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    Home Approfondimenti Indennità ai collaboratori sportivi per il mese di novembre: a chi spetta?
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    Indennità ai collaboratori sportivi per il mese di novembre: a chi spetta?

    Stefano ANDREANI
    Dottore Commercialista in Firenze
    2 Novembre 2020
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      L’art. 17 del “Decreto Ristori” ci pare sufficientemente chiaro, ma Sport e Salute non pare essere della medesima idea…

      L’art. 17 del d.l. 137/2020 (Decreto “Ristori”) prevede il riconoscimento ai collaboratori sportivi di una indennità di € 800,00 per il mese di novembre 2020.

      I requisiti ricalcano esattamente quelli delle indennità riconosciute per i mesi da marzo a giugno, e in particolare di quella del mese di giugno, che sono espressamente richiamati (assenza di redditi da lavoro, assenza di iscrizione alla gestione separata INPS, ecc.)

      Per una disamina dettagliata sul punto si veda Donato Foresta, Collaboratori Sportivi: al via la presentazione delle domande per l’indennità di novembre

      C’è però a nostro avviso una seria discrepanza fra il decreto e le FAQ pubblicate sul sito di Sport e Salute per quanto riguarda la necessità o meno dell’esistenza di un contratto per il mese in questione; è un aspetto estremamente delicato, che riteniamo quindi opportuno esaminare con attenzione.

      Le indennità per i mesi precedenti – le norme

      L’art. 96 del d.l. 18/2020 (“Cura Italia”) ha riconosciuto una indennità di € 600 per il mese di marzo per i titolari di “rapporti di collaborazione presso … società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67” del T.U.I.R. “già in essere alla data del 23 febbraio 2020”

      L’art. 98 del d.lgs. 34/2020 (“Decreto rilancio”) ha riconosciuto tale indennità anche per i mesi di aprile e maggio.

      L’art. 12 del d.l. 104/2020 (“Decreto agosto”) ha riconosciuto la medesima indennità anche per il mese di giugno, senza più richiedere espressamente l’esistenza di un contratto al 23/2/2020 ma semplicemente che un contratto esistesse (dato che, come vediamo qui di seguito, si parla di cessazione, riduzione o sospensione di esso) e aggiungendo un ulteriore requisito: la limitazione del diritto ai collaboratori “i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”. Diversamente dai mesi precedenti, l’indennità non spetta quindi ai collaboratori il cui rapporto sia proseguito senza conseguenze (p.es. perché era fissato, e regolarmente corrisposto, un compenso fisso mensile).

      L’indennità per il mese di giugno – l’interpretazione di Sport e Salute

      Poiché fra la documentazione richiesta in sede di presentazione delle domande per i mesi precedenti era compreso il contratto in essere, così da poter verificarne l’esistenza alla citata data del 23 febbraio 2020, nel caso che tale contratto evidenziasse una scadenza anteriore al mese di giugno Sport e Salute ha scritto ai collaboratori invitandoli a rinunciare all’indennità, a suo avviso non spettante.

      L’interpretazione di Sport e Salute era che essa non spettasse perché per il mese di giugno non esisteva un rapporto in corso, ovvero che il rapporto fosse cessato non per l’emergenza Covid-19 ma per naturale scadenza del contratto.

      L’indennità per il mese di giugno – l’interpretazione del D.L. 137/2020

      L’art. 17 del d.l. 137/2020, che qui stiamo esaminando, affronta esplicitamente tale questione, dato che al quinto comma recita: “Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 …, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica [e quindi meritevoli dell’indennità, n.d.a.] anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati”.

      In sostanza il citato quinto comma ci pare precisi con sufficiente chiarezza due cose:

      – che primo requisito per l’indennità per il mese di giugno non è che ci fosse un rapporto in corso per tale mese, ma che ci fosse in precedenza (riteniamo corretto supporre ci si debba riferire, anche se non detto espressamente, sempre al 23/2/2020)

      – che il secondo requisito è che il rapporto già in essere a febbraio fosse “ridotto o sospeso” o, ancor più drasticamente “cessato” nel mese di giugno, indipendentemente dal fatto che fosse stato ridotto o cessato il contratto in corso a febbraio, oppure che tale contratto fosse scaduto e non fosse stato rinnovato.

      L’indennità per il mese di novembre – La norma e la FAQ 17 di Sport e Salute – Il dubbio

      Veniamo ora all’art. 17 qui in esame, che riconosce una ulteriore indennità “per il mese di novembre”, ripetendo esattamente quanto stabilito per l’indennità di giugno, ovvero che spetta ai collaboratori sportivi “i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.

      Stante l’identico tenore letterale, ci pare evidente che l’indennità di novembre spetti, come quella di giugno, sia che vi sia un contratto in corso, sia che il precedente contratto sia scaduto e non sia stato rinnovato.

      E pare chiaro e coerente il significato del susseguirsi delle disposizioni sull’indennità: i collaboratori con un rapporto in corso a febbraio sono stati aiutati nei mesi da marzo a giugno, ci si augurava che fosse stato superato il periodo critico (da qui la non riproposizione dell’aiuto a settembre), e invece debbono essere nuovamente aiutati ora perché la crisi purtroppo non è finita.

      Questo, indipendentemente dalla loro posizione contrattuale nel periodo di emergenza.

      Purtroppo, dopo aver dato una interpretazione restrittiva alla norma relativa all’indennità di giugno, poi ufficialmente sconfessata, come visto qui sopra, dal quinto comma dell’art. 17, Sport e Salute nelle FAQ pubblicate il giorno dopo l’emanazione del provvedimento pare ridare una interpretazione ugualmente restrittiva anche per l’identica indennità di novembre, dato che nella FAQ 17, alla domanda

      “Non ho contratto né lettera di incarico, cosa posso allegare per provare l’esistenza del rapporto relativo al mese di novembre 2020?”

      risponde:

      “Il migliore documento da allegare è sicuramente un’attestazione firmata da parte dell’organismo sportivo committente … da cui risultino tutti gli elementi di legge e, in particolare, che il rapporto era in corso per il mese di novembre 2020, che prevedeva un compenso pari a euro [xxx] e che l’attività oggetto del contratto si è interrotta, sospesa o ridotta a causa dell’emergenza Covid-19”

      Sport e Salute pare quindi richiedere che vi sia un contratto in corso per novembre, cosa già pretesa per giugno e come detto sconfessata dall’interpretazione autentica data dal quinto comma dell’art. 17.

      E che il punto di riferimento debba essere la situazione ante emergenza, e non l’esistenza o meno di un contratto per novembre, trova indiretta conferma nella risposta alla n. 10 delle stesse FAQ, dove leggiamo

      “Per avere diritto all’indennità le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche presso cui si presta l’attività devono essere iscritte nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI. Si precisa che l’iscrizione deve sussistere alla data del 17 marzo 2020”.

      Conclusioni e auspici

      Sulla base di quanto detto qui sopra ci pare che se il significato della FAQ 17 è, come abbiamo ipotizzato, che Sport e Salute richiede che vi sia un contratto in essere per novembre, si riproponga l’equivoco di giugno:

      – la legge ci pare ben chiara nel non richiedere l’esistenza di un contratto per novembre

      – Sport e Salute pare essere di opinione opposta.

      E allora non possiamo che augurarci o un rapido ripensamento da parte dell’Ente o, ancor meglio, che in sede di conversione del decreto legge venga chiarito che quanto scritto al quinto comma per giugno vale anche per novembre.

      Una osservazione finale sull’art. 17 del Decreto Ristori (così, tanto perché a noi le norme piace leggerle con attenzione…)

      Sfrondato dei minuziosi richiami alle disposizioni di legge collegate, e delle parti che non ci interessano ai fini della presente considerazione, il primo comma dell’art. 17 recita:

      ”Per il mese di novembre 2020, è erogata un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso … le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67 … i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.

      Abbiamo detto in precedenza che la disposizione ricalca quella dell’indennità per il mese di giugno, ma non possiamo ignorare una seria differenza:

      – l’indennità per giugno è disposta dal “decreto agosto”, emanato il 14/8/2020; esso ben poteva quindi essere letto “l’indennità spetta a chi nel mese di giugno ha visto cessata o ridotta la propria attività”

      – l’indennità per novembre è disposta da un decreto emanato prima che il mese di novembre inizi, quindi la lettura “l’indennità spetta a chi ha lavorato poco o nulla a novembre” non ha senso logico: come fa il collaboratore a esser certo il 28 ottobre, o il 2 novembre quando deve presentare domanda, che a novembre non lavorerà o lavorerà meno (meno di quanto…?).

      E allora l’unica lettura logicamente possibile è: “ai lavoratori che in conseguenza dell’emergenza hanno visto cessare o diminuire la propria attività spetta un contributo da erogare nel mese di novembre”.

      E allora, quando si deve essere verificato il calo o il crollo dell’attività?

      L’unica interpretazione logica è che ci si riferisca al periodo da marzo a oggi, quando il settore dello sport è stato per primo e pesantemente colpito dalle restrizioni anticontagio. Paradossalmente, non necessariamente a novembre: se il prossimo d.p.c.m. eliminasse tutte le restrizioni per il settore sportivo ed esso ripartisse immediatamente a pieno regime, l’indennità spetterebbe comunque a chi nei mesi precedenti ha visto cessare o ridursi la sua attività.

      All’atto pratico questa precisazione sposta poco, lo sappiamo, ma sia la lettera che lo spirito della legge ci paiono chiaramente in questo senso. E questo dà ancor più forza a quella che già appariva come la migliore interpretazione della norma: l’irrilevanza dell’esistenza o meno di un contratto per il mese di novembre.

      E allora, poiché è un dato di fatto che il settore dello sport sia stato pressoché interamente e pesantemente colpito, perché la precisazione “che hanno sospeso, ridotto o cessato la loro attività”?

      Perché una piccola parte dei collaboratori sportivi non è stata colpita dalle restrizioni: o perché hanno contratti con compensi predeterminati che hanno effettivamente continuato a percepire, o perché operano in situazioni assolutamente particolari e “protette”, o perché sono riusciti a lavorare senza problemi nonostante le restrizioni, p.es. con lezioni e allenamenti on-line.

      A loro l’indennizzo di giugno e novembre non spetta.

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        Stefano ANDREANI
        Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario. Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana. Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti. È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.

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