Sono trascorsi cinque anni di dichiarazioni dal 1° gennaio 2016 ma ancora le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi riportano, pervicacemente, lo stesso errore. Stiamo parlando del particolare regime di determinazione dei redditi dei cooperanti indicato nell’art. 54, comma 8-bis del TUIR atto a mitigare l’effetto derivante dalla frequente mancanza dei trattati contro le doppie imposizioni con i Paesi in cui operano i cooperanti.
Il misfatto
Per prima cosa rileviamo che ancora oggi, nel T.U.I.R., abbiamo il riferimento alla legge n. 49/1987 che è stata abrogata e sostituita dalla legge 11/08/2014 n. 125. Pazienza.
Sappiamo che la materia è identica e che i cari vecchi cooperanti e volontari sono intesi nello stesso modo anche nella legge 125/2014. Il percorso non è del tutto lineare ma per un gioco di combinati disposti è così.
Il problema nasce dal fatto che il decreto 17/09/2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell’11 ottobre 2002 ed emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali è stato sostituito dal decreto interministeriale 16/12/2015, pubblicato sulla G.U. n. 1 del 02/01/2016 ed emanato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ovviamente, mentre nel decreto del 2002 le retribuzioni convenzionali per i cooperanti erano fissate a 1.188 euro/mese e per i volontari a 664 euro/mese, nel decreto del 2015 e con effetto dal 1° gennaio 2016 le retribuzioni sono passate a
- 1.519,67 EUR/mese per i cooperanti e a
- 849,40 EUR/mese per i volontari.
Negli anni successivi si è proceduto a modificare tali importi in base alla percentuale stabilita per la perequazione automatica delle pensioni. Si rimanda perciò ai decreti relativi.
A voler essere puntigliosi c’è un altro epic fail da segnalare: per il 2016, il mese di gennaio sarebbe dovuto andare in cavalleria perché nel decreto in questione si stabilisce la sua decorrenza a decorrere dal periodo di paga in corso nel mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi (…).
Malauguratamente il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2016 e quindi, il primo periodo di paga, sarebbe il febbraio 2016 e non gennaio.
Pazienza due e facciamo finta di nulla: oramai i redditi del 2016 sono andati in cavalleria.
Il fatto è che nonostante lo si sia fatto notare più volte su queste pagine, anche per quest’anno, le istruzioni ufficiali per la compilazione della dichiarazione di questi particolari redditi son sbagliate.
Risultano anche omertose perché non forniscono alcun aiuto sul particolare regime di determinazione del reddito, regime che non è per nulla facile da applicare.
Norma poco conosciuta e poche istruzioni
Due sono i punti salienti di questo particolare regime di determinazione del reddito: gli emolumenti che le Ong corrispondono ai cooperanti e ai volontari sono:
- assimilati ai redditi di lavoro autonomo ex art. 54, comma 8-bis, T.U.I.R.
- determinati in modo convenzionale, nella misura di cui al decreto del 2015 citato in precedenza, indipendentemente dalla loro natura e ammontare.
Per “indipendentemente dalla loro natura” si intende che, anche se sono di “lavoro autonomo o assimilati” o “di lavoro dipendente o assimilati”, vengono ricondotti al regime convenzionale specifico.
Per assurdo, potrebbe trattarsi anche di redditi di impresa, ma in base alle mie conoscenze, non mi risulta che il Maeci – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale riconosca come cooperante un artigiano spedito in missione.
Per quanto possa valere la mia esperienza professionale, posso affermare che la norma è quasi del tutto sconosciuta dai funzionari dell’Agenzia delle entrate.
Le uniche istruzioni da parte dell’Agenzia delle entrate risalgono alla circolare n. 15/E del 01/02/2002, (par. 7)
Come ben sappiamo, dal 2002 ad oggi il T.U.I.R. è stato rinumerato (2004) e aggiornato e ciò che prima era considerato “reddito assimilato al lavoro autonomo” è diventato “reddito assimilato al lavoro dipendente” e le certificazioni degli emolumenti hanno mutato forma e modalità di consegna ai percipienti.
Tuttavia la norma è solo stata “trasferita” dall’art. 50 al 54, immutata nel tenore letterale e sempre arida di istruzioni operative.
Soprattutto per le Ong che devono certificare i compensi di questo tipo ai loro dipendenti o collaboratori.
Si deve anche segnalare che, in fase di compilazione dei modelli dichiarativi telematici, i programmi di controllo di conformità dei file forniscono sempre errori di incongruità tra i redditi dichiarati e le ritenute indicate se non addirittura problemi di indicazione di codici ATECO non applicabili alla particolare tipologia reddituale.
Non solo: si verificano anche errori di compliance tra i dati in possesso da parte dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati dai contribuenti: le Ong infatti operano sugli emolumenti corrisposti le ritenute proprie dei rapporti reddituali sottostanti (lavoro dipendente o di lavoro autonomo) e quindi dichiarano nelle CU importi superiori a quanto in realtà i cooperanti o i volontari dovrebbero dichiarare in base alle disposizioni citate.
Questa situazione costringe le Ong ad emettere dei prospetti allegati alle CU nei quali sono esplicitati i riferimenti contrattuali in virtù dei quali i lavoratori possono essere inquadrati come cooperanti o volontari e i periodi di lavoro durante i quali gli emolumenti possono essere determinati in modo convenzionale o in modo ordinario.
Sull’argomento si rimanda a questi interventi già pubblicati: