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    Home Approfondimenti SPETTACOLI CON INGRESSO LIBERO IN ALCUNI SETTORI O TRATTI DEL PERCORSO: REGIME...
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    SPETTACOLI CON INGRESSO LIBERO IN ALCUNI SETTORI O TRATTI DEL PERCORSO: REGIME APPLICABILE AI FINI DELL’I.V.A.

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    D'Andò Vicenzo
    Consulente
    28 Febbraio 2007
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      Le prestazioni di spettacolo sportivo rese a coloro che assistono alla partenza e all’arrivo delle manifestazioni negli spazi o tribune appositamente allestiti, ove l’accesso viene circoscritto e controllato dall’organizzatore della manifestazione, sono soggette ad IVA e, se sono effettuate gratuitamente, vanno certificate con l’apposito titolo di accesso con l’indicazione dell’ingresso gratuito. Viceversa, la disciplina delle prestazioni gratuite non si applica nei casi in cui l’evento sportivo si svolge lungo un percorso, in aree o spazi non delimitati o circoscritti, ove l’accesso non dipende (cioè non è controllato, limitato o consentito) dall’organizzatore, e la manifestazione spettacolistica può essere fruita liberamente da chiunque si posizioni lungo il percorso. Poiché in tale ipotesi non si instaura un rapporto rilevante agli effetti tributari tra l’organizzatore e il singolo fruitore dell’evento, per conseguenza, l’organizzatore non deve rilasciare alcun titolo d’accesso agli spettatori che assistono liberamente alla manifestazione spettacolistica in spazi aperti. Si tratta di chiarimenti che sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 28.02.2007 (allegata) , rilasciati in risposta ad una istanza di interpello della SIAE. Le domande poste all’Agenzia delle Entrate

      Le prestazioni  di spettacolo sportivo rese a coloro che assistono alla partenza e all’arrivo delle manifestazioni negli spazi o tribune appositamente allestiti, ove l’accesso viene circoscritto e controllato dall’organizzatore della manifestazione, sono soggette ad IVA e, se sono effettuate gratuitamente, vanno certificate con l’apposito titolo di accesso con l’indicazione dell’ingresso gratuito.

      Viceversa, la disciplina delle prestazioni gratuite non si applica nei casi in cui l’evento sportivo si svolge lungo un percorso, in aree o spazi non delimitati o circoscritti, ove l’accesso non dipende (cioè non è controllato, limitato o consentito) dall’organizzatore, e la manifestazione spettacolistica può essere fruita liberamente da chiunque si posizioni lungo il percorso.

      Poiché in tale ipotesi non si instaura un rapporto rilevante agli effetti tributari tra l’organizzatore e il singolo fruitore dell’evento, per conseguenza, l’organizzatore non deve rilasciare alcun titolo d’accesso agli spettatori che assistono liberamente alla manifestazione spettacolistica in spazi aperti.

      Si tratta di chiarimenti che sono contenuti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 28.02.2007 (allegata), rilasciati in risposta ad una istanza di interpello della SIAE.

      Le domande poste all’Agenzia delle Entrate

      La SIAE ha chiesto di sapere dall’Agenzia delle Entrate quale sia la disciplina ai fini IVA delle prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente nelle seguenti ipotesi:

      1- spettacolo sportivo in uno stadio, nel quale l’ingresso alle tribune è a pagamento, mentre quello nelle curve è libero;

      2- manifestazioni ciclistiche o di atletica (maratona, marcia) che si svolgono in parte su strada (senza pagamento di corrispettivo), mentre la partenza e/o l ’ arrivo sono previsti in un velodromo o stadio (ingresso a pagamento);

      3 – sfilate di carri carnevaleschi, rievocazioni storiche e iniziative similari che si svolgono in luoghi pubblici, dove i posti in tribuna numerata sono a pagamento mentre chi vuole assistere dalla strada o dalla piazza non è tenuto ad alcun corrispettivo.

      In particolare, la SIAE ha chiesto se, ai soggetti che usufruiscono senza pagamento di alcun corrispettivo delle suddette manifestazioni spettacolistiche vada consegnato un titolo omaggio o meno.


      La risposta dell’Agenzia delle Entrate

      L’Agenzia delle Entrate ha prima rammentato che l’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, assoggetta ad IVA le prestazioni di servizi “verso corrispettivo dipendenti (…) in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”, e che quindi rientrano nel campo di applicazione del tributo le prestazioni di servizi rese in esecuzione di uno specifico rapporto giuridico tra il soggetto che eroga la prestazione ed il beneficiario.

      Detto rapporto deve avere carattere oneroso e, pertanto, vi deve essere l’obbligo di pagare un corrispettivo.

      Peraltro, il principio dell’onerosità della prestazione di servizio viene derogato dalle successive norme contenute nei commi 3 e 5 del medesimo art. 3.

      In particolare, l’art. 3, comma 5, del DPR n. 633/1972 prevede che “Non costituiscono (…) prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:

      a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

      b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte; c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;

      d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale”.

      Indi, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che tale norma contiene una previsione di carattere sostanziale giacché esclude dall’imposizione ai fini IVA le prestazioni spettacolistiche gratuite solo quando ricorrano le condizioni stabilite.

      In particolare la lettera a) del comma 5 dell’art. 3, sottrae ad imposizione le prestazioni spettacolistiche e le altre attività elencate nella Tabella C allegata al DPR n. 633/1972 quando siano rese ai possessori di titoli di accesso rilasciati gratuitamente dagli organizzatori di spettacoli nel limite del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità.

      A parere dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di spazi delimitati, l’organizzatore può consentire di assistere alla manifestazione spettacolistica senza corrispettivo e determinare il numero di spettatori ammessi ad usufruire gratuitamente delle prestazioni spettacolistiche, mentre la norma fiscale stabilisce, in rapporto alla capienza della struttura, il numero di prestazioni gratuite non soggette ad IVA per settore.

      Invece, le prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente, oltre il suddetto limite, vanno assoggettate ad IVA.

      L’Agenzia delle Entrare ha pure precisato che le prestazioni spettacolistiche rese gratuitamente, pur non soggette ad IVA, vanno certificate con un titolo di accesso, emesso – ove imposto dalla legge – tramite gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, contenente  l’indicazione che si tratta di ingresso gratuito.

      Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’organizzatore non è tenuto a rilasciare alcun titolo d’accesso agli spettatori che assistono liberamente alla manifestazione spettacolistica in spazi aperti.

      Inoltre, in merito allo svolgimento di uno spettacolo sportivo in uno stadio, nel quale l’ingresso in taluni settori (tribune) è a pagamento mentre quello in altri (curve) è gratuito, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le prestazioni spettacolistiche rese a coloro che beneficiano dell’ingresso gratuito in specifici settori sono escluse dal campo di applicazione dell’ IVA nel limite massimo del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità, e sono certificate con i titoli di accesso gratuiti. Mentre, agli spettatori che assistono all’evento spettacolistico posizionandosi negli spazi liberi non deve essere rilasciato alcun titolo di accesso.

      Al contrario, le prestazioni rese agli spettatori che assistono alla partenza/arrivo delle manifestazioni negli spazi o tribune appositamente allestiti, l’accesso ai quali è circoscritto e controllato dall’organizzatore, sono soggette ad IVA e se sono effettuate gratuitamente vanno certificate con apposito titolo di accesso con l’indicazione dell’ingresso gratuito.  

      Allegati

      • risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 28.02.2007
        162.pdf
        Dimensione del file: 0 B Download: 0
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