I rapporti di lavoro sportivo ex art. 67 T.U.I.R.: avevamo ragione fin dall’inizio?
La recente Circolare del Ministero del Lavoro pare essere la conferma della interpretazione dell’art. 67 T.U.I.R. che i consulenti Fiscosport dettero svariati anni fa. Sono stati necessari anni di verifiche e di liti giudiziarie prima che la Pubblica Amministrazione prendesse atto della peculiarità dei rapporti di collaborazione nel mondo sportivo dilettantistico e che, invece di cercare a tutti i costi di reprimerne l’applicazione, si preoccupasse semplicemente di regolamentarli in modo costituzionalmente legittimo. Poiché lo stacco rispetto al passato è veramente forte, e i rischi in caso di contestazioni sono altissimi, non possiamo affermare che l'interpretazione che riproponiamo sarà ora certamente condivisa dai verificatori, ma ci pare sia stato compiuto un primo e importante passo proprio nella direzione da noi all'epoca indicata.
RIFLESSIONE SULLE SENTENZE IN MATERIA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONI NELLO SPORT NON FAVOREVOLI PER...
Come ormai noto a tutti gli attenti operatori nello sport e per lo sport la recente presa di posizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (mediante la Direttiva n.37 del 21.2.2014) sulla questione delle collaborazioni sportive ha ridato entusiasmo a quanti sostenevano da sempre la prevalenza del sistema di agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall'art. 67 comma 1, lett. m) del TUIR, rispetto alle logiche volte a negare l'applicazione di queste agevolazioni ad una fetta consistente di tali collaborazioni in ambito sportivo.
L’ISTAT RISPONDE IN MERITO ALLE COLLABORAZIONI SPORTIVE
I collaboratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, giudici di gara) che percepiscono rimborsi e compensi nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica non devono essere considerati ai fini della risposta al quesito 17.1 (dove si chiede di indicare il numero di lavoratori retribuiti, suddividendoli per tipo di contratto). Questo è quanto si legge nelle pagine delle FAQ pubblicate sul sito dell'ISTAT. La risposta dell’Istat, alquanto opportuna, va ad integrare quanto pubblicato nella Newsletter n. 18/2012 , in cui avevamo scritto – in riferimento al quesito 17.1 - che “Si ritiene che sia i collaboratori sportivi, che i collaboratori amministrativo-gestionali vadano inseriti nel punto 3 (vale a dire tra i lavoratori con contratto di collaborazione) - per esclusione - in quanto non è previsto un apposito campo loro dedicato, non potendoli inserire né tra i volontari, né tra i dipendenti.” * Patrizia Sideri, Dottore Commerc i alista e Revisore contabile i n Siena
L’ENPALS comunica
Spettacolo, interessi di mora sulle sanzioni L'ENPALS fa presente che è stato aggiornato l'interesse di mora sul debito contributivo dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili. Con decorrenza 1° ottobre 2009 è stata fissata al 6,8358 per cento, in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Pertanto anche la misura dell’interesse di mora che matura, sull’importo del solo debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili relative alle ipotesi di omissione ed evasione contributiva, risulta essere attualmente fissata al 6,8358% in ragione d’anno. (Circolare ENPALS 09/02/2010, n. 5)
CIRCOLARE ENPALS N. 3/2010: determinazione dei valori contributivi per l’anno 2010 per lavoratori dello...
Per l’anno 2010 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge, riferito ai settori di competenza dell’ENPALS, è pari a 43,79 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2010, pari a euro 460,97 mensili). Nell'ipotesi, pertanto, di contratti collettivi nazionali, che prevedano l'effettuazione di 5 giornate lavorative settimanali, per un totale di 40 ore, la paga oraria è pari ad euro 5,47 (43,79 x 5 : 40). La circolare, disponibile sul sito ENPALS ed allegata alla presente news, individua anche i nuovi limiti dei massimali contributivi annui e dei contributi di solidarietà.
REGOLAMENTATA LA FIGURA DEI BUTTAFUORI a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Collaboratore della Redazione...
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche devono considerare attentamente il decreto emanato dal Ministero dell’interno datato 6 ottobre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.235 del 9 ottobre 2009, che regolamenta la figura dei buttafuori prevedendone i requisiti per potersi iscrivere in un apposito elenco prefettizio. In via transitoria è previsto che chi già svolge l’attività di buttafuori può continuare a svolgerla per un periodo massimo di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto,prima di iscriversi nel registro prefettizio. Per buttafuori, si intendono tutti coloro che svolgono attività di controllo delle attività di intrattenimento di spettacolo in luoghi aperti al pubblico od in pubblici esercizi.
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Collaboratore della...
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno subito una modifica sostanziale, che di fatto ha interessato anche le entità sportive dilettantistiche con l’articolo 7 ter comma 12 della L.33/2009. La novità consiste nella possibilità di porre in essere prestazioni occasionali di tipo accessorio in presenza di manifestazioni sportive anche organizzate da un ente pubblico. Ma non per tutti i soggetti:
RIFLESSIONI PER MEMORIE DIFENSIVE AVVERSO I VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL’ENPALS
A seguito dei controlli effettuati dall’ENPALS nel corso del 2008 per la verifica del corretto inquadramento dei lavoratori presso gli impianti sportivi, con particolare riferimento ai centri fitness, sono emerse delle ripetute osservazioni di irregolarità da parte degli Ispettori con riferimento specifico ai contratti di collaborazione sportiva e con la conseguente presunta erronea applicazione dell’esenzione contributiva per le prestazioni svolte dagli stessi collaboratori. Più concretamente da un lato le società/associazioni hanno ritenuto che le prestazioni dei collaboratori sportivi rientrassero nel regime agevolato previsto dall’art. 37 della legge 342/2000, riguardante i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche, ricomprese tra i c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m del DPR 917/1986, T.U.I.R.), dall’altro l’ENPALS ha contestato tale inquadramento basandosi su due assunti: a) l’assenza di un rapporto diretto tra prestazione resa e la partecipazione a gare, manifestazioni, tornei ecc., con cui si sostanzierebbe l’espressione dell’art. 67 TUIR “esercizio diretto di attività sportiva”; b) la ripetitività, sistematicità, abitualità della prestazione da parte dei collaboratori, tale da far inquadrare queste collaborazioni nell’ambito del lavoro dipendente o libero professionale. Con la presente memoria si intende fornire alcuni spunti di riflessione utili per eventuali memorie difensive nei confronti dell’ENPALS, volte ovviamente ad evidenziare le ragioni che hanno indotto le società/associazioni sportive a regolare il rapporto di lavoro con i propri collaboratori nella formula della collaborazione sportiva così come previsto dal citato art. 67, lett. m. del TUIR. I motivi sono di carattere “soggettivo” ed “oggettivo”.
LA CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI: un adempimento in scadenza il 28 febbraio 2009
Importante scadenza fiscale da non dimenticare è quella del 28 febbraio 2009 : entro tale data, infatti, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche devono consegnare le certificazioni delle ritenute operate e versate nella qualità di sostituto d'imposta, in merito ai compensi e somme corrisposte nel corso dell’anno solare 2008 per prestazioni di lavoro autonomo (notai, avvocati, commercialisti, medici o altri professionisti, collaboratori e prestatori occasionali), nonché per il rilascio del modello CUD a lavoratori dipendenti e assimilati . A tal proposito giova ricordare che devono essere certificati , oltre alle somme corrisposte per prestazioni svolte da lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, professionisti, collaboratori occasionali anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati :
LE EROGAZIONI LIBERALI AI DIPENDENTI HANNO CAMBIATO REGIME, a cura del Rag. Maurizio Falcioni,...
L’art.2, comma 6, del Decreto Legge n.93/2008 (conv. da L. n.126/2008), più conosciuto come "Detassazione Straordinari", ha soppresso la previsione normativa dettata dall’art.51, comma 2, lettera b) del TUIR che escludeva, dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito di lavoro dipendente, le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro ai propri dipendenti. Fino al 28 maggio 2008, data di entrata in vigore del predetto DL 93/2008, le erogazioni liberali (in denaro ed in natura) concesse alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, in occasione di festività o ricorrenze