzione, dal 01 gennaio 2009, del Libro Unico del Lavoro. Una iniziale ed importante premessa: quando parliamo di collaborazioni coordinate e continuative nell’ambito del sodalizio sportivo dilettantistico, il riferimento è: a. ai rapporti di carattere amministrativo-gestionali di natura non professionale di cui all’art.67 lett. m), secondo periodo, del DPR 917/86 (TUIR); b. alle collaborazioni coordinate e continuative che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art.409 del codice di procedura civile, siano queste anche di carattere occasionale (in gergo mini cococo).
INDENNITA’ DI MOBILITA’ E COMPATIBILITA’ CON LA PERCEZIONE DI REDDITI DERIVANTI DA PRESTAZIONI SPORTIVE...
L'articolo che segue prende spunto da un quesito posto alla nostra Redazione: l'a.s.d. intende erogare una somma di circa 1.500,00/2.000,00 annui a titolo di compenso/rimborso (ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. M, del TUIR) a uno dei soci che ha perso il lavoro e rientra nella categoria dei c.d. esodati, e chiede se ciò sia compatibile con la percezione dell'indennità di mobilità.
L’INQUADRAMENTO DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SPORTIVA E COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE – Le risposte ai Quesiti...
Sono pervenuti alla Redazione numerosi quesiti relativi all’inquadramento da dare ai rapporti di collaborazione sportiva e di collaborazione amministrativo-gestionale. Poichè si tratta di problematiche che presentano tratti comuni in riferimento alla connotazione del rapporto di collaborazione e ai presupposti per la sua instaurazione, si è ritenuto di trarne spunto per la redazione del presente articolo all’interno dell'odierna Newsletter n. 8/2014 - Monotematica sui compensi.
I rapporti di lavoro sportivo ex art. 67 T.U.I.R.: avevamo ragione fin dall’inizio?
La recente Circolare del Ministero del Lavoro pare essere la conferma della interpretazione dell’art. 67 T.U.I.R. che i consulenti Fiscosport dettero svariati anni fa. Sono stati necessari anni di verifiche e di liti giudiziarie prima che la Pubblica Amministrazione prendesse atto della peculiarità dei rapporti di collaborazione nel mondo sportivo dilettantistico e che, invece di cercare a tutti i costi di reprimerne l’applicazione, si preoccupasse semplicemente di regolamentarli in modo costituzionalmente legittimo. Poiché lo stacco rispetto al passato è veramente forte, e i rischi in caso di contestazioni sono altissimi, non possiamo affermare che l'interpretazione che riproponiamo sarà ora certamente condivisa dai verificatori, ma ci pare sia stato compiuto un primo e importante passo proprio nella direzione da noi all'epoca indicata.
RIFLESSIONE SULLE SENTENZE IN MATERIA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONI NELLO SPORT NON FAVOREVOLI PER...
Come ormai noto a tutti gli attenti operatori nello sport e per lo sport la recente presa di posizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (mediante la Direttiva n.37 del 21.2.2014) sulla questione delle collaborazioni sportive ha ridato entusiasmo a quanti sostenevano da sempre la prevalenza del sistema di agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall'art. 67 comma 1, lett. m) del TUIR, rispetto alle logiche volte a negare l'applicazione di queste agevolazioni ad una fetta consistente di tali collaborazioni in ambito sportivo.
E’ POSSIBILE INQUADRARE COME “SPORTIVO” IL CONTRATTO PER L’ASSISTENTE BAGNANTE? (Risposta al Quesito dell’Utente...
E' stato postato un quesito nel quale si chiede se l'assistente bagnante possa essere considerato sportivo dilettante e quindi assoggettabile al contratto degli sportivi dilettantistici. Ora, la figura dell'assistente bagnante, pur strettamente necessaria - e anzi indispensabile - allo svolgimento dell'attività sportiva, presenta alcune caratteristiche che di regola ne rendono critico l'inquadramento nel rapporto di prestazione sportiva dilettantistica regolato dall'art. 67 comma I lett. m) e art. 69 comma 2 T.U.I.R.
L’ISTAT RISPONDE IN MERITO ALLE COLLABORAZIONI SPORTIVE
I collaboratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, giudici di gara) che percepiscono rimborsi e compensi nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica non devono essere considerati ai fini della risposta al quesito 17.1 (dove si chiede di indicare il numero di lavoratori retribuiti, suddividendoli per tipo di contratto). Questo è quanto si legge nelle pagine delle FAQ pubblicate sul sito dell'ISTAT. La risposta dell’Istat, alquanto opportuna, va ad integrare quanto pubblicato nella Newsletter n. 18/2012 , in cui avevamo scritto – in riferimento al quesito 17.1 - che “Si ritiene che sia i collaboratori sportivi, che i collaboratori amministrativo-gestionali vadano inseriti nel punto 3 (vale a dire tra i lavoratori con contratto di collaborazione) - per esclusione - in quanto non è previsto un apposito campo loro dedicato, non potendoli inserire né tra i volontari, né tra i dipendenti.” * Patrizia Sideri, Dottore Commerc i alista e Revisore contabile i n Siena
DETASSAZIONE AI DIPENDENTI: NON VALE IN AMBITO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA – A cura...
Da approfondire l’interessante risposta del Ministero del Lavoro che con interpello n. 14 del 07 giugno 2012 replica al quesito proposto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro relativamente all’applicabilità a soggetti non imprenditori della normativa sulla detassazione dei premi e degli straordinari, della disciplina del contratto di inserimento oltre che dell’incentivo dell’assunzione a tempo indeterminato di giovani genitori. * Maurizio Falcioni, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile in Rimini