Stefano ANDREANI

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Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario.
Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana.
Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti.
È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.
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LA VENDITA DI CESPITI USATI: ATTIVITA’ ISTITUZIONALE O COMMERCIALE?
E’ assai frequente che una società o associazione sportiva si trovi a cedere attrezzature che sono state dalla stessa utilizzate per la propria attività istituzionale, dalle racchette da tennis agli sci, dalla attrezzature da palestra a moto e auto da corsa o rally. Premessa Fissiamo preliminarmente una premessa: che ci occuperemo dell’ordinario turnover delle attrezzature, non certo dell’attività di vero e proprio commercio, più o meno mascherato, che talvolta viene effettuato da sodalizi sportivi e che costituisce indubbiamente attività commerciale; ciò anche se essa viene svolta a favore di soci ed anche se i beni non sono nuovi: una cosa è dismettere un cespite, altra cosa è comprare dallo sponsor duecento paia di sci o duecento racchette da tennis, a prezzo scontato, e dopo una settimana di utilizzo rivenderle ai partecipanti al corso ... Al di là del facile esempio sopra esposto, è evidente che i casi limite dovranno essere valutati con estrema attenzione e grande prudenza. Beni “istituzionali” e beni “commerciali” Trattamento tributario Il regime di cui alla Legge 398/91
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QUESITO N. 503 del 15/05/2010 – utente fiscosport n.6592 – prov.di FIRENZE
Ho un dubbio relativo alla compilazione del modello EAS, in quanto gestisco un'associazione sportiva che ha optato per la legge 398/91, la quale ha fatto richiesta ed ha ottenuto tramite la federazione di appartenenza (U.I.S.P. locale), il certificato d'iscrizione al registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche del C.O.N.I.. Mi chiedo se la stessa associazione può compilare il modello EAS SEMPLIFICATO ed eventualmente, in caso di risposta affermativa, se necessita indicare questa opzione all'interno dello stesso modello. Certo di un Vs.immediato riscontro, porgo i miei più cordiali saluti. risposta a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport - Toscana
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INVII TELEMATICI: ancora problemi per le società sportive dilettantistiche a r.l. (Ssdrl)
Non c’è proprio pace per la Società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata. Mentre sul piano giuridico e sostanziale la lunga ombra dell’abuso di diritto e le ipotesi di interposizione fittizia tolgono il sonno a più di un amministratore, nuove difficoltà emergono sul piano degli adempimenti. In sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi emerge che l’indicazione del codice natura giuridica 53 (“Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro”), già utilizzato senza problemi lo scorso esercizio (come pure nel Mod. 770/2009), costituisce quest’anno errore bloccante, che impedisce l’invio . Nonostante svariati tentativi, non è stato possibile ricevere alcuna indicazione dai vari call center interpellati, nè nonostante le varie segnalazioni fatte agli uffici periferici vi sono stati aggiornamenti del programma telematico che correggessero l’errore. L’unico espediente
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Pubblicato il modello di comunicazione previsto dal D.L. 185/08 – “Mod. EAS”
E’ finalmente stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ( ed allegato alla presente news, insieme alle relative istruzioni - ndr ) il “ modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi ”, previsto dall’art. 30 del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito con modifiche dalla Legge 28/1/09 n. 2. Il modello deve essere presentato , esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato), entro sessanta giorni dalla costituzione, e per i soggetti costituiti prima del 1/9/09, entro il 30/10/2009 . Qualora vi sia una variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello dovrà essere ripresentato entro il 31/3 dell’anno successivo a tale variazione; tale nuova presentazione non è dovuta se la variazione riguarda alcuni dei dati, essenzialmente quelli numerici, come illustreremo più avanti. Sono esonerate dalla presentazione , oltre alle organizzazioni di volontariato ed alle PRO-LOCO [ ERRATA CORRIGE - delete: enti di promozione sociale - ndr ] (a determinate condizioni), le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI che non svolgono attività commerciali. Debbono presentare il modello anche le società di capitali e cooperative, sportive dilettantistiche .
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Controlli incrociati INPS / Amministrazione Finanziaria
Nell’ambito di un controllo a tappeto, effettuato sulla base delle risultanze dei modelli 770/2007, l’INPS sta inviando in questi giorni una lettera a tutti coloro che risultano aver percepito redditi di lavoro autonomo ( compresi i collaboratori sportivi ) senza aver versato contributi INPS. Il problema è particolarmente delicato per i collaboratori sportivi, dato che i loro compensi sono integralmente dichiarati dalle società o associazioni che li corrispondono, non sono assoggettati a contribuzione, ed è quindi probabile che la lettera di cui si è detto qui sopra pervenga a tutti, anche per compensi di importi modesti. In tale comunicazione viene reso noto che per informazioni e notizie ci si può rivolgere al numero verde dell’INPS (803 164), ma: - da un lato, essendo in corso una procedura di portata molto ampia, potrebbe rivelarsi difficoltoso trovare una linea libera; - dall’altro, onde essere sicuri di non ricevere una iscrizione a ruolo di contributi e somme aggiuntive (o quantomeno per difendersi in caso che ciò avvenga), riteniamo consigliabile che le osservazioni vengano trasmesse per iscritto, conservando prova dell’invio. Suggeriamo quindi o di recarsi personalmente all’INPS, o di inviare una lettera raccomandata comunicando che non sono stati versati i contributi perchè la tipologia di reddito percepita non vi è soggetta. Riportiamo qui di seguito uno stralcio della comunicazione dell’INPS, ed alleghiamo una bozza della lettera che potrebbe essere inviata in risposta.
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IL REQUISITO OGGETTIVO PER L’ESENZIONE ICI nella Circolare 26/1/2009 n. 2/DF – Tutto bene, ma fino a un certo punto …
Il combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lettera i, del D. L.vo 30/12/1992 n. 504 e art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248), già citati nell’articolo della dott.ssa Sideri sulla presente newsletter, porta alla seguente individuazione degli immobili, posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, che hanno diritto all’esenzione ICI: si tratta di quelli “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ” , a condizione che tali attività non abbiano esclusivamente natura commerciale . In proposito è intervenuta a inizio anno la Circolare 26/1/09 n. 2/DF, che su due punti in particolare non appare del tutto convincente. A) Il rigore dell’ “esclusività” B) La “commercialità” dell’attività svolta
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LA CIRCOLARE N. 12/E del 9/4/09, sull’art. 30 del D.L. 29/11/2008 n. 185: QUALE COMMERCIALITA’?
In altri articoli di questo Fiscosport Flash - newsletter n. 7/bis/2009 - vengono ampiamente illustrati sia la circolare 12/E che il punto 4.2 della circolare 13/E, entrambe del 9/4/09. Oggetto di questo breve scritto è invece l’approfondimento di quanto nella circolare 12/E è scritto a proposito del diritto per le associazioni sportive dilettantistiche, e in generale per gli enti non commerciali, di avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 148 T.U.I.R. ed all’art. 4 del D.P.R. 633/72, muovendo dalla distinzione fra attività commerciali e non commerciali. 1) Il, condivisibile, punto di partenza Il punto 1.1.1 della circolare inizia affermando che il regime fiscale di favore è riservato agli enti che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale, ai sensi dell’art. 73 T.U.I.R. E fin qui non possiamo che concordare. 2) La prima affermazione non condivisibile Subito dopo, la circolare prosegue con la prima delle affermazioni che non possiamo assolutamente condividere:
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IL PUNTO 2.4 DELLA CIRCOLARE 13/E del 9/4/09: La programmazione dell’attività di controllo 2009 sugli enti non commerciali
Il punto 2.4 della circolare 13/E, intitolata “Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2009 – Indirizzi operativi” riguarda gli enti non commerciali. Le disposizioni sono abbastanza scarne (poco più di una pagina) e non ci pare presentino aspetti di particolare rilevanza. Ne diamo qui di seguito sommariamente conto. 1) Gli obiettivi e le modalità La circolare esordisce affermando che il controllo sugli enti appartenenti al terzo settore riveste, anche alla luce del più volte citato art. 30 del D.L. 185/08, “una rilevanza superiore rispetto al passato” . “Il comparto in parola va dunque attentamente monitorato … allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi”; “L’attività di controllo va quindi indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni … evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto la forma di associazioni culturali, sportive … e simili”.
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DECRETO “MILLEPROROGHE” – COMPENSI EROGATI AGLI ISTRUTTORI SPORTIVI ED ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL MONDO SPORTIVO DILETTANTISTICO
Nell’iter di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti – c.d. “decreto milleproroghe” - approvato in via definitiva dalla camera dei deputati martedì 24/02/2009 , sono stati inseriti alcuni emendamenti di grande interesse per il mondo sportivo dilettantistico, relativi alla definizione di nuove tipologie di redditi diversi percepiti da “sportivi dilettanti”. Le nuove disposizioni sono contenute nel corpo dell’art. 35 del decreto-legge, denominato “Personale degli enti di ricerca e altre disposizioni in materia di lavoro e biobanche”, che, al comma n. 5, recita: " Nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche' , contenute nell’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ." Ciò significa che, per espressa previsione di legge, gli istruttori sportivi ed i preparatori atletici vengono considerati “sportivi dilettanti” , alla stregua degli atleti e degli allenatori – ovviamente a condizione che non svolgano tale attività come professione abituale ovvero a titolo di lavoratori dipendenti. Si tratta di una precisazione
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QUESITO N. 462 del 18/10/2009 – utente fiscosport n.10827 – prov.di ROMA
Vorrei sapere se la normativa applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche, per quel che riguarda l'esenzione dall'applicazione della marca da bollo sulle ricevute generiche emesse nei confronti dei soci, è applicabile anche srl sportive in regime 398/91 che emettono ricevute generiche nei confronti di partecipanti tesserati poichè mi sembra di aver letto che ai fini della detrazione fiscale sia necessario la ricevuta/quietanza con marca da bollo. Grazie risposta a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana - Campi Bisenzio (Firenze)
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Le più importanti scadenze fiscali entro il 20 agosto 2025
Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 20 agosto 2025. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E)