Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

Per prima cosa, chi scrive è del parere che le società sportive dilettantistiche non possano essere ammesse al riparto dei fondi 5 per mille.
Non si tratta di un’opinione bensì del parere basato sul tenore letterale della norma (cfr. art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. 111/2017) che non lascia dubbi in merito. Sempreché il valore semantico delle parole non sia mutato nel frattempo, s’intende.
Qualora negli elenchi degli enti ammessi al riparto risultino anche società sportive dilettantistiche, con ogni probabilità sono lì perché gli organi deputati alla loro predisposizione sono stati un po’ distratti nello svolgimenti di questa attività.
Occorre poi un’ulteriore premessa:
- le associazioni sportive dilettantistiche sono quelle che, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Pertanto sono un genere diverso rispetto agli enti che sono propri del Terzo settore e cioè quegli enti che saranno iscritti nel Runts
- fino a quando non sarà operativo il Runts potranno fruire della doppia iscrizione agli elenchi le ASD che sono considerate anche Onlus e quindi possono iscriversi sia nell’elenco degli enti beneficiari di cui alla lettera a) sia nell’elenco degli enti beneficiari di cui alla lettera e).
- quando sarà operativo il Runts è possibile che alcune ASD possano optare per l’iscrizione al registro. Tuttavia è opinione di chi scrive che, con questo assetto normativo, in linea di massima ciò non sia per loro conveniente.
Le regole per la rendicontazione valgono per tutti in quanto nell’art. 8 si fa riferimento alle varie amministrazioni erogatrici che, nel caso delle ASD è la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora la ASD sia pure una Onlus e abbia ricevuto fondi 5 per mille in quanto tale, allora dovrà trasmettere la rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Nel caso di due distinti contributi, è opinione di chi scrive che, essendo due distinte assegnazioni ed effettuate da due amministrazioni differenti, sia necessario redigere due distinti rendiconti da destinare all’amministrazione che ha erogato l’importo.
Dal momento che non è ancora stata emanata una norma che coordini il d.lgs. 111/2017 e le norme relative alla rendicontazione di cui al d.p.c.m. 23/04/2010 (tuttora in vigore in quanto non abrogato), si suggerisce di inviare comunque il rendiconto (non i giustificativi di spesa perché l’obbligo è stato abolito) e di seguire poi l’iter previsto per la pubblicazione nel web del rendiconto stesso.
Sul tema si segnala questo articolo scritto con la collega Patrizia Sideri