Il punto 2.4 della circolare 13/E, intitolata “Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2009 – Indirizzi operativi” riguarda gli enti non commerciali.
Le disposizioni sono abbastanza scarne (poco più di una pagina) e non ci pare presentino aspetti di particolare rilevanza.
Ne diamo qui di seguito sommariamente conto.
1) Gli obiettivi e le modalità
La circolare esordisce affermando che il controllo sugli enti appartenenti al terzo settore riveste, anche alla luce del più volte citato art. 30 del D.L. 185/08, “una rilevanza superiore rispetto al passato”.
“Il comparto in parola va dunque attentamente monitorato … allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi”;
“L’attività di controllo va quindi indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni … evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto la forma di associazioni culturali, sportive … e simili”.
Le petizioni di principio sono simili a quelle contenute nella circolare 12/E, sulla quale si vedano gli altri articoli in questa newsletter, ma nella parte immediatamente successiva, nella quale vengono dettate le modalità operative, l’impostazione è completamente diversa e, a nostro avviso, assai più condivisibile.
Viene infatti stabilito che dovrà essere posta particolare attenzione “nella verifica dell’effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa …della natura dei beni o servizi erogati agli associati … dell’eventuale svolgimento di attività commerciali … della rendicontazione annuale, della devoluzione del patrimonio …”.
Mentre nella circolare 12/E l’Agenzia si concentra sull’indagine sullo svolgimento o meno di attività commerciale prevalente, da un lato ignorando le disposizioni specifiche per le associazioni sportive e gli enti ecclesiastici, dall’altro “inventando” la figura della operazioni “strutturalmente commerciali”, la circolare 13/E invita i verificatori ad una rigorosa verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 148 T.U.I.R., dall’art. 90 D. L.vo 289/02 e dalle altre norme agevolative: i requisiti sono in tali norme ben chiariti, ed è sul loro rispetto che deve incentrarsi l’attività di verifica.
2) I criteri operativi
Fra i criteri stabiliti dalla circolare ricordiamo:
a) l’enfasi posta sul fatto che “l’attività dovrà comportare un significativo recupero di agevolazioni fiscali illegittimamente fruite”; è evidente che ci sono margini di discrezionalità, ma il messaggio della circolare è di evitare di sottoporre a verifica situazioni di modesta dimensione;
b) le Direzioni Regionali dovranno individuare per ciascuna provincia un numero “adeguato alla realtà locale” di “posizioni ad altro rischio di abuso”, da sottoporre a verifiche approfondite,
c) dovranno essere massimizzati “la notifica degli atti di accertamento o l’avvio della procedura di definizione per adesione” nell’anno 2009.
Non ci pare siano necessari commenti: sapevamo che i circoli privati, e fra di essi le società e associazioni sportive dilettantistiche, sarebbero stati “nel mirino” dei verificatori e se ciò avverrà nel rispetto delle norme di riferimento non facciamo certo salti di gioia (una verifica non è mai un’esperienza divertente) ma nemmeno riteniamo ci siano gravi motivi di preoccupazione.
Anche nel terzo settore esistono operatori che non rispettano le regole, mettendo in difficoltà chi invece tali regole le rispetta: una “pulizia” che tolga dal settore tali soggetti, o comunque li costringa tali regole a rispettare, non può che fare bene al sistema in generale e quindi a tutti coloro che (correttamente) vi operano.
IL PUNTO 2.4 DELLA CIRCOLARE 13/E del 9/4/09: La programmazione dell’attività di controllo 2009 sugli enti non commerciali
Il punto 2.4 della circolare 13/E, intitolata “Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2009 – Indirizzi operativi” riguarda gli enti non commerciali. Le disposizioni sono abbastanza scarne (poco più di una pagina) e non ci pare presentino aspetti di particolare rilevanza. Ne diamo qui di seguito sommariamente conto. 1) Gli obiettivi e le modalità La circolare esordisce affermando che il controllo sugli enti appartenenti al terzo settore riveste, anche alla luce del più volte citato art. 30 del D.L. 185/08, “una rilevanza superiore rispetto al passato” . “Il comparto in parola va dunque attentamente monitorato … allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi”; “L’attività di controllo va quindi indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni … evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto la forma di associazioni culturali, sportive … e simili”.