Martedì prossimo – 16 giugno 2009 – scade il termine per il pagamento dell’acconto ICI.
Riportiamo di seguito le linee-guida essenziali per l’assolvimento del tributo.
Valore imponibile per i fabbricati iscritti in catasto.
La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dalla rendita catastale vigente alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione (fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, valgono le rendite catastali in vigore per l’anno 1966 rivalutate del 5%), moltiplicata per un determinato coefficiente di capitalizzazione, diverso a seconda del gruppo di appartenenza dell’immobile.
Gruppo catastale A, B, C, (esclusi A/10 e C/1) coefficiente di capitalizzazione pari a 100;
Gruppo catastale D e A/10, coefficiente di capitalizzazione pari a 50;
Gruppo catastale C/1, coefficiente di capitalizzazione pari a 34.
Rendita attribuita rivalutata del 5% X 50 = Valore imponibile
Determinazione dell’imposta dovuta.
L’Imposta dovuta è determinata moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota prevista dal Comune per l’anno interessato, rapportata ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso.
ICI = Base imponibile X aliquota X mesi di possesso X percentuale di possesso.
E’ data la facoltà di corrispondere l’imposta:
· in unica soluzione: entro il 16 giugno – norma generale dell’ICI – ovvero dal 1° al 16 dicembre – solo se deliberato dal Comune.
· in due soluzioni: prima rata in acconto, seconda rata a saldo. La prima rata è pari al 50% dell’imposta e deve essere versata entro il 16 giugno di ogni anno (tale rata si calcola sulla base dell’aliquota e delle detrazioni e riduzioni dei dodici mesi dell’anno precedente). La seconda rata, da corrispondersi tra il 1° e il 16 dicembre, è calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno in corso, con effettuazione dell’eventuale conguaglio rispetto a quanto versato con la prima rata.
Esenzioni.
Si ricorda che – ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 504/1992 – sono considerati esenti gli immobili posseduti ed utilizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività sportive.
Per l’approfondimento dei requisiti necessari per fruire dell’esenzione, si rinvia all’apposito articolo pubblicato di seguito.