ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: IL MUTUO LIGHT a cura del Dott. Enzo Marra,...
La piccola ristrutturazione dell’impianto sportivo, l’adeguamento alle norme di sicurezza, l’acquisto di attrezzature per l’attività sportiva sono oggi finanziabili dal Credito Sportivo con una linea di credito veloce e poco elaborata: l’ ICS mutuo light . Le associazioni sportive dilettantistiche interessate ed iscritte al registro Coni possono richiedere questo particolare mutuo allegando alla domanda l’atto costitutivo e lo statuto , gli ultimi due rendiconti approvati, documentazione comprovante la disponibilità dell’impianto ( contratto di affitto, di concessione ) per la durata pari a quella del mutuo e il preventivo o il computo metrico dettagliato dei lavori da effettuare. Ai suddetti documenti va allegata la delibera dell’assemblea dei soci di conferma del direttivo al momento dell’istanza e dei poteri di rappresentanza degli organi amministrativi, la conferma dello statuto sociale dell’ente, la delibera del consiglio direttivo avente come oggetto la volontà di contrattazione del mutuo ed il conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante ai fini della sottoscrizione del contratto. L’importo massimo erogabile dal Credito Sportivo è di 50 mila euro versato in unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto previa esibizione delle fatture dei lavori effettuati o dell’acquisto delle attrezzature. Il piano di ammortamento è molto flessibile e va da un minimo di 18 ad un massimo di 60 mesi (cinque anni) con rate mensili. Le spese d’istruttoria sono di 100,00 euro da versare all’atto di erogazione del mutuo. Come garanzia l’ente sportivo può proporre una fideiussione personale (anche pro quota dei singoli dirigenti) o altri tipi di garanzie, mentre il tasso d’interesse viene fissato al momento della stipula del contratto. L’ ICS mutuo light si configura come un prodotto finanziario la cui istruttoria è molto semplice e consente di dare immediate risposte alle esigenze di tanti enti sportivi che, avendo vinto una gara d’appalto pubblico, devono attrezzare l’impianto preso in gestione o che, a seguito di prescrizioni, debbono per esempio adeguare l’impianto elettrico o rinnovare le attrezzature di una sala di fitness o comprare nuovi attrezzi.
IL RINVIO DEL MOD. EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI...
Come anticipato nell’edizione “flash”di Fiscosport - n. 18/bis del 15/10 u.s. – ed evidenziato anche in altri articoli della presente newsletter, l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 15 Ottobre ha rinviato il termine per la presentazione del modello EAS alla data del 15 dicembre p.v. Il comunicato stampa ha anche annunciato l’emanazione di una circolare (documento di prassi) che dovrebbe chiarire i numerosi dubbi ancora esistenti sia in relazione ai soggetti tenuti ed esonerati alla compilazione del modello che ad alcuni aspetti operativi circa la compilazione del modello medesimo e, soprattutto, la previsione di un modello EAS “light”, che richiederà un numero di informazioni molto ridotto per alcune tipologie di Enti Associativi tra i quali saranno comprese le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte all’apposito Registro tenuto dal CONI. Nell’attesa delle indicazioni contenute nell’emananda circolare si vuole in questa sede fare il punto sulla situazione ed evidenziare alcuni elementi critici del nuovo adempimento, sulla base dei dati e notizie ad oggi a disposizione.
Un nuovo disciplinare per l’istituzione e la funzionalità del Registro nazionale delle associazioni e...
Con delibera n. 1394 del 19 giugno 2009 il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, su proposta della Giunta Nazionale, ha approvato un nuovo disciplinare per l’istituzione e la funzionalità del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche . Il nuovo testo sostituisce quello deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni del 11 novembre 2004 con delibera n. 1288, disciplinando ed articolando meglio le procedure e le responsabilità, in virtù delle esperienze gestionali maturate in questi primi anni di funzionamento, istituzionalizzando la competenza gestionale del servizio, alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi .
L’IVA PER CASSA ANCHE PER LE ASSOCIAZIONI IN “398” a cura del Rag. Pietro...
Le disposizioni introdotte dall'art. 7 del D.L. 29/11/2008 n. 185 (poi convertito nella L. n. 2/2009), relative al nuovo "regime IVA per cassa", si applicano anche agli enti non commerciali che, oltre all'attività istuzionale, svolgono un'attività commerciale. Lo chiarisce la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 2009 (allegata). Si ritiene che tale regime sia applicabile anche alle società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398 del 16 dicembre 1991 (ma c'è anche chi sostiene il contrario)
CORSO DI DIRITTO SPORTIVO – “Aspetti fiscali dello sport dilettantistico”: LE AGEVOLAZIONI FISCALI AI...
Pubblichiamo in allegato la relazione dell'Avv. Katia Scarpa al Corso di Diritto Sportivo, organizzato a Milano nel mese di maggio 2009 dal Comitato Regionale Lombardo della F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro)
CIRCOLI EQUESTRI: I CAVALLI NEL REDDITOMETRO, a cura della Dott.ssa Valentina Di Renzo, Consulente...
Sulla scia del crescente interesse da parte dell'Amministrazione Finanziaria nei confronti del mondo sportivo dilettantistico, atti a ricercare gli eventuali abusi nell’utilizzo di regimi fiscali agevolativi, si segnalano in breve alcune novità in merito ai nuovi coefficienti del Redditometro che interessano, in particolare, i sodalizi sportivi equestri.
UN ALTRO SEGNALE POSITIVO PER LE SRL SPORTIVE: DRE Molise 10/12/2008 a cura...
Con la risposta ad un interpello, viene nuovamente confermata – seppure da un organo periferico dell’Agenzia delle Entrate quale la Direzione Regionale delle Entrate del Molise – la possibilità per le società sportive dilettantistiche di considerare “non commerciali”, sia ai fini IVA che IRES ed IRAP, i proventi derivanti dai tesserati non soci.
MODELLI DI BILANCIO SOCIALE PER IL TERZO SETTORE: le associazioni sportive dilettantistiche, a cura...
Il documento elaborato nell'ambito dei lavori della Commissione Enti No Profit dell'Odcec di Napoli non intende indicare un alternativo modello generale di bilancio sociale per le associazioni sportive o un sistema di valutazione diverso. Partendo dalle basi comuni individuate nella prassi e nella teoria, da numerosi studiosi, e dalle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale riportate nel decreto del Ministero della Solidarietà sociale del 24 gennaio 2008, si vogliono individuare le diverse problematiche che il documento affronta in relazione alle organizzazioni dello sport.
TEMPO DI BILANCI: IL 30 APRILE E’ APPENA TRASCORSO … a cura della Dott.ssa Valentina...
... UN PRO-MEMORIA PER CHI NON VI HA ANCORA PROVVEDUTO. Il 30 aprile è solitamente la data entro la quale i sodalizi sportivi con esercizio sociale corrispondente all’esercizio solare hanno dovuto redigere ed approvare il bilancio ovvero il rendiconto economico-finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno 2008.
LA TRASFORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN SOCIETA’ DI CAPITALI TRA NORMATIVA PREVIGENTE E...
L’istituto della trasformazione ha subito radicali e incisive variazioni nel passaggio fra la disciplina del codice civile del 1942 e quella ridisegnata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6. Quella di maggior rilievo è la previsione , degli articoli 2500-septies e 2500- octies, mirata a legittimare le trasformazioni c.d. “eterogenee”. Le società per azioni,in accomandita per azioni e a responsabilità limitata possono ora trasformarsi in consorzi, società consortili, comunioni di azienda , associazioni non riconosciute e fondazioni; analogamente i consorzi, le società consortili, le comunioni di azienda , le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società per azioni,in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. L’articolo 2500- septies prevede, fra l’altro, la trasformabilità delle società di capitali in associazioni non riconosciute, e non anche in associazioni riconosciute, mentre l’articolo 2500-octies prevede la trasformabilità in società di capitali delle sole associazioni riconosciute. In relazione a questa ultima fattispecie se ad attuare questa specie di trasformazione sono stati ammessi enti come i consorzi ( soggetti di diritto non personificati ) e perfino le comunioni di azienda ( che non sono neanche soggetti di diritto diversi ed autonomi rispetto alle persone dei comunisti ), ciò sta a significare che non occorre essere già persone giuridiche per trasformarsi in società di capitali, per cui sfugge la ratio di questa limitazione, della quale nella relazione accompagnatoria non è data spiegazione.






