Prima il Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e poi la riforma dello sport (nello specifico il d.lgs. 36/2021) sono intervenuti sul tema “chi è il volontario” da cui poi discende l’oggetto di questo intervento.
Vediamo perciò come è definita la figura del volontario nelle due leggi che regolano due importanti ambiti delle attività volte a perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale.
d.lgs. 117/2017 art. 17 comma 2 | d.lgs. 36/2021 art. 29 comma 2 |
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. | (…) volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. |
Si nota facilmente la differenza tra i due provvedimenti legislativi: nel Codice del Terzo settore si inquadra la figura del volontario mentre, nella riforma dello sport, si dà maggiore importanza alla definizione dell’attività svolta dal volontario.
Negli stessi articoli si definiscono poi le regole dei rimborsi spese riconoscibili ai volontari dei due settori che, ripeto, sono simili ma non coincidenti.
d.lgs. 117/2017 art. 17 comma 3 | d.lgs. 36/2021 art. 29 comma 2 |
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. | Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. |
Delineati questi due aspetti, cioè la figura del volontario e i rimborsi delle spese ammissibili nei due universi, è utile ricordare che, in entrambi i casi, non sono ammessi rimborsi spese a forfait perché in tal caso sarebbero considerati “retribuzione” e quindi incompatibili con il ruolo di volontario.
Vediamo ora quali sono le differenze tra le due regolamentazioni, partendo dai volontari degli ETS per poi passare a quelli del mondo sportivo
Le regole nell’universo ETS
Il primo passaggio, prima di riconoscere e quindi pagare i rimborsi spese ai volontari (ma anche ad altre figure dell’ente – a parere di chi scrive) è necessario che l’organo amministrativo (consiglio direttivo o consiglio di amministrazione) predisponga un regolamento in cui si stabiliscono i limiti massimi e le condizioni di rimborso. Si può affermare che senza il regolamento il rimborso delle spese ai volontari è illegittimo.
Il regolamento deve perciò prendere in esame:
- la natura delle spese rimborsabili;
- le condizioni di ammissibilità delle spese di cui si chiede il rimborso;
- i limiti delle spese rimborsabili sia in termini di importi che di classe di viaggio;
- l’ammissibilità delle autocertificazioni sostitutive delle piccole spese sostenute.
Per esempio:
- sono rimborsabili le spese relative all’uso dell’auto propria (natura) nella misura massima (limite) di autovetture sino a 2.000 cc. e delle tariffe previste dalle tabelle ACI purché la trasferta sia fuori del comune di residenza del volontario (condizione);
- sono rimborsabili le spese per biglietti ferroviari di seconda classe / biglietti aerei classe economy (limite);
- l’incaricato può fruire di biglietti di classe maggiore (limite) ma il rimborso sarà riconosciuto sino a concorrenza del costo della seconda classe / classe economy;
- il soggetto che richiede il rimborso deve presentare (condizione) tutti i giustificativi delle spese inserite nella nota spese.
Il caso delle piccole spese autocertificate
Per quanto concerne le piccole spese, nel successivo comma 4 dell’art. 17, si stabilisce che
“Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi”.
Ciò significa che:
- questa tipologia di rimborso è soggettiva riguarda cioè solo ed esclusivamente i volontari, escludendo altre figure dell’ente come per esempio gli amministratori per le spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni;
- riguarda solo le tipologie di spese previste dal regolamento di cui si è detto prima. Pertanto l’organo amministrativo può ammettere, per esempio, solo le spese per piccole consumazioni nei bar;
- sempre in base al regolamento, si può stabilire il rimborso attraverso autocertificazione solo per le spese sostenute durante lo svolgimento di talune attività di volontariato ma non altre. Per esempio possono essere ammesse le spese per il consumo di pasti o bevande ma non quelle per raggiungere il luogo di svolgimento dell’attività di volontariato.
Ma cosa significa produrre un’autocertificazione delle spese sostenute?
L’esame del testo ci indica due elementi:
- si tratta di un’autocertificazione cioè una dichiarazione resa dal volontario
- è sostitutiva della nota spese a piè di lista corredata quindi dai giustificativi di spesa che normalmente si dovrebbe presentare all’amministrazione per ottenere il rimborso.
Circa la natura della dichiarazione del volontario, cioè dell’autocertificazione, va detto che la stessa è resa ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/2000, il che non è esattamente una passeggiata: il volontario può autocertificare di aver sostenuto determinate spese ma se un organo di vigilanza/verifica, nell’esercizio delle proprie funzioni, chiede l’esibizione dei giustificativi, questi devono essere esibiti e, qualora si dimostrasse che l’autocertificazione è mendace, scattano le sanzioni di cui all’art. 76, d.P.R. 445/2000.
Infine meritano un cenno i limiti di fruibilità di questo tipo di rendicontazione:
- il limite giornaliero di spesa ammesso per la rendicontazione “sostitutiva” è di 10 euro/die;
- il limite massimo mensile è di 150 euro;
- non vi sono limitazioni delle spese ammissibili salvo quelle previste nel regolamento dell’ente.
È utile ricordare questi punti perché, si vedrà in seguito, sono quelli che segnano le maggiori differenze con le norme che regolano il mondo sportivo.
Si tratta di importi che, si faccia attenzione, sono risibili dal punto di vista di ciascun volontario che ne fruisce ma possono diventare di ammontare ragguardevole dal punto di vista dell’ente che li riceve.
Si pensi a un’organizzazione di volontariato che conta un centinaio di volontari che, per ogni mese, presentano autocertificazioni per l’importo massimo previsto dal d.lgs. 117/2017. Nel giro di un anno, nel bilancio di quella organizzazione avremo una voce di spesa per 180mila euro.
Il che significa due cose:
- i volontari devono essere edotti che le eventuali dichiarazioni false prevedono una sanzione penale
- l’ente che li utilizzi con leggerezza potrebbe essere chiamato in correità laddove emergesse che sia stato l’ente stesso a suggerire ai volontari l’utilizzo di questo sistema di rimborso giocando su una possibile (ma inesistente) ambiguità: in questo ambito il rimborso non è mai forfettario (vietato ex comma 3) bensì sostitutivo della normale richiesta di rimborso a piè di lista. Oppure se l’ente non ha adeguatamente controllato la veridicità delle autocertificazioni magari utilizzate come rendicontazione per un’attività svolta a fronte di finanziamenti pubblici.
Le regole nell’universo sportivo
Nel mondo sportivo non è richiesta la predisposizione del regolamento (salvo quanto si dirà dopo) per stabilire i limiti e le condizioni delle spese rimborsabili a piè di lista, perché sono definiti nell’art. 29, comma 2, d.lgs. 36/2021, per il quale sono rimborsabili:
- il vitto,
- l’alloggio,
- le spese di viaggio e
- le spese di trasporto
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Il d.lgs. 120/2023 (cd. correttivo-bis) ha apportato una modifica all’originario testo dell’art. 29, introducendo la possibilità di presentare la richiesta di rimborso spese mediante autocertificazione ex art. 46 d.P.R. 445/2000.
Il sistema però differisce rispetto a quello già descritto per gli ETS perché non c’è il limite giornaliero dei 10 euro ma solo il limite massimo di 150 euro/mese. Inoltre, per l’attivazione del sistema occorre la delibera dell’organo amministrativo che deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Infine è utile richiamare quanto detto sulle autocertificazioni dei rimborsi relativi al mondo ETS: si tratta di autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/2000 e quindi soggette a sanzioni penali che possono coinvolgere sia il volontario sia l’ente sportivo che le ha riconosciute (magari con colpevole leggerezza) e magari le ha utilizzate per rendicontare fondi ricevuti da enti pubblici.