Decommercializzazione dei corrispettivi specifici per affitto impianti sportiviSi richiede se alla luce della nuova riforma dello sport, e con l'identificazione delle attività secondarie all'attività sportiva (tra cui la gestione degli impianti), sia ancora applicabile a oggi la decommercializzazione di corrispettivi specifici pagati da una a.s.d./s.s.d. ad altra a.s.d./s.s.d. affiliata allo stesso ente/federazione. Vi saranno cambiamenti dell'attuale situazione con la modifica, a partire dal 01/01/2025, del trattamento ai fini IVA dei servizi sportivi? E in particolare: se la prestazione di utilizzo spazi / affitto impianti venisse intestata al presidente o ad altro tesserato del sodalizio sportivo utilizzatore (sempre premessa l'affiliazione/tesseramento allo stesso ente), potrebbe essere applicata la decommercializzazione? |
Assoggettamento a ISI e IVA degli apparecchi da intrattenimento detenuti da un’a.s.d.In base all'art. 110, comma 7 del TULPS ogni anno deve essere effettuato il versamento dell'ISI e dell'IVA per gli apparecchi da intrattenimento. Inoltre, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell'art. 110 del TULPS, ivi compresi gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 14-bis del d.p.r. n. 640/1972. In particolare, rientrano in queste categorie, anche il calciobalilla ed il biliardo. Questi due apparecchi sono assoggettati a ISI e IVA anche se sono collocati presso il locale di un’associazione sportiva dilettantistica (precisamente all’interno della Club-House di un Associazione dilettantistica di Golf) in cui possono accedere solo i soci? Specifico, inoltre, che sia il calciobalilla che il biliardo sono a disposizione dei soci, senza che questi ultimi debbano pagare alcun corrispettivo. Ho letto anche un articolo del 30/03/2023 intitolato “L’imposta sugli intrattenimenti: cosa devono sapere le a.s.d. e le a.p.s.” *, ma non ho trovato risposta. In attesa di un vostro gentile riscontro, porgo i miei più cordiali saluti |
Adeguamento statuto per le attività secondarie e termine del 30 giugno 2024Una a.s.d. che possiede tutti i requisiti statutari ai sensi del D.lgs. 36/2021 dovrà adeguare lo statuto per quanto previsto all’art. 9 del suddetto decreto. Tale adeguamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2024 o potrà essere effettuato successivamente all’emanazione del decreto attuativo che definirà i criteri e limiti delle attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali? |