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Newsletter > edizione : 23/2007
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3^ parte della relazione del Dott. Giuliano Sinibaldi allo stage di Pieve di Soligo del 5 maggio 2007: “I RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT – problematiche fiscali e previdenziali”.
9 – I COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI La disciplina tributaria dei compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica è stata originariamente istituita dall’art. 25, comma 4 della legge n. 133/1999 e successive modificazioni, e successivamente rivista, aggiornata ed estesa ad una più ampia platea di potenziali beneficiari con l’art. 37 della L. 342/2000 e, da ultimo, con l’art. 90 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003). I compensi in oggetto sono collocati all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (redditi diversi) e beneficiano di uno speciale trattamento anche ai fini previdenziali ed assistenziali: 1) Sono considerati redditi diversi
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GLI SPORTIVI DILETTANTI E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MOD. UNICO PERSONE FISICHE o MODELLO 730)
Il modello 730, il modello UNICO delle persone fisiche con gli obblighi dei percipienti i compensi e le altre somme (art. 67, 1° comma, lettera m) del Tuir). Gli sportivi dilettanti, siano essi atleti, allenatori, tecnici, arbitri, ma anche tutti coloro che pongono in essere prestazioni " nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ", cioè funzionali alle manifestazioni sportive dilettantistiche, incontrano diverse difficoltà per assolvere gli obblighi dichiarativi. In particolare non è chiaro se sussista o meno l' obbligo di indicare i compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa rientranti nel limite di 7.500 Euro ovvero dei successivi 20,658,28 (nel limite di Euro 28.158,28) assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (nella consapevolezza che gli importi ulteriori sono sempre da dichiarare in quanto assoggettati a ritenuta d'acconto). Dal 1/1/2003 i dubbi riguardano anche coloro che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito amministrativo-gestionale (ad es. la segretaria non dipendente dell'associazione), assimilati ai compensi degli sportivi dilettanti per effetto delle disposizioni del comma 3, articolo 90, legge n. 289/2002. Iniziamo la disamina dei quadri del modello 730/2007 - periodo d'imposta 2006:
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LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2007: un approfondimento alla settimana.
Gli esperti Fiscosport sono, come ogni anno, a fianco delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e degli sportivi dilettanti alle prese con il modello UNICO SC o ENC ovvero con il modello 730 o UNICO Persone fisiche. Iniziamo questa scaletta di approfondimenti proprio dalle persone fisiche, con un articolo a firma del Rag. Pietro Canta, Consulente Nazionale Fiscosport, che vuole chiarire gli obblighi dichiarativi in presenza di compensi art. 67, comma 1, lettera m del TUIR. Nelle prossime settimane gli altri approfondimenti, nonchè una newsletter dedicata esclusivamente ai quesiti che gli utenti abilitati vorranno formulare (cliccando direttamente qui ), con priorità alle domande attinenti le dichiarazioni dei redditi delle associazioni sportive dilettantistiche (UNICO ENC).
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I CONTROLLI SUL 5 PER MILLE DEL 2006
L’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare 22/05/2007 n. 30/E con cui si forniscono chiarimenti in tema di controlli delle domande di assegnazione del 5 per mille effettuate nel 2006. Il primo punto trattato nella circolare n. 30/E del 2007 è quello delle associazioni di promozione sociale (a.p.s.) per le quali, molte regioni non hanno recepito la normativa nazionale e non hanno istituito i registri regionali. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate afferma che, quand’anche il fatto non dipenda dalla volontà della a.p.s. (perché è la regione che non ha istituito colpevolmente il registro), la mancata iscrizione nel registro comporta l’impossibilità ad accedere ai fondi del 5 per mille. Del resto la legge con cui è stato istituito il 5 per mille nel 2006 (art. 1, comma 337, legge 266/05) non lasciava spazio ad interpretazioni diverse, né se ne possono rinvenire altre nella legge 383/2000: l’iscrizione nei registri è condizione essenziale per poter accedere ai benefici previsti dalla legge. Sui registri regionali e provinciali delle a.p.s. occorre dire che nella legge 383/2000 si prevedeva l’istituzione dei registri regionali e dei registri provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano. Tuttavia alcune regioni, nel recepire la normativa nazionale, hanno previsto (così come è successo per le associazioni di volontariato ex legge 266/91) l’istituzione di registri provinciali. In questo caso si ritiene verificato il presupposto che legittima la fruizione del beneficio.
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