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Newsletter > edizione : 11-bis 2009
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16 GIUGNO 2009: ICI – SCADENZA ACCONTO 2009 a cura della Dott.ssa Rosanna D’Amore e della Dott.ssa Patrizia Sideri, componenti del Comitato di Redazione Fiscosport
Martedì prossimo - 16 giugno 2009 - scade il termine per il pagamento dell'acconto ICI. Riportiamo di seguito le linee-guida essenziali per l'assolvimento del tributo. Valore imponibile per i fabbricati iscritti in catasto. Determinazione dell’imposta dovuta. Esenzioni. Si ricorda che - ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 504/1992 - sono considerati esenti gli immobili posseduti ed utilizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività sportive. Per l'approfondimento dei requisiti necessari per fruire dell'esenzione, si rinvia agli appositi articoli pubblicati di seguito.
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ICI – CIRCOLARE MINISTERIALE 2/DF DEL 26/01/2009 – CONFERME E SPUNTI DI RIFLESSIONE a cura del Dott.ssa Patrizia Sideri, componente del Comitato di Redazione Fiscosport
La Circolare Ministeriale 2/DF 26/01/2009 offre alcune conferme ed alcuni spunti di riflessione in merito all’applicazione dell’esenzione ICI nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche. La Circolare affronta le seguenti problematiche: 1) quando le attività siano svolte in maniera “non esclusivamente commerciale”; 2) quando gli immobili possano considerarsi esenti ICI. Panorama normativo Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i, del D. Lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, sono esenti “ gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, …destinati esclusivamente allo svolgimento di attività … sportive ”. Inoltre, in base al disposto della L. 248/2006, “ l’esenzione … si intende applicabile alle attività … che non abbiano esclusivamente natura commerciale ”. Infine, l’art. 59, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 446/1997 statuisce che l’agevolazione si applica “ soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore ”. Requisiti Attività sportiva Due spunti di riflessione
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IL REQUISITO OGGETTIVO PER L’ESENZIONE ICI nella Circolare 26/1/2009 n. 2/DF – Tutto bene, ma fino a un certo punto …
Il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera i, del D. L.vo 30/12/1992 n. 504 e art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248), già citati nell’articolo della dott.ssa Sideri sulla presente newsletter, porta alla seguente individuazione degli immobili, posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, che hanno diritto all’esenzione ICI: si tratta di quelli “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ” , a condizione che tali attività non abbiano esclusivamente natura commerciale . In proposito è intervenuta a inizio anno la Circolare 26/1/09 n. 2/DF, che su due punti in particolare non appare del tutto convincente. A) Il rigore dell’ “esclusività” B) La “commercialità” dell’attività svolta
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CINQUE PER MILLE – SCADE IL 30 GIUGNO L’OBBLIGO DELL’INVIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA a cura del Dott. Enzo Marra, Consulente del C.P. CONI di Napoli
Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che hanno fatto istanza di partecipazione al riparto del cinque per mille per l’anno 2009 ( art. 63 bis comma 6 D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 - D.M. del 2 aprile 2009 ) ed incluse nell’elenco pubblicato ed aggiornato l’11 maggio 2009 sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), debbono spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede provinciale del Coni di competenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
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