Sempre con decorrenza 01/01/2012 – e comunque come conseguenza automatica della soppressione dell’ENPALS – scade la convenzione che lo stesso Ente aveva stipulato con la SIAE che metteva a disposizione la propria rete di sportelli sul territorio nazionale per l’assistenza e lo svolgimento degli adempimenti di legge nei confronti dell’ENPALS stesso.
Considerato quanto sopra, l’INPS, con messaggio n. 24707 del 30 dicembre 2011(v. in allegato), ha disposto che, a decorrere dal 01/01/2012, le sue strutture ricevano la documentazione, in formato cartaceo, riguardante i seguenti adempimenti:
• immatricolazioni imprese;
• immatricolazioni attività;
• variazioni dati imprese;
• variazioni dati attività;
• immatricolazioni e variazioni dati anagrafici lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico;
• immatricolazioni lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
• acquisizione delle richieste dei certificati di agibilità, anche senza obblighi contributivi, e rilascio degli stessi;
• immatricolazioni lavoratori stranieri in esenzione contributiva privi di codice fiscale e con obbligo di certificato di agibilità;
• ricezione, verifica ed acquisizione delle denunce contributive mensili unificate relative agli obblighi contributivi correnti;
• acquisizione richieste di attestazione di regolarità contributiva e controllo.
Invece, in relazione alla documentazione presentata in via telematica, l’ENPALS, con circolare n. 14 del 27 dicembre 2011 (qui allegata), ha precisato che
“allo scopo di agevolare la continuità della fruizione dei servizi da parte delle imprese e degli assicurati, si ricorda che i principali adempimenti informativi da parte degli utenti nonché i procedimenti amministrativi dell’Ente maggiormente ricorrenti sono gestiti attraverso il supporto di apposite procedure telematiche accessibili attraverso il sito internet istituzionale (www.enpals.it). Al riguardo, i relativi standard sono contenuti nell’ambito delle disposizioni amministrative, in particolare la circolare n. 17 del 10 dicembre 2007, nonché dei disciplinari tecnici dell’Ente”.
Poiché è prevedibile, nella presente fase di assestamento, una certa confusione da parte degli uffici degli Enti di riferimento si invitano le società sportive a contattare direttamente le sedi territoriali al fine di verificare l’impostazione concretamente adottata dalle stesse.
Alcune considerazioni in materia di controlli
Con la soppressione dell’ENPALS e la cessazione della convenzione con la SIAE, tutti i poteri e le funzioni di accertamento dovrebbero essere trasferite all’INPS e alle D.P.L. (che, peraltro, erano già abilitate, insieme agli ispettori ENPALS e SIAE, ad effettuare i controlli).
Se ciò comporterà una maggiore o minore intensità di controlli sulle società sportive non siamo chiaramente in grado di prevederlo (da un lato, l’articolazione territoriale delle sedi INPS è di gran lunga superiore a quelle ex ENPALS, dall’altro, l’INPS deve occuparsi di verifiche a 360° e non solo limitate ai settori spettacolo e sport) anche se, in prima battuta, si potrebbe pensare che senza l’ausilio degli uffici SIAE vengano a mancare all’amministrazione risorse importanti per “battere il territorio”.
Sull’altro piatto della bilancia non possiamo non evidenziare che, se non altro per questioni non tanto di preparazione e competenza professionale specifica quanto di "approccio" alle verifiche, i controlli SIAE erano spesso (nel bene e nel male) più “leggeri” rispetto ai controlli effettuati dagli ispettori del lavoro.
E’ possibile, dunque, che il mondo sportivo possa essere oggetto di controlli meno frequenti e numerosi rispetto al passato, ma assai più approfonditi.
Quanto sopra, ovviamente, fatte salve eventuali azioni mirate di controllo del settore da parte del nuovo ente di riferimento.
Ma di cosa si occuperanno, ora, gli addetti SIAE liberati dall’onere di supporto dell’ENPALS?
E’ facile aspettarsi una maggiore concentrazione sul lato accertamenti tributari sui soggetti in regime 398, effettuati sulla base degli ormai noti “fac-simile” utilizzati dagli uffici.
Si invitano dunque le società sportive a porre la massima attenzione, oltre che sugli aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria, anche – se non soprattutto – sugli aspetti formali (statuto a norma e registrato, Modello EAS, verbali, convocazione assemblee, procedura di accettazione dei soci, tesseramento, bilanci e documentazione contabile, numerazione progressiva fattura emesse e ricevute, pagamenti con strumenti tracciabili per importi > 516 € ecc.) che, purtroppo, continuano ad essere troppo spesso non adeguatamente tenuti in considerazione, ma il cui mancato o non corretto rispetto può far decadere da TUTTE le agevolazioni fiscali e previdenziali previste in favore dello sport dilettantistico, con conseguenze devastanti a livello di contestazioni elevate in sede di avvisi di accertamento
* Giuliano Sinibaldi – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Pesaro
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1 Convertito con l. 22 dicembre 2011 n. 214, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011