La risposta dell’Agenzia è negativa;
secondo le Entrate la detrazione per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altri impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica spetta per un importo non superiore, per ciascun ragazzo, a 210,00 Euro.
Questo importo deve essere inteso quale limite massimo alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Se i genitori partecipano entrambi alla spesa, dovranno suddividere il suddetto importo massimo detraibile tra di loro, e non potranno quindi “raddoppiare” la quota detraibile fino a 420,00 Euro per ciascun figlio.
Invece, in caso di due o più figli, potranno detrarre le spese sostenute per l’importo di € 210,00 per ciascun figlio, sempre a livello complessivo, quindi suddividendo tra loro l’importo detraibile.
In concreto, per ogni figlio (ragazzo) che esercita attività sportiva dilettantistica, sarà possibile detrarre al massimo una somma di € 210,00, indipendentemente dalla circostanza che tale somma sia portata in detrazione da un solo genitore o da entrambi
Considerata la presa di posizione delle Entrate devono ritenersi superate le incertezze e le differenti interpretazioni della norma derivanti anche dalle indicazioni non perfettamente omogenee contenute nelle istruzioni dei Mod. 730/08 e UNICO/2008.
Si coglie l’occasione per ricordare l’oggetto dell’agevolazione ed i requisiti documentali richiesti per poter usufruire della stessa:
1) Di che cosa si tratta:
l’agevolazione consiste nella detrazione del 19 per cento delle spese, per un importo non superiore ai 210 euro, sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento annuale per figli di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico.
Considerato che la spesa massima ammissibile ammonta (per ciascun ragazzo) ad € 210,00 annue il risparmio fiscale massimo è di € 40,00 (arrotondato – sempre per ciascun ragazzo)
2) Quali sono le spese detraibili
il decreto pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale» del 9 maggio
a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 commi 17 e seguenti della legge n. 289/2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati al l’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del Codice civile. In pratica, secondo anche quanto si legge nella relazione al provvedimento, si è inteso beneficiare non solo chi frequenta un’associazione o una società sportiva dilettantistica ma anche i fruitori degli impianti gestiti da soggetti che non rientrano nella definizione di sportivi dilettantistici ai sensi della legge n. 289/2002.
c) Attenzione: la quota associativa non è detraibile: a tale conclusione si giunge in seguito all’analisi dei dati da inserire nella ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dal beneficiario del pagamento (vedi punto n. 3) seguente) in cui viene richiesta la descrizione dell’attività sportiva esercitata; per poter detrarre la spesa è dunque necessario che ci sia il materiale svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica. Le quote che i soci versano all’associazione di cui sono membri all’atto di iscrizione (o annualmente) hanno invece la funzione di esprimere l’adesione al sodalizio e non sono pertanto finalizzate all’utilizzo del servizio – il corso sportivo o l’attività sportiva dilettantistica – che viene richiesto ai fini della detrazione
3) Come devono essere certificate le spese
la spesa va certificata mediante bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l’indicazione:
a) la denominazione (sportiva dilettantistica), la sede e il codice fiscale del soggetto destinatario del pagamento;
b) la causale (iscrizione o abbonamento);
c) l’attività sportiva esercitata (corso di nuoto/basket/danza etc.)
d) l’importo;
e) i dati anagrafici del praticante l’attività sportiva (il ragazzo) e il codice fiscale di chi effettua il pagamento (il genitore, che avrà diritto a detrarre la spesa)
Operativamente, potrebbe essere un problema indicare tutti i suddetti dati in un bollettino bancario o postale o in una classica ricevuta di pagamento. Qualora i bollettini o le ricevute rilasciate all’atto dei singoli pagamenti non contenessero tutti i dati richiesti la società/associazione sportiva (ovvero la società commerciale di gestione della palestra/piscina etc) dovrà rilasciare al richiedente un’attestazione riepilogativa delle quote incassate nel corso dell’anno, contenente tutti gli elementi richiesti dalla norma.
Si allega alla presente fac – simile di ricevuta/attestazione contenente i dati richiesti