Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Si ritiene che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici, sia ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) che dell’IVA, con, quindi, totale esenzione da tassazione, possa essere correttamente applicata solo ed esclusivamente qualora l’affitto degli spazi intervenga
- tra sodalizi sportivi dilettantistici (a.s.d./s.s.d. contraenti),
- che svolgono analoga attività e
- che sono affiliati alla medesima FSN/EPS/DSA.
Ciò in virtù di quanto espressamente previsto dal combinato disposto dell’art. 148, co. 3, T.U.I.R. e per l’IVA dall’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972, come peraltro anche affermato dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare 18/E/2018 Agenzia Entrate, al paragrafo 6.2.
Tale impostazione è destinata a mutare per quanto attiene all’IVA.
La Riforma dello Sport include l’attività di gestione di impianti sportivi tra le “attività diverse“, rispetto alle attività sportive principali, ma ciò non preclude che i relativi proventi possano comunque godere della decommercializzazione, ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRAP), nel rispetto dei requisiti prima descritti presenti nel citato art. 148, co.3, T.U.I.R.
In merito all’IVA, invece, a seguito delle novità in vigore a partire dal prossimo 1.1.2025, si ritiene che l’abrogazione dell’art. 4, co. 4, del d.p.r. 633/72, determinerà l’inclusione della messa a disposizione degli spazi tra le operazioni da assoggettare ad aliquota IVA ordinaria del 22%. Infatti le ipotesi di “esenzione” IVA previste con decorrenza dal 1.1.2025 sono limitate alle “prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica” e non anche alla gestione di impianti sportivi.
[ultimo agg.: 2 maggio 2024]