SOPPRESSIONE ENPALS: DAL 01 GENNAIO 2012 GLI ADEMPIMENTI EX ENPALS VANNO EFFETTUATI PRESSO L’INPS

L’INPS, con messaggio del 30/12/2011 n. 24707 ha precisato che, a seguito della soppressione dell’ENPALS operata dal “Decreto salva Italia” e della scadenza della convenzione ENPALS/SIAE, saranno le strutture territoriali INPS che si occuperanno di ricevere le istanze presentate dalle aziende per assolvere gli obblighi per la corretta contribuzione delle gestioni pensionistiche “ex ENPALS”. * Giuliano Sinibaldi - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Pesaro

COLLABORATORI A PROGETTO E ENPALS (Ministero del Lavoro – Interpello 13/2011) – A cura...

Il Ministero del Lavoro, in data 8 marzo scorso, ha dato risposta ad interpello 13/2011 in merito al trattamento ai fini previdenziali e assistenziali dei lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di collaborazione a progetto (situazione ENPALS di interesse anche per società ed associazioni sportive dilettantistiche).

LE NOVITA’ PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2010 SULLE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO a cura del...

L’Inps con la circolare n.17 del 3 febbraio 2010, ha fornito chiarimenti in merito alle novità previste dalla La L.191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010) per quanto attiene l’applicazione del contratto di prestazioni occasionali di tipo accessorio di interesse le cui novità hanno interessato anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche. La novità prevista per il settore sportivo dilettantistico è quella di aver offerto la possibilità ai maneggi ed alle scuderie di usufruire di prestazioni occasionali di tipo accessorio. Occorre chiarire comunque che spesso i maneggi pur esercitando attività di carattere sportivo regolarmente affiliata ad una federazione sportiva, rientrano nell’ambito di una azienda agrituristica che ricade nel comparto agricolo.

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI “LAVORO SPORTIVO”

Con il presente articolo si intende fare il punto sulla problematica del corretto inquadramento dei collaboratori “amministrativo-gestionali” delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ed in particolare sull’istituto della certificazione del contratto ex art. 76 e segg.ti D.Lgs 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi) quale strumento utilizzabile per il raggiungimento di una maggiore tutela in ordine alla correttezza dell’inquadramento lavorativo.

I rapporti di lavoro sportivo ex art. 67 T.U.I.R.: avevamo ragione fin dall’inizio?

La recente Circolare del Ministero del Lavoro pare essere la conferma della interpretazione dell’art. 67 T.U.I.R. che i consulenti Fiscosport dettero svariati anni fa. Sono stati necessari anni di verifiche e di liti giudiziarie prima che la Pubblica Amministrazione prendesse atto della peculiarità dei rapporti di collaborazione nel mondo sportivo dilettantistico e che, invece di cercare a tutti i costi di reprimerne l’applicazione, si preoccupasse semplicemente di regolamentarli in modo costituzionalmente legittimo. Poiché lo stacco rispetto al passato è veramente forte, e i rischi in caso di contestazioni sono altissimi, non possiamo affermare che l'interpretazione che riproponiamo sarà ora certamente condivisa dai verificatori, ma ci pare sia stato compiuto un primo e importante passo proprio nella direzione da noi all'epoca indicata.

RIFLESSIONE SULLE SENTENZE IN MATERIA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONI NELLO SPORT NON FAVOREVOLI PER...

Come ormai noto a tutti gli attenti operatori nello sport e per lo sport la recente presa di posizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (mediante la Direttiva n.37 del 21.2.2014) sulla questione delle collaborazioni sportive ha ridato entusiasmo a quanti sostenevano da sempre la prevalenza del sistema di agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall'art. 67 comma 1, lett. m) del TUIR, rispetto alle logiche volte a negare l'applicazione di queste agevolazioni ad una fetta consistente di tali collaborazioni in ambito sportivo.

L’ISTAT RISPONDE IN MERITO ALLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

I collaboratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, giudici di gara) che percepiscono rimborsi e compensi nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica non devono essere considerati ai fini della risposta al quesito 17.1 (dove si chiede di indicare il numero di lavoratori retribuiti, suddividendoli per tipo di contratto). Questo è quanto si legge nelle pagine delle FAQ pubblicate sul sito dell'ISTAT. La risposta dell’Istat, alquanto opportuna, va ad integrare quanto pubblicato nella Newsletter n. 18/2012 , in cui avevamo scritto – in riferimento al quesito 17.1 - che “Si ritiene che sia i collaboratori sportivi, che i collaboratori amministrativo-gestionali vadano inseriti nel punto 3 (vale a dire tra i lavoratori con contratto di collaborazione) - per esclusione - in quanto non è previsto un apposito campo loro dedicato, non potendoli inserire né tra i volontari, né tra i dipendenti.” * Patrizia Sideri, Dottore Commerc i alista e Revisore contabile i n Siena

SOPPRESSIONE ENPALS: IL COMUNICATO STAMPA DELL’ENTE

Dal 12 dicembre scorso, sul sito ufficiale dell'ENPALS, è possibile scaricare il comunicato stampa relativo alla recente soppressione dell'Ente: ne riportiamo il testo integrale, mentre la versione originale è disponibile in allegato.

IL PUNTO SULL’ASSOGGETTAMENTO AD ENPALS DELLE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – L’INTERPELLO N....

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva - ha risposto, in data 09 giugno 2010, ad un’istanza di interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alle collaborazioni coordinate e continuative instaurate, ai sensi dell’art. 90, commi 3 e 23, L. 289/2002, nell’ambito delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. L’interpello affronta diverse problematiche: alcune di natura “procedurale” (obbligo di comunicazione preventiva ai Centri per l’Impiego e di annotazione sul Libro Unico del Lavoro), altre di natura “sostanziale”(obbligo di assoggettamento a contribuzione ENPALS ovvero esenzione per determinate categorie di prestazioni). Si tratta di questioni che, nonostante siano trascorsi ormai diversi anni dall’emanazione delle norme di riferimento, sono ben lungi dall’essere definitivamente chiarite, come dimostrano i continui interventi, sia legislativi che di prassi, dei ministeri competenti, e l’ormai copiosa produzione dottrinale apparsa sulle riviste specializzate. Nelle prossime newsletters - dopo la pausa estiva - gli esperti Fiscosport tratteranno gli aspetti formali e procedurali delle problematiche sollevate dal Consiglio Nazionale del Consulenti del Lavoro. Le presenti note si propongono invece di fare il punto della situazione sotto l’aspetto della debenza contributiva con l’obiettivo, come sempre, di cercare di offrire delle linee-guida agli operatori sportivi.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Interpello n.22/2010 del 9 giugno 2010

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - collaborazioni coordinate e continuative - associazioni e società sportive dilettantistiche

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Comunicazione preventiva all’ispettorato territoriale nel caso di avvio di un rapporto...

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Nella risposta al quesito del 7 gennaio 2022 dal titolo  "Prestazioni occasionali e comunicazione preventiva: obbligo anche per le a.s.d. e s.s.d." si afferma che non è una disposizione ai rapporti di lavoro occasionale utilizzati in ambito istituzionale del sodalizio sportivo (diversamente invece applicabile in ambito di società sportiva dilettantistica in quanto, come sappiamo, la loro attività è sempre di natura commerciale). Nella risposta al quesito del 9 aprile 2026 dal titolo "La prestazione autonoma occasionale nello sportiva comunicata al rasd? si afferma che: "Le asd e ssd svolgendo attività senza scopo di lucro sono state escluse da questo adempimento". Ravviso una contraddizione nelle due risposte