Approfondimenti

IL RINVIO DEL MOD. EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI...

Come anticipato nell’edizione “flash”di Fiscosport - n. 18/bis del 15/10 u.s. – ed evidenziato anche in altri articoli della presente newsletter, l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 15 Ottobre ha rinviato il termine per la presentazione del modello EAS alla data del 15 dicembre p.v. Il comunicato stampa ha anche annunciato l’emanazione di una circolare (documento di prassi) che dovrebbe chiarire i numerosi dubbi ancora esistenti sia in relazione ai soggetti tenuti ed esonerati alla compilazione del modello che ad alcuni aspetti operativi circa la compilazione del modello medesimo e, soprattutto, la previsione di un modello EAS “light”, che richiederà un numero di informazioni molto ridotto per alcune tipologie di Enti Associativi tra i quali saranno comprese le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte all’apposito Registro tenuto dal CONI. Nell’attesa delle indicazioni contenute nell’emananda circolare si vuole in questa sede fare il punto sulla situazione ed evidenziare alcuni elementi critici del nuovo adempimento, sulla base dei dati e notizie ad oggi a disposizione.

IL TRATTAMENTO IVA PER L’ACQUISTO DELLE UNITA DA DIPORTO DA PARTE DEI DIVING CENTER...

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L’evoluzione normativa sulle unità da diporto, preceduta dalla normativa comunitaria, e culminata con il Codice della Nautica aveva spinto l’Agenzia delle Entrate già nel 2002 con la risoluzione 94E a ritenere che “Un’interpretazione logico-sistematica delle norme in vigore porta, perciò, a concludere che l’esclusione delle unità da diporto dal regime di non imponibilità dell’Iva, di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non riguardi le unità da diporto utilizzate per attività commerciali che si concretizzano nella stipula di contratti di noleggio” . L’Agenzia delle Entrate ha quindi ritenuto ammissibili nel 2002 l’applicazione dell’ dall’art. 8 bis comma 1 del D.P.R. 633/1972 anche alle unità da diporto adibite ad attività di noleggio. Al fine di fruire della non imponibilità IVA è però necessario che l’acquirente l’unità da diporto dimostri al venditore che la stessa è stata iscritta nei registri delle navi o delle imbarcazioni da diporto ovvero nel Registro Internazionale.

ADEMPIMENTI DI BILANCIO PER LE COOPERATIVE SPORTIVE DILETTANTISTICHE a cura del Dott. Giorgio...

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio per le società cooperative sportive dilettantistiche. PARTICOLARITA’ NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO DELLE COOPERATIVE Gli organi sociali delle cooperative devono tener conto, nella predisposizione dei documenti costituenti il bilancio di esercizio e delle relazioni che lo corredano, di una serie di obblighi di illustrazione e di dimostrazione previsti dalla normativa vigente. In particolare, vengono richieste specifiche informazioni in merito alla documentazione del rispetto della condizione di prevalenza dell’attività svolta nei confronti dei soci ed in merito ai criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari mutualistici. Inoltre, viene fatto obbligo di illustrare le ragioni delle scelte riguardanti l’ammissione di nuovi soci. Le nuove informazioni richieste in merito alla documentazione dell’attività mutualistica si sovrappongono ed integrano quelle previste dalla L. 59/1992 a carico di amministratori e sindaci, riguardanti l’indicazione dei criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari.

L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’: UN CASO TUTTO ITALIANO a cura del Dott. Francesco Sisani,...

La questione dell’imposta comunale sulla pubblicità dovuta (o meno) dalle associazioni sportive dilettantistiche in relazione alla pubblicità realizzata all’interno degli impianti sportivi, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, ha assunto un certo rilievo a partire dal 2005, anno di entrata in vigore del comma 11-bis dell’art. 90 della legge n. 289/2002, introdotto dall’art. 1, comma 470, della legge n. 311/2004, finanziaria per il 2005. Secondo tale disposizione “ per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato ".

RIFLESSIONI PER MEMORIE DIFENSIVE AVVERSO I VERBALI DI ACCERTAMENTO DELL’ENPALS

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A seguito dei controlli effettuati dall’ENPALS nel corso del 2008 per la verifica del corretto inquadramento dei lavoratori presso gli impianti sportivi, con particolare riferimento ai centri fitness, sono emerse delle ripetute osservazioni di irregolarità da parte degli Ispettori con riferimento specifico ai contratti di collaborazione sportiva e con la conseguente presunta erronea applicazione dell’esenzione contributiva per le prestazioni svolte dagli stessi collaboratori. Più concretamente da un lato le società/associazioni hanno ritenuto che le prestazioni dei collaboratori sportivi rientrassero nel regime agevolato previsto dall’art. 37 della legge 342/2000, riguardante i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche, ricomprese tra i c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m del DPR 917/1986, T.U.I.R.), dall’altro l’ENPALS ha contestato tale inquadramento basandosi su due assunti: a) l’assenza di un rapporto diretto tra prestazione resa e la partecipazione a gare, manifestazioni, tornei ecc., con cui si sostanzierebbe l’espressione dell’art. 67 TUIR “esercizio diretto di attività sportiva”; b) la ripetitività, sistematicità, abitualità della prestazione da parte dei collaboratori, tale da far inquadrare queste collaborazioni nell’ambito del lavoro dipendente o libero professionale. Con la presente memoria si intende fornire alcuni spunti di riflessione utili per eventuali memorie difensive nei confronti dell’ENPALS, volte ovviamente ad evidenziare le ragioni che hanno indotto le società/associazioni sportive a regolare il rapporto di lavoro con i propri collaboratori nella formula della collaborazione sportiva così come previsto dal citato art. 67, lett. m. del TUIR. I motivi sono di carattere “soggettivo” ed “oggettivo”.

LA DETRAZIONE DELLE SPESE PER LA PRATICA SPORTIVA

La Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/02/2009, n. 50/E è intervenuta sulla questione della detraibilità delle spese sostenute per la pratica agonistica dei ragazzi, precisando che Il tetto massimo di 210 Euro per la detrazione IRPEF del 19% delle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a strutture sportive, è riferito a ciascun figlio e non a ciascun genitore .

IL REGIME TRIBUTARIO DEI CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI AD ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI a cura...

Per affrontare una corretta analisi della tematica, occorre avere riguardo preliminarmente della portata dell’art. 28, comma 2 del DPR 600/1973, secondo cui “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto […] e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dei beni strumentali” . Nella prassi è frequente il caso in cui il soggetto erogatore riscontra difficoltà sul comportamento tributario da seguire e, piuttosto che correre il rischio di pagare sanzioni, nel dubbio, preferisce applicare integralmente l’indicata ritenuta. Ebbene, la regola generale , ribadita dall’Amministrazione Finanziaria con la recente Risoluzione Ministeriale n. 166 del 21/04/2008, consiste nel ritenere non assoggettati a ritenuta i contributi pubblici erogati all’ente per agevolare l’attività istituzionale svolta, ovvero per il reperimento di beni strumentali. Diversamente, l’imponibilità scatterebbe ogni qual volta l’erogazione è diretta a sostenere l’attività commerciale del beneficiario.

ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA E QUESTIONI IN MATERIA URBANISTICA a cura dell’Avv. Biancamaria Stivanello, Collaboratrice...

Sulla natura giuridica dell’associazione sportiva dilettantistica e sulla possibilità di svolgimento di attività istituzionali sportive e/o ricreative in fabbricato a destinazione artigianale inserito in zona D/1 o comunque a vocazione produttiva del P.R.G. - Cenni sul regime delle associazioni di promozione sociale.

ICI E IMMOBILI UTILIZZATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA: DUE QUESTIONI ANCORA APERTE

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Per gli immobili utilizzati dalle società e associazioni sportive l’art. 7, comma 1, lett. i) del D.L. n. 504/1992 esenta dal tributo gli immobili utilizzati alle società e associazioni sportive “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ... sportive... ”. Di tale norma l’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248) detta la seguente interpretazione autentica: “ L’esenzione ... si intende applicabile alle attività indicate ... che non abbiano esclusivamente natura commerciale ”. Due sono le importanti questioni che dottrina e giurisprudenza non hanno ancora chiarito con certezza:

BOLLO SU RICEVUTE E FATTURE PER PRESTAZIONI ESENTI

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La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 444 del 18/11/2008, che si allega, definisce chiaramente gli obblighi a carico di entrambe le parti per quanto riguarda il bollo sulle fatture per prestazioni mediche, obblighi che valgono quindi per tutte le ricevute a fronte di pagamenti non soggetti ad IVA, come quelle rilasciate dalle società e associazioni sportive prestazioni rientranti nell’attività istituzionale (in ogni caso, com’è noto, se le fatture o ricevute evidenziano importi superiori a 77,47 euro). Rinviando alla seconda parte di questo intervento per l’importante distinzione fra ricevute per prestazioni e ricevute per quote associative (e solo alle prime ci stiamo riferendo ora), i principi stabiliti dalla Risoluzione sono i seguenti:

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Le più importanti scadenze fiscali entro il 20 agosto 2025

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Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 20 agosto 2025. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E)
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