Le prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno subito una modifica sostanziale, che di fatto ha interessato anche le entità sportive dilettantistiche con l’articolo 7 ter comma 12 della L.33/2009.
La novità consiste nella possibilità di porre in essere prestazioni occasionali di tipo accessorio in presenza di manifestazioni sportive anche organizzate da un ente pubblico.
Questo significa che se un ente pubblico, oppure una associazione o società sportiva dilettantistica organizzano ad esempio una maratona oppure una gara ciclistica potranno far ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio per le persone impiegate per lo svolgimento della manifestazione.
Chiaramente le prestazioni occasionali di tipo accessorio non potranno essere effettuate da tutti, ma solo da alcuni soggetti ben individuati dalla normativa, ovvero:
– disoccupati da oltre un anno;
– casalinghe;
– studenti under 25 durante il periodo di vacanza scolastica;
– pensionati;
– disabili e soggetti in comunità di recupero;
– lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Il vantaggio per chi usufruisce delle prestazioni occasionali di tipo accessorio è quello di non essere tenuti al rispetto della paga contrattuale, in quanto non c’è alcuna disposizione normativa che obbliga il committente al rispetto di tali importi.
Pertanto le parti (committente e prestatore) possono liberamente contrattare l’importo dovuto per la prestazione da svolgere, che di fatto potrebbe essere anche inferiore a quanto previsto dalle tabelle contrattuali. Tale affermazione si basa sull’assenza di qualunque indicazione al rispetto delle tabelle contrattuali sia nella norma che nelle circolari esplicative pubblicate sull’argomento, per cui qualora dovesse verificarsi una ispezione è importante che il committente riesca a dimostrare:
– di aver posto in essere prestazioni occasionali di tipo accessorio con i soggetti previsti dalla norma;
– di non aver elargito nell’anno al soggetto chiamato a svolgere la prestazione occasionale di tipo accessorio più di €5.000.
Altro aspetto importante per chi intende usufruire di prestazioni occasionali di tipo accessorio l’assenza sia di un limite numerico di soggetti che a cui può essere applicata tale prestazione, sia l’assenza dell’obbligo ad avere persone assunte per poter applicare la prestazione occasionale di tipo accessorio.
Oltretutto chi richiede una prestazione occasionale di tipo accessorio, deve poi limitarsi soltanto a dare al prestatore un numero di voucher pari a quello che è l’importo pattuito, abbattendo così i costi relativi a tutti gli obblighi previsti per l’amministrazione del personale (comunicazione anticipata di assunzione, non devono essere riportati nel libro unico, busta paga, pagamento contributi con F24, modello Cud, etc).
Il prestatore può svolgere per lo stesso committente più volte prestazioni occasionali di tipo accessorio, purchè da questi percepisca un compenso annuo complessivo non superiore ad €5.000, senza perdere l’anzianità di iscrizione al collocamento.
Anche il prestatore occasionale avrà i suoi vantaggi: l’importo pattuito ed incassato tramite i voucher è esente da tassazione. Questo significa che l’importo incassato dal prestatore è un importo netto che per ogni voucher è pari ad €7,50.
E’ opportuno ricordare che il valore complessivo del voucher è di €10, di cui € 1,3 come contribuzione Inps, €0,7 come premio Inail, € 0,5 come da dare all’Inps per la gestione del servizio ed € 7,50 come compenso al lavoratore.
Chiunque ritiene di usufruire di prestazioni occasionali di tipo accessorio dovrà accreditarsi presso l’Inps e non l’Enpals, in quanto al primo è stata affidata la gestione dei voucher, indicando il nome del prestatore; mentre il prestatore potrà riscuotere quanto a lui spettante presso gli uffici postali.
Pertanto, se l’utilizzo del voucher viene effettuato nel pieno rispetto della norma, nulla potrà essere eccepito dall’Enpals.
Questo significa che un eventuale verbale di contestazione a seguito di visita ispettiva per utilizzo di una prestazione occasionale di tipo accessorio nel pieno rispetto della norma, se impugnato, non potrà che portare all’annullamento del verbale stesso.
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO a cura del Prof. Giulio D’Imperio, Collaboratore della Redazione Fiscosport – Corato (BA)
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio hanno subito una modifica sostanziale, che di fatto ha interessato anche le entità sportive dilettantistiche con l’articolo 7 ter comma 12 della L.33/2009. La novità consiste nella possibilità di porre in essere prestazioni occasionali di tipo accessorio in presenza di manifestazioni sportive anche organizzate da un ente pubblico. Ma non per tutti i soggetti: