E’ finalmente stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il “modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi”, previsto dall’art. 30 del D.L. 29/11/08 n. 185, converito con modifiche dalla Legge 28/1/09 n. 2.
Il modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato), entro sessanta giorni dalla costituzione, e per i soggetti costituiti prima del 1/9/09, entro il 30/10/2009.
Qualora vi sia una variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello dovrà essere ripresentato entro il 31/3 dell’anno successivo a tale variazione; tale nuova presentazione non è dovuta se la variazione riguarda alcuni dei dati, essenzialmente quelli numerici, come illustreremo più avanti.
Sono esonerate dalla presentazione, oltre alle organizzazioni di volontariato ed alle PRO-LOCO [ERRATA CORRIGE – delete: enti di promozione sociale – ndr] (a determinate condizioni), le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI che non svolgono attività commerciali. Debbono presentare il modello anche le società di capitali e cooperative, sportive dilettantistiche.
Non è però certo che per “associazioni che non svolgono attività commerciali” debbano intendersi tout court le associazioni non titolari di partita IVA; tale esonero è infatti, al momento, la questione più controversa, e su di essa torneremo quanto prima con uno specifico approfondimento.
Il modello (del quale si allega copia, unitamente alle istruzioni di compilazione) consiste in una lunga serie di dichiarazioni del legale rappresentante, molte delle quali appaiono di effettuazione decisamente semplice (-lo statuto è conforme alle disposizioni di legge? -l’ente ha articolazioni territoriali? -le modalità di convocazione dell’assemblea sono individuali o collettive? -l’ente utilizza locali di proprietà / in locazione / in comodato? e così via).
Alcune risposte richiedono invece l’effettuazione di conteggi o comunque di verifiche e valutazioni, si tratta delle seguenti (sono peraltro esattamente quelle la cui variazione non richiede la presentazione di un nuovo modello):
20) se l’ente percepisce abitualmente o occasionalmente proventi pubblicitari, e quanti sono stati nell’ultimo esercizio;
21) se l’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la propria attività e per quale spese, nell’ultimo esercizio;
23) quante sono state le entrate medie degli ultimi tre esercizi;
24) quanti sono gli associati (fino a 20 / da 21 a 100 / da 100 a 500 / oltre 500);
30 e 31) quante sono state le erogazioni liberali e i contributi pubblici ricevuti nell’ultimo esercizio;
33) quante e di che durata sono state le eventuali manifestazioni di raccolta fondi.
L’unica seria lacuna è la totale disattenzione per il problema delle cooperative e società di capitali: tutto il modello è pensato per le associazioni e alcune delle domande risultano di interpretazione estremamente difficile per le società: per “associati” si debbono intendere i soci o i frequentatori abituali? (la forma vorrebbe i soci, la sostanza forse i frequentatori), che significato ha la domanda “le quote associative sono uguali e non differenziate”?
L’applicazione dell’art. 90 della Finanziaria 2003, che ha istituito le società e le cooperative sportive dilettantistiche, non è evidentemente stata ancora ben “digerita” dell’Amministrazione Finanziaria, che continua a ignorare le rilevanti differenze fra tali soggetti e le associazioni, rendendo estremamente difficile gestirne organizzazione e operatività.
A parte quanto detto per la società sportiva dilettantistica, e rinviando ad una successiva trattazione per i necessari approfondimenti, ad un primo esame riteniamo si possa esprimere sul modello un giudizio certamente positivo; la sua predisposizione ha richiesto molto più tempo di quello originariamente previsto dalla legge, ma è stato tempo ben speso.
Ci pare infatti che si sia raggiunto lo scopo di acquisire le informazioni indispensabili per effettuare i necessari controlli, senza costringere strutture spesso molto “leggere” ad adempimenti troppo gravosi; salvo casi particolari, ovvero strutture abbastanza complesse, riteniamo che qualsiasi dirigente di associazione sportiva sia in grado di rispondere a tutte o quasi tutte le domande.
Pubblicato il modello di comunicazione previsto dal D.L. 185/08 – “Mod. EAS”
E’ finalmente stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate ( ed allegato alla presente news, insieme alle relative istruzioni - ndr ) il “ modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi ”, previsto dall’art. 30 del D.L. 29/11/08 n. 185, convertito con modifiche dalla Legge 28/1/09 n. 2. Il modello deve essere presentato , esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato), entro sessanta giorni dalla costituzione, e per i soggetti costituiti prima del 1/9/09, entro il 30/10/2009 . Qualora vi sia una variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello dovrà essere ripresentato entro il 31/3 dell’anno successivo a tale variazione; tale nuova presentazione non è dovuta se la variazione riguarda alcuni dei dati, essenzialmente quelli numerici, come illustreremo più avanti. Sono esonerate dalla presentazione , oltre alle organizzazioni di volontariato ed alle PRO-LOCO [ ERRATA CORRIGE - delete: enti di promozione sociale - ndr ] (a determinate condizioni), le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI che non svolgono attività commerciali. Debbono presentare il modello anche le società di capitali e cooperative, sportive dilettantistiche .