Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La collaborazione resa dalla segretaria di s.s.d., ove inquadrata come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, può essere ricondotta all’art. 67 T.U.I.R. (comma 1 lett.m), al ricorrere dei requisiti indicati dalla citata disposizione normativa; in particolare, tale attività non deve configurare una prestazione di lavoro dipendente o libero professionale.
Ai sensi di tale norma
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni …. nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche“.
Come già sottolineato in numerosi articoli apparsi su Fiscosport, è necessario prestare la massima cautela per evitare che, anche laddove formalmente la collaborazione non sia inquadrata come rapporto di lavoro, possano riscontrarsi indici che depongano in tal senso, soprattutto in sede di verifica.
La circostanza per cui il legislatore si sia limitato a qualificare la collaborazione solo in relazione al trattamento fiscale (equiparandola ai redditi diversi), senza prendere posizione in merito alla natura giuridica del rapporto, suggerisce alcune considerazioni.
La natura giuridica delle collaborazioni sportive è oltremodo discussa in dottrina e in giurisprudenza. A fronte di coloro i quali ritengono trattarsi di un rapporto di lavoro “speciale”, altri lo negano in virtù del fatto, tra l’altro, che non è dovuta la corresponsione di contributi previdenziali. Quest’ultimo adempimento rappresenta una tutela costituzionale irrinunciabile (ex art. 38 Cost.) per qualunque lavoratore.
L’assenza di una simile corresponsione nell’ambito delle collaborazioni sportive rende difficilmente riconducibili tali rapporti alle prestazioni lavorative.
Le considerazioni appena esposte, seppure in forma oltremodo sintetica – non essendo questa la sede per un approfondimento della questione – sembrano necessarie per offrire una risposta alle domande del lettore.
Se la risposta circa il mancato obbligo della tutela contributiva (e della conseguente iscrizione all’ente previdenziale di riferimento) sembra chiaro, non altrettanto può dirsi con riguardo alla tutela assicurativa, non essendo chiaro a quale tutela assicurativa si riferisca il lettore, tutela assicurativa per infortuni sulla lavoro (probabile) o per responsabilità civile.
Le considerazioni sopra espose sembrano deporre verso la natura non obbligatoria della prima. Con riferimento alla seconda, seppure non pare obbligatoria (per gli stessi motivi), è opportuna la massima prudenza perché se, da un lato, la tutela assicurativa per responsabilità civile professionale potrebbe essere un valido strumento di esonero dalle conseguenze derivanti dalla responsabilità professionale, dall’altro, potrebbe essere un indice di professionalità.