Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Tra le importanti novità introdotte dalla riforma notevole rilievo riveste la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali solo se previsto nello statuto. Lo dispone in modo inequivocabile l’art. 9 D.lgs. 36/2024 menzionato dal nostro gentile lettore:
Attività secondarie e strumentali – Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Diversamente da altri requisiti richiesti dalla riforma, siamo qui in presenza di una clausola statutaria che non incide sul riconoscimento dello status di ente sportivo dilettantistico: il sodalizio deve sapere che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti previsti per l’esercizio delle attività secondarie e strumentali (in pratica quelle commerciali, escluse le attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e le indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS. Il decreto di cui si parla all’interno della norma non è ancora stato emanato e si ritiene che nel frattempo si possa fare riferimento ai limiti dettati per il terzo settore: il 30% delle entrate complessive o il 66% dei costi complessivi dell’ente.
Cosa succede dunque se, come indicato nel quesito, l’a.s.d. – che non ha necessità di adeguamento statutario – farà passare il termine del 30 giugno senza intervenire sullo statuto?
Nell’immediato l’unica conseguenza negativa sarà la perdita dell’agevolazione prevista nell’art. 12 d.lgs. 36/2021, che prevede l’esenzione dall’imposta di registro se le modifiche e integrazioni apportate allo statuto sono quelle (e solo quelle) necessarie a conformarlo alle disposizioni della riforma: in altre parole, la registrazione non sconta l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200,00 solo se effettuata entro il 30 giugno p.v.
Tale lettura viene confermata anche dall’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 3/E del 17 febbraio 2024) che ha specificato che – oltre alle modifiche relative alle previsioni indicate nell’art. 7, D.lgs. n. 36/2021 – sono esenti da imposta di registro anche gli interventi sullo statuto che riguardano modifiche o integrazioni riguardanti la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali.
È del tutto evidente che, finché lo statuto non preveda l’esercizio di attività con carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, le stesse non potranno essere esercitate dal sodalizio (art. 9: “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano…“).