Home 2007
Newsletter > edizione : 9/2007
articolo consultabile liberamente
LA FORMA GIURIDICA NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA – 1^ parte della relazione dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano al corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva – Università degli Studi di Mila
La 2^ parte viene pubblicata nella newsletter n. 10/2007 dell'8 marzo 2007 1. Premessa Generalmente, quando si intraprende un’attività, ci si sofferma anzitutto sulla scelta della forma giuridica da utilizzare, prendendo in considerazione una serie di elementi che riguardano principalmente: la responsabilità patrimoniale; la convenienza fiscale; i costi; l'eventuale trasferibilità della partecipazione societaria; le prospettive economiche e finanziarie dell'attività aziendale; la finalità lucrativa o no profit. Ed, allora, si propenderà per la costituzione di un’associazione, in ragione dello scopo non lucrativo che si vuole perseguire, ovvero si sceglierà di costituire un’impresa o una società (di persone o di capitali), per avviare un’attività economica lucrativa. Si potrebbe, poi, optare per la costituzione di una società di capitali, considerando la minore difficoltà nella ricerca di capitale di terzi (se, ad esempio, per l'esercizio dell'attività fossero necessari ingenti capitali), ovvero in ragione della ridotta responsabilità patrimoniale (che è limitata al capitale sottoscritto, senza coinvolgere l'intero patrimonio personale), ovvero ancora, in considerazione della maggiore facilità di trasferimento delle proprie quote o azioni. In altri casi, si potrebbe scegliere di costituire una società di persone valutando i minori costi di avvio dell’attività (dal momento che per tali società non è richiesto un capitale sociale minimo). Anche in sede di avvio di un’attività sportiva dilettantistica gioverà scegliere con attenzione la forma giuridica da assumere, tenendo conto, anzitutto, che,
articolo consultabile liberamente
MANIFESTAZIONI CALCISTICHE: ANNULLAMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO E RILASCIO DUPLICATI DI ABBONAMENTO A SEGUITO DI FURTO O SMARRIMENTO DEL TITOLO
Il termine di cinque giorni (di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto 13.7.2000), concesso per poter annullare il biglietto che dà diritto ad assistere ad una manifestazione sportiva, è da considerare come perentorio. In caso di furto dell’abbonamento, il legittimo titolare può comunque accedere nella manifestazione sportiva tramite il rilascio di biglietti omaggio o biglietti a prezzi di favore, mentre, invece, non è possibile fiscalmente il rilascio di un duplicato del titolo di abbonamento rubato o smarrito. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27 del 28.02.2007 (allegata) , in risposta ad una istanza di interpello posta dalla SIAE. Inoltre, la medesima Agenzia ha chiarito che
articolo consultabile liberamente
SPETTACOLI CON INGRESSO LIBERO IN ALCUNI SETTORI O TRATTI DEL PERCORSO: REGIME APPLICABILE AI FINI DELL’I.V.A.
Le prestazioni di spettacolo sportivo rese a coloro che assistono alla partenza e all’arrivo delle manifestazioni negli spazi o tribune appositamente allestiti, ove l’accesso viene circoscritto e controllato dall’organizzatore della manifestazione, sono soggette ad IVA e, se sono effettuate gratuitamente, vanno certificate con l’apposito titolo di accesso con l’indicazione dell’ingresso gratuito. Viceversa, la disciplina delle prestazioni gratuite non si applica nei casi in cui l’evento sportivo si svolge lungo un percorso, in aree o spazi non delimitati o circoscritti, ove l’accesso non dipende (cioè non è controllato, limitato o consentito) dall’organizzatore, e la manifestazione spettacolistica può essere fruita liberamente da chiunque si posizioni lungo il percorso. Poiché in tale ipotesi non si instaura un rapporto rilevante agli effetti tributari tra l’organizzatore e il singolo fruitore dell’evento, per conseguenza, l’organizzatore non deve rilasciare alcun titolo d’accesso agli spettatori che assistono liberamente alla manifestazione spettacolistica in spazi aperti. Si tratta di chiarimenti che sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 28.02.2007 (allegata) , rilasciati in risposta ad una istanza di interpello della SIAE. Le domande poste all’Agenzia delle Entrate
articolo riservato agli abbonati
QUESITO N. 267 del 26/02/2007 – utente fiscosport n. 3937 – prov.di RIMINI
Buon giorno e complimenti per l'ottimo ed utilissimo lavoro che state svolgendo. Sono consigliere di una associazione sportiva dilettantistica affilliata ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI. Nel periodo estivo il comune organizza, in convenzione con una cooperativa privata, corsi sportivi della durata di una settimana per i centri estivi. Considerando che non abbiamo partita Iva, che tipo di ricevuta dobbiamo rilasciare alla cooperativa per il corrispettivo ricevuto per la prestazione del servizio? Ringrazio anticipatamente, porgendo cordiali saluti. risposta a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Consulente Provinciale Fiscosport Siena
articolo riservato agli abbonati
QUESITO N. 266 del 26/02/2007 – utente fiscosport n. 3498 – prov.di RIMINI
La nostra Associazione Sportiva ha un contratto di sponsorizzazione per il periodo 01/07/06-30/06/07 (stagione sportiva). L'azienda ha pagato, ovviamente dietro regolare fattura, l'intero importo entro il 31/12/06 intendendo scaricare l'intera somma nel loro esercizio sociale 01/01-31/12/06. E' corretto oppure deve scaricare l'importo secondo il periodo di competenza del contratto. risposta a cura della Dott.ssa Patrizia Sideri, Consulente Provinciale Fiscosport Siena
Ultimi articoli
Il nuovo saggio interessi legali per il 2025 è al 2%
Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale si abbassa al 2,5%. Ricordiamo che l'intervento ha effetti anche sul "ravvedimento operoso" delle imposte dovute e non pagate nei termini di legge