La posizione è quella dell’istruttore sportivo con posizione IVA, in un contesto di rapporto di lavoro presso una associazione sportiva dilettantistica/società sportiva dilettantistica, oltre a prestazioni sportive svolte direttamente al privato cittadino.
Inquadramento previdenziale
Il d.lgs C.P.S. n. 708 del 16/07/1947 – lontano nel tempo ma tutt’ora vigente – istituì l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) ai fini dell’assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari ed alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia …. (art.2) (Istituto, quello dell’ENPALS, che dal 2012 è stato soppresso e confluito, per le sue funzioni, nell’INPS).
All’art. 3 il decreto va a identificare in maniera analitica le 23 categorie di lavoratori obbligatoriamente iscritti all’Ente tra cui, dal punto di vista sportivo, troviamo unicamente, al punto 22), quella di calciatori ed allenatori di calcio. Sempre l’art.3, nell’ultima parte, indica in uno specifico Decreto del Ministero del lavoro l’atto che dovrà provvedere ad adeguare le categorie con altre figure professionali operanti nel campo dello sport e dello spettacolo.
Saranno così due i Decreti del Ministero del Lavoro, entrambi del 15/03/2005: l’uno che va a integrare e ridefinire le categorie dei soggetti assicurati e l’altro ad adeguarle. Le categorie di cui al d.lgs. 708 vengono “adeguate” con l’inserimento, ai fini sportivi che a noi interessa,
– del punto 20) … istruttori e addetti agli impianti sportivi e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi
– del punto 22) …. massaggiatori, istruttori …. delle società sportive –
– e del punto 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche.
La normativa ha quindi identificato l’obbligo contributivo per i soggetti sportivi di cui al punto 23) di cui al settore professionistico, escludendone automaticamente l’applicazione in ambito di settore sportivo dilettantistico.
L’art. 4 del d.lgs 708 stabilisce invece che sono le ”imprese”, presso cui lo sportivo presta la propria opera, tenute a versare i contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto; per una prima definizione di “minimale giornaliero” della prestazione contributiva Enpals. Minimale / massimale che verrà poi regolamentato normativamente dal d.lgs 182/1997 e dall’Istituto, con specifici documenti di prassi. È il successivo art. 5 a indicare che i contributi dovuti all’Ente sono a totale carico delle imprese.
Al termine “imprese” deve essere data una valenza ampia (del resto è una normativa del 1947) in cui fare rientrare non solo le attività commerciali (più vicine al termine che tutti conosciamo), ma altresì tutte quelle realtà diverse da quelle identificabili nella persona fisica privata.
E del resto l’art.3 del menzionato d.lgs. C.P.S. 708/1947 elenca quali sono le categorie obbligatoriamente iscritte all’ENPALS, indipendentemente dalla figura del datore di lavoro/committente che, ai fini di quanto a noi interessa, comprende anche associazioni no-profit e società sportive dilettantistiche.
Infine l’art. 6 specifica che … gli enti, le associazioni … gli impianti sportivi … non possono fare agire nei propri locali i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate all’art. 3 dal n.01 al n.14 che non siano in possesso del certificato di agibilità; considerato che in detti punti non troviamo attività di natura sportiva, l’obbligo del “certificato di agibilità” è escluso per le attività sportive.
Pertanto, preso atto che l’attività sportiva dell’istruttore può essere effettuata nei confronti sia di privati cittadini sia di soggetti “imprese” come sopra identificati (esempio l’istruttore di tennis che svolge la propria prestazione al privato può essere direttamente pagato da quest’ultimo o dall’Ente sportivo presso cui esercita la propria attività, così come l’istruttore di danza che può essere pagato dal privato o dalla scuola a.s.d. o s.s.d.), come ci si regola sotto il profilo previdenziale?
Sicuramente, come stabilito dal DLgs CPS 708/1947, l’onere contributivo (ex ENPALS) è a carico del committente “impresa”.
E le prestazioni eseguite verso il privato cittadino? Qui entra in gioco la legge n. 335 del 08/08/1995 che all’art. 2 comma 26 indica … sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione Separata, presso l’INPS … i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo …
Pertanto:
– le prestazioni sportive che vedono come “committente” l’Ente sportivo sono soggette a imposizione contributiva Ex Enpals;
– le prestazioni sportive che vedono come “committente” una persona fisica privata, sono soggette a imposizione contributiva di cui alla Gestione Separata INPS.
Differente è il percorso normativo e differente è anche il calcolo dell’imposizione contributiva.
Trattamento ex ENPALS
La Circ. INPS 154/2014 al punto 3. indica che l’obbligo contributivo ed i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro (leggasi committente) anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore.
La contribuzione previdenziale (art. 43 della L. 289/2002) è pari al 33% del compenso imponibile ed è ripartita (al pari di quella operata presso l’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti) per il 23,81% a carico del committente e per il 9,19% a carico del lavoratore autonomo.
Pertanto lo sportivo lavoratore autonomo indicherà nella propria fattura emessa, in riduzione al valore totale della fattura, l’importo del contributo a proprio carico pari al predetto 9,19% (somma che verrà versata dal committente unitamente alla parte a suo carico del 23,81% per una percentuale complessiva pari, appunto, al 33%).
Attenzione: la normativa ex ENPALS prevede il calcolo della contribuzione con il rispetto di minimali/massimali giornalieri, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore (ultima per ordine di tempo la circ. INPS n. 9 del 29/01/20).
Detto trattamento obbliga i committenti anche alla valorizzazione degli elementi contributivi (compenso, contributo, periodo, etc.) tramite spedizione di flusso UNIEMES analogamente a quanto previsto per le aziende con dipendenti (invio tramite sito INPS entro il mese successivo a quello di riferimento )
Trattamento Inps Gestione Separata
Diverso il trattamento definito dal pilastro Gestione Separata INPS. Il contributo è applicato (indica il comma 29 dell’art.2 della L.335/1995) sul reddito dell’attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi.
L’aliquota contributiva, inizialmente stabilita dalla l.335/1995 in misura pari al 10%, è oggi del 25,72% (circ. INPS 12/2020) per i titolari di partita IVA, con riduzione al 24% per i soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria (ed è il nostro caso nel momento in cui lo sportivo lavoratore autonomo è iscritto, come abbiamo visto, anche alla gestione ex ENPALS).
La l. 662 del 23/12/1996 (art.1 comma 212) concede la possibilità (non è un obbligo) al lavoratore autonomo di ri-addebitare (rivalsa) al committente, indicando l’importo nella fattura emessa, una parte della contribuzione INPS a suo carico, pari al 4%.
Pertanto: il contributo previdenziale viene calcolato su una base imponibile che è pari al reddito di lavoro autonomo di cui al quadro “RE” o del quadro “LM” di cui al modello di dichiarazione redditi persone fisiche, a seconda che trattasi o meno di reddito calcolato secondo il sistema ordinario o forfettario. Valore di reddito che viene riportato al quadro “RR” ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti.
Ora, l’aspetto si complica nel momento in cui il reddito dello sportivo lavoratore autonomo comprende una parte derivante da una attività verso la persona fisica privata (soggetto Gestione Separata) e un’altra parte da attività svolta verso un committente “impresa” (associazione o società sportiva dilettantistica e soggetto ad ex ENPALS).
L’INPS regolamenta questa situazione con la circolare 90 del 17/06/2019 al punto 2.2 e le istruzioni al quadro “RR” di cui al modello redditi persone fisiche fascicolo 2, a pg. 35 ne specificano la compilazione.
Poniamo un esempio: reddito complessivo di cui al quadro “RE” € 30.000,00, di cui € 10.000,00 già assoggettato a imposizione ex Enpals. La compilazione del quadro “RR” sarà:
– il reddito complessivo di cui al quadro “RE” pari ad € 30.000,00 viene riportato nella colonna 2, indicando a colonna 1 il codice di riferimento “1 “;
– il reddito di € 10.000,00 viene riportato in colonna 4, riportando a colonna 3 il codice “5”
– la differenza pari a € 20.000,00, da assoggettare a contribuzione INPS Gestione Separata, viene riportato in colonna 11.
I valori dei redditi da indicare in detti righi non potranno che essere determinati in maniera extra-contabile rispetto alla compilazione del quadro di riferimento del modello redditi persone fisiche.
Alcuni brevi aspetti previdenziali
Capita, nella situazione che è stata prospettata, che lo sportivo lavoratore autonomo, nel contesto di un rapporto di lavoro con associazione o società sportiva dilettantistica, non provveda a regolamentare la posizione alla gestione ex ENPALS e conseguentemente non lo faccia neppure l’Ente committente.
Esagerando, ma solo per comprendere il concetto, ipotizziamo che per 30 anni il lavoratore autonomo sportivo, pur obbligato, non sia mai stato regolarizzato alla gestione ex ENPALS – e contestualmente nessun committente vi abbia mai provveduto – e che abbia sempre e solo versato in ambito di Gestione Separata. Al momento di accedere alla pensione a 67 anni, avendone i diritti (67 anni e 20 anni di contributi versati), l’Istituto potrebbe contestare allo sportivo di avere versato per tutta la sua vita contributiva in una gestione non corretta determinando la decadenza all’accesso al trattamento pensionistico?
Il lavoratore autonomo non perde il diritto al trattamento pensionistico da parte dell’INPS avendone maturato, come indicato, i diritti.
Tuttavia durante il percorso lavorativo, in caso di controllo ispettivo o di (ad esempio) contenzioso tra le parti, l’Istituto potrebbe in qualche modo verificare il mancato versamento di contribuzione ex ENPALS, provvedendo al recupero contributivo, nell’ambito della prescrizione quinquennale, nei confronti dell’Ente (associazione o società sportiva dilettantistica) committente.