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Home Notizie in Pillole IL BONUS STRAORDINARIO A PENSIONATI E FAMIGLIE
  • Notizie in Pillole

IL BONUS STRAORDINARIO A PENSIONATI E FAMIGLIE

Maurizio FALCIONI
Rag. Commercialista in Rimini
25 Febbraio 2009
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    Il D.L. n.185/2008, meglio conosciuto come “decreto Anticrisi”, convertito nella L. 2/2009, ha istituito, per il solo anno 2009, un bonus straordinario erogato alle famiglie a basso reddito. Il bonus è concesso a condizione che il richiedente sia residente in Italia (anche se avente nazionalità straniera) ed abbia percepito, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare e nell’anno 2008, redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie: ­ -  da pensione (di cui all’art.49 comma 2 del DPR 917/86); ­ - da lavoro dipendente e/o assimilato (di cui all’art.49 comma 1 del DPR 917/86) e precisamente: collaboratori coordinati e continuativi, soci di cooperative, lavori socialmente utili, sacerdoti e percettori di assegni dal coniuge separato; ­ - diversi (di cui all’art.67 comma 1 del DPR 917/86), derivanti da lavoro autonomo o attività commerciale non esercitata abitualmente, qualora percepiti dal coniuge del richiedente ovvero dagli altri familiari a carico; ­ - fondiario - da terreni o fabbricati – (di cui all’art.25 del DPR 917/86) per un ammontare non superiore a € 2.500,00.

    Il D.L. n.185/2008, meglio conosciuto come “decreto Anticrisi”, convertito nella L. 2/2009,  ha istituito, per il solo anno 2009, un bonus straordinario erogato alle famiglie a basso reddito.

    Il bonus è concesso a condizione che il richiedente sia residente in Italia (anche se avente  nazionalità straniera) ed abbia percepito, unitamente  agli altri componenti del nucleo familiare  e  nell’anno 2008, redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:

    ­                   da pensione (di cui all’art.49 comma 2 del DPR 917/86);

    ­                   da lavoro dipendente e/o assimilato (di cui all’art.49 comma 1 del DPR 917/86) e precisamente: collaboratori coordinati e continuativi, soci di cooperative, lavori socialmente utili, sacerdoti e percettori di assegni dal coniuge separato;

    ­                   diversi (di cui all’art.67 comma 1 del DPR 917/86), derivanti da lavoro autonomo o attività commerciale non esercitata abitualmente, qualora percepiti dal coniuge del richiedente ovvero dagli altri familiari a carico;

    ­                   fondiario – da terreni o fabbricati – (di cui all’art.25 del DPR 917/86) per un ammontare non superiore a € 2.500,00.

    In ogni caso non è ammesso nei confronti di possessori di una partita IVA.

    L’erogazione del beneficio varia da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.000 euro, in relazione al numero dei componenti ed all’ammontare di reddito complessivo percepito da tutti i componenti del nucleo familiare.

    La seguente tabella illustra, sinteticamente, gli scaglioni del beneficio, erogato in relazione alla composizione del nucleo familiare e alla condizione di reddito.

    COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

    REDDITO FAMILIARE COMPLESSIVO

    IMPORTO BENEFICIO

    Pensionati monocomponenti

    non superiore a euro 15.000

    euro 200

    Due componenti

    non superiore a euro  17.000

    euro 300

    Tre componenti

    non superiore a euro 17.000

    euro 400

    Quattro componenti

    non superiore a euro 20.000

    euro 500

    Cinque componenti

    non superiore a euro 20.000

    euro 600

    Oltre i cinque componenti

    non superiore a euro 22.000

    euro 1.000

    Con portatori di handicap

    non superiore a euro 35.000

    euro 1.000

     

    Pertanto, il soggetto “singolo” ha diritto alla percezione del bonus esclusivamente  se pensionato e con un reddito non superiore a € 15.000,00.=, mentre in riferimento alla situazione di famiglia con portatori di handicap, spetta, in capo al richiedente, in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente: il coniuge, un figlio o altro familiare portatore di handicap e per i quali contestualmente ricorra la condizione di essere persona fiscalmente a carico.

     

    Per rapportare quanto sopra esposto alle realtà sportive dilettantistiche, evidenziamo che la percezione (da parte del coniuge del richiedente ovvero dagli altri  familiari a carico) di redditi denominati “diversi” non è di ostacolo alla richiesta del bonus esclusivamente qualora tali redditi siano costituiti da  redditi da lavoro autonomo o attività commerciale non esercitata abitualmente, individuati alle lettere i) e l) del comma 1 dell’art. 67 del DPR 917/1986.  Conseguentemente, poiché  le indennità di trasferta, i rimborsi spesa, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, cioè i c.d. redditi da sportivo dilettante  sono individuati  alla lettera m),  dell’art. 67, c. 1, DPR 917/1986, deve concludersi che il possesso degli stessi, sia da parte del richiedente il bonus che da parte del coniuge o di altri familiari a carico impedisce l’accesso alla procedura in oggetto.

    E ciò indipendentemente dalla circostanza che tali redditi siano inferiori o superiori alla soglia di esenzione di 7.500 € in quanto la ratio della norma è quella di concedere un aiuto alle famiglie con redditi reali inferiori ai limiti sopra indicati e non alle famiglie con redditi fiscalmente rilevanti inferiori a quelli indicati ma sostanzialmente superiori

     

    Pertanto:

    ­                   il pensionato o lavoratore dipendente che percepisce anche redditi “diversi – sportivi dilettantistici” (indennità di trasferta, i rimborsi spesa, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, nonché le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale) –  non può richiedere il bonus

    ­                   il pensionato o lavoratore dipendente che nel proprio nucleo familiare ha il coniuge o figli che percepiscono  redditi “diversi – sportivi dilettantistici” – non può rchiedere il bonus –

    ­                   il soggetto che percepisce solo redditi “diversi – sportivi dilettantistici” – non può richiedere il bonus;

    ­                   il soggetto che percepisce redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative “ordinarie”, in quanto reddito assimilato al lavoro dipendente di cui all’art. 49 comma 1 del DPR 917/86 – può richiedere il bonus.

     

    Il bonus straordinario è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare, non costituisce reddito ai fini fiscali e non determina restrizioni ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali come ad esempio la “social card”: il percettore del bonus straordinario può infatti anche essere percettore del contributo concesso dalla carta acquisti.

    Per ottenere il Bonus Straordinario, il soggetto richiedente deve presentare la domanda al proprio datore di lavoro (sostituto d’imposta) o all’ente pensionistico. Il modello di domanda è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e può essere presentato direttamente o per il tramite  di soggetti intermediari abilitati (es. CAF), cui non spetta alcun compenso. Con la domanda il richiedente autocertifica i dati dei componenti il nucleo familiare ed i relativi redditi.

    La presentazione deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2009, se  il beneficio è richiesto sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all’anno 2007. Oppure entro la data del 31 marzo 2009, se i predetti riferimento sono al periodo di imposta 2008.

    In base alle richieste presentate il datore di lavoro privato provvede all’erogazione del beneficio, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, entro il termine del 31 marzo 2008 se la richiesta  è stata presentata entro il 28 febbraio, entro il mese di Aprile 2009,  in caso di istanza presentata entro il 31 marzo 2009.

    Identico discorso quando la richiesta è all’ente pensionistico, salvo l’erogazione che anziché avvenire nel mese di Aprile 2009 avviene nel mese di Maggio 2009, relativamente a quelle istanze presentate dal pensionato entro il 31 Marzo 2009.

    I lavoratori che non riusciranno a percepire il Bonus per insufficiente capienza di disponibilità del datore di lavoro, dovranno presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate; i datori di lavoro, invece,   recuperano l’importo del Bonus erogato ai propri dipendenti, attraverso la compensazione di contributi previdenziali e ritenute erariali dovute.

    Si è già evidenziato che il bonus, oltre che alla categoria di lavoratori dipendenti e pensionati, spetta anche a soggetti percettori di assegni periodici in seguito a separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nonché a titolari di reddito derivante da attività occasionali di lavoro autonomo e attività commerciali. In questi casi, spesso ricorrenti, il bonus deve essere richiesto in maniera telematica direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 Aprile 2009, oppure, tramite la dichiarazione redditi relativa al periodo di imposta 2008 di prossima scadenza.

     

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      Maurizio FALCIONI
      Maurizio FALCIONI
      Commercialista, esperto in consulenza fiscale e del lavoro, società e associazioni sportive dilettantistiche e enti del terzo settore. Dal 2019 è socio e componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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