Tra le misure adottate dal decreto legge c.d. “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021 n.41) viene riconfermato il bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all’art.67 co.1 lett.m) T.U.I.R. con un nuovo stanziamento di 350 milioni di euro per l’anno 2021. Se i requisiti per beneficiare dell’indennità onnicomprensiva e le modalità di erogazione non si discostano dai provvedimenti precedentemente adottati, due sono invece le importanti novità da segnalare:
- il bonus non è legato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi una tantum per l’anno 2021;
- l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in relazione all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue:
- 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
- 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
- 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.
Si tratta quindi di un indennizzo proporzionato all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di imposta pre-covid, ispirato, come si legge nella relazione illustrativa, a ragioni di equità al fine di “discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio studenti)”. La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021. Il nuovo decreto conferma dunque la linea già adottata a partire dal D.L.137/20 sul bonus di novembre, inserendo un intervento di interpretazione autentica onde evitare – come era successo in passato- che Sport e Salute escluda dal beneficio coloro che abbiano contratti scaduti e non rinnovati a una certa data.
Peraltro a seguito delle modifiche apportate rispetto alla bozza dell’articolato, il testo definitivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non prevede la possibilità di presentare nuove domande e ne consegue pertanto che gli aventi diritto al nuovo bonus, nel rispetto dei requisiti, sono soltanto coloro che abbiano beneficiato di almeno una delle precedenti indennità.
Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia tuttavia di lasciare fuori quei contratti avviati per la prima volta nel 2020 e pertanto non agganciati a compensi percepiti nell’anno precedente, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati. Si auspica sul punto un correttivo o un chiarimento perché non si comprende la ratio di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020. Del resto ricordiamo che il bonus di marzo introdotto dal Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 e pertanto contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019 ma anche i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020. Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 era richiesto e utilizzato solo al fine di stabilire una priorità a favore di chi non aveva percepito importi superiori a 10.000 euro e limitatamente al bonus di marzo.
Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute s.p.a. con le consuete modalità:
i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi di almeno una indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all’Agenzia delle Entrate;
l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e quindi come già comunicato da Sport e Salute gli aventi diritto riceveranno una mail con il link per confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.445/2000 e pertanto con valore di autocertificazione, secondo una procedura già collaudata con le precedenti erogazioni automatiche, oppure per rinunciare, apponendo il flag nell’apposita casella.
Vi invitiamo a seguire il canale telegram di Sport e Salute per aggiornamenti e comunicazioni dei quali vi daremo comunque conto in maniera tempestiva. Si raccomanda intanto di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere. In ogni caso Sport e Salute ha precisato che nel caso di mail non più attive sarà data ugualmente la possibilità di accedere alla piattaforma e ha pubblicato le informazioni necessarie per i passaggi da seguire (prenotazione, accesso e procedura per il recupero della password consultabili a questa pagina).
Non è chiaro in base al tenore letterale della disposizione se e come verranno trattate le posizioni di quei collaboratori che hanno già beneficiato dei bonus in base a un contratto 2020 e che non avevano percepito compensi nel 2019.
Lo stanziamento di 350 milioni di euro dovrebbe soddisfare tutte le domande in quanto preventivato sulla scorta dei dati raccolti da Sport e Salute in relazione alle domande presentate per le analoghe misure dello scorso anno: la stima – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – è di 200.000 soggetti aventi diritto al contributo 2021 e anche la differenziazione degli importi, parametrata all’ammontare dei compensi percepiti nel 2019, risulterebbe calcolata sulle percentuali di collaboratori rientranti nelle tre fasce secondo le risultanze di Sport e Salute.
Quanto ai requisiti richiesti, ricordiamo che il nuovo decreto come i precedenti riconosce il bonus in favore di:
- lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni;
- che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l’assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle faq di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);
- che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni: trattamenti di cassa integrazione; indennità erogate da INPS per professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata, all’Ago, alla gestione ex Enpals o ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari; indennità per reddito di ultima istanza.
- Anche l’indennità di disoccupazione Naspi è incompatibile con l’erogazione del bonus, come precisato da Sport e Salute, perché essendo sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute non concorre alla formazione del reddito.
Segnaliamo infine che anche il nuovo decreto riprende la qualifica di “lavoratori” per i collaboratori inquadrati nel regime dei redditi diversi di cui all’art.67 co.1 lett.m): è una costante dei provvedimenti emergenziali che viene utilizzata per la prima volta nel d.m. 6 aprile 2020 (attuativo del bonus di marzo previsto dal decreto Cura Italia) e ribadita poi in tutti i successivi decreti legge che hanno riproposto l’indennità per i mesi successivi. Lo scopo evidente e dichiarato dell’istituzione del bonus è stato quello di intervenire a sostegno del reddito per una platea di soggetti che altrimenti sarebbe stata esclusa dalle altre prestazioni, ma se si considera il percorso parallelo della riforma del lavoro sportivo – che ora è legge con il D.Lgs. n. 36/2021 – tale previsione può assumere una portata ben più profonda che supera il contesto e la finalità delle disposizioni emergenziali, evidenziando un’altra faccia della medaglia.
Dal 1 luglio 2022 – salvi ulteriori rinvii e/o correttivi che il movimento sportivo auspica da più parti – entrerà in vigore la nuova versione dell’art. 67 e bisognerà allora chiedersi se i collaboratori sportivi che hanno percepito l’indennizzo in quanto privi di altri redditi da lavoro, potranno rientrare nella nuova figura dell’amatore nonostante abbiano percepito e percepiscano emolumenti inferiori a 10.000 euro.
[Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2021]