Subito dopo l’emanazione del Decreto Ristori avevamo affrontato la questione se spettasse il bonus di novembre ai collaboratori sportivi ai quali, a causa delle misure anticontagio, non è stato rinnovato il contratto per la stagione 2020/2021.
Nella notte scorsa sono state pubblicate le FAQ di Sport e salute, che indirettamente affrontano anche tale questione, e stamattina ne è stata pubblicata una ulteriore, che si occupa proprio anche di tale situazione.
In tale seconda FAQ, e nella mail che sta inviando a coloro che hanno già percepito i precedenti bonus, Sport e Salute prende posizione in maniera chiara e definitiva: il bonus non spetta a chi non ha un contratto per il mese di novembre.
Per chi ha di meglio da fare, l’articolo è finito qui.
Per chi vuole approfondire la questione, qui di seguito la nostra analisi, e alla fine le nostre considerazioni.
Riassunto della puntata precedente
La legge stabilisce che l’indennità spetta ai collaboratori “i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”, e in quell’articolo, a cui ovviamente rimandiamo per ogni approfondimento, abbiamo esposto in sintesi queste osservazioni:
– dalla disposizione attuale e dalla sequenza di quelle che l’hanno preceduta appare sufficientemente chiaro che l’indennità di novembre spetti a tutti coloro che avevano rapporti di collaborazione in corso prima delle misure anticontagio (il primo provvedimento fa riferimento al 23/2/2020) e stanno sopportando le conseguenze di tali misure; non spetta quindi a chi non ha subito conseguenze, p.es. perché continua a percepire compensi mensili fissi; non viene mai menzionata la necessità di un contratto in essere (anzi, per il precedente bonus di giugno in questo Decreto si dice esplicitamente che spettava anche a chi aveva un contratto scaduto a maggio)
– in una delle sue precedenti FAQ, la n. 17, Sport e Salute scrive che, in sede di presentazione della domanda (per i, pochi, che la dovranno ripresentare)
“Il migliore documento da allegare è sicuramente un’attestazione firmata da parte dell’organismo sportivo committente … da cui risulti … che il rapporto era in corso per il mese di novembre 2020, che prevedeva un compenso pari a euro [xxx] e che l’attività oggetto del contratto si è interrotta, sospesa o ridotta a causa dell’emergenza Covid-19”,
ma essa risponde a una domanda particolare (“Non ho contratto né lettera di incarico, cosa posso allegare per provare l’esistenza del rapporto relativo al mese di novembre 2020?”), mentre noi presupponiamo che i collaboratori in questione abbiano modo di dimostrare che a novembre 2019 / febbraio 2020 avessero un rapporto in corso; non stabilisce quindi un principio e un requisito di carattere generale
Avevamo quindi concluso che il bonus di novembre spettasse a tutti coloro che hanno visto cessare o ridurre la propria attività a causa delle misure anticontagio e che siano in grado di dimostrare che tale attività in precedenza esisteva, anche se non hanno un contratto in corso per la stagione 2020/2021.
Leggi l’intero articolo:
Indennità ai collaboratori sportivi per il mese di novembre: a chi spetta?
La FAQ 3 fra quelle della notte scorsa
Sono state pubblicate la notte scorsa, da Sport e Salute, 37 nuove FAQ, specifiche sul bonus di novembre, e una di esse, la n. 3, indica fra i requisiti per poter ottenere il bonus che
“I rapporti dovevano essere già attivi alla data del 28 ottobre 2020”.
Aggrappandosi alla parola “già” (ma era veramente un aggrapparsi …) esisteva la possibilità che fosse necessaria l’esistenza di un rapporto in corso prima del 29 ottobre, non necessariamente che tale rapporto fosse in corso a tale data, ovvero nel mese di novembre.
La FAQ 38 di stamattina
A queste 37 FAQ si è aggiunta stamattina la n. 38, che riportiamo integralmente:
“38) IN QUALI CASI SI PUO’ RITENERE CHE L’ATTIVITA’ SIA RIDOTTA/CESSATA/SOSPESA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020?
La tua attività di collaboratore sportivo deve essere cessata, interrotta o deve aver subito una riduzione nel mese di novembre 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per “cessazione” si intende che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD sia terminato definitivamente a causa del COVID-19 nel mese di novembre 2020;
Per “sospensione” si intente che il rapporto di collaborazione con la ASD/SSD si sia interrotto momentaneamente a causa del COVID-19 nel mese di novembre 2020;
Per “riduzione” si intende una diminuzione delle ore lavorate/dei compensi percepiti dalla ASD/SSD per il mese di novembre 2020”
Quindi, secondo Sport e Salute:
– ci deve essere un contratto in corso per il mese di novembre
– questo contratto deve essere terminato o si deve essere interrotto nel mese di novembre, o debbono essere diminuite le ore lavorate ovvero i compensi percepiti in tale mese.
La mail
Coerentemente con tale impostazione Sport e Salute sta inviando a chi ha percepito il bonus per i mesi precedenti una mail nella quale, per poter ottenere il bonus di novembre, chiede di autocertificare
“che il rapporto di collaborazione sportiva previsto dall’articolo 17, comma 1, del Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, del quale sono titolare ha subito, per il mese di novembre 2020, una cessazione, riduzione o sospensione dell’attività, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”.
Considerazioni (e domande polemiche) finali
Per chi ha continuato a leggere fino a qui, ecco le nostre considerazioni (polemiche? sì, polemiche), pensando ai collaboratori delle palestre, ma tutto ciò vale anche per gli altri:
– in base alla FAQ 38, il bonus non spetta se il contratto si è interrotto o sospeso prima del mese di novembre: se la palestra ha rispettato il d.p.c.m. del 24/10 e quindi sospeso l’attività il 25 ottobre, ai suoi collaboratori il bonus non spetta
– il collaboratore a fine ottobre / inizio novembre (in quella data hanno cominciato ad arrivare le mail di Sport e Salute) deve autocertificare (e quindi assoggettandosi a sanzioni penali) che nel mese di novembre il suo contratto cesserà o verrà sospeso, o che lavorerà meno ore
Insomma:
– o la palestra ha rispettato il d.p.c.m. e quindi il rapporto si è interrotto prima di novembre, e il bonus non spetta
– o il collaboratore, con contratto in corso a inizio novembre, deve giurare che prima della fine del mese esso verrà interrotto o sospeso, eventualità futura e che non dipende da lui.
Per chi rispetterà le regole e non vorrà correre rischi, non vediamo grandi prospettive; per i furbini che confezioneranno una lettera di interruzione del rapporto datata casualmente il 5 o 6 novembre, invece, tutto OK.
Non ci piace.