Stefano ANDREANI
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Dottore commercialista specializzato in procedure concorsuali e associazioni sportive, compreso il relativo contenzioso tributario.
Consulente della Scuola dello Sport presso il CONI della Toscana.
Autore di numerosi articoli in materia di associazioni e società sportive, docente in corsi, seminari e giornate di studio organizzate fra altri da CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Fondazione nazionale dei commercialisti, Ordini locali dei commercialisti.
È componente del comitato di redazione della rivista on-line “Fiscosport”.
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IL PUNTO 2.4 DELLA CIRCOLARE 13/E del 9/4/09: La programmazione dell’attività di controllo 2009 sugli enti non commerciali
Il punto 2.4 della circolare 13/E, intitolata “Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2009 – Indirizzi operativi” riguarda gli enti non commerciali. Le disposizioni sono abbastanza scarne (poco più di una pagina) e non ci pare presentino aspetti di particolare rilevanza. Ne diamo qui di seguito sommariamente conto. 1) Gli obiettivi e le modalità La circolare esordisce affermando che il controllo sugli enti appartenenti al terzo settore riveste, anche alla luce del più volte citato art. 30 del D.L. 185/08, “una rilevanza superiore rispetto al passato” . “Il comparto in parola va dunque attentamente monitorato … allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi”; “L’attività di controllo va quindi indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni … evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto la forma di associazioni culturali, sportive … e simili”.
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ICI E IMMOBILI UTILIZZATI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA: DUE QUESTIONI ANCORA APERTE
Per gli immobili utilizzati dalle società e associazioni sportive l’art. 7, comma 1, lett. i) del D.L. n. 504/1992 esenta dal tributo gli immobili utilizzati alle società e associazioni sportive “ destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ... sportive... ”. Di tale norma l’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 30/9/05 n. 203 (conv. con modif. dalla Legge 2/12/2005 n. 248) detta la seguente interpretazione autentica: “ L’esenzione ... si intende applicabile alle attività indicate ... che non abbiano esclusivamente natura commerciale ”. Due sono le importanti questioni che dottrina e giurisprudenza non hanno ancora chiarito con certezza:
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BOLLO SU RICEVUTE E FATTURE PER PRESTAZIONI ESENTI
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 444 del 18/11/2008, che si allega, definisce chiaramente gli obblighi a carico di entrambe le parti per quanto riguarda il bollo sulle fatture per prestazioni mediche, obblighi che valgono quindi per tutte le ricevute a fronte di pagamenti non soggetti ad IVA, come quelle rilasciate dalle società e associazioni sportive prestazioni rientranti nell’attività istituzionale (in ogni caso, com’è noto, se le fatture o ricevute evidenziano importi superiori a 77,47 euro). Rinviando alla seconda parte di questo intervento per l’importante distinzione fra ricevute per prestazioni e ricevute per quote associative (e solo alle prime ci stiamo riferendo ora), i principi stabiliti dalla Risoluzione sono i seguenti:
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LA CONTRIBUZIONE ENPALS SUL “LAVORO SPORTIVO” EX ART. 67 TUIR: un problema finalmente risolto in senso positivo per le società sportive
... purtroppo facendone sorgere uno più grande: quali sono i redditi compresi nella previsione dell'art. 67, II comma lettera "m", del TUIR? Per mettere le società sportive in condizione di scegliere se avvalersi o meno di tale opportunità, il modo più corretto per inquadrare la vicenda ci è sembrato ripercorrerne le tappe, cercando di costruire in tal modo una interpretazione coerente e sgombrando il campo da alcuni elementi che rischiano di fuorviare molti operatori.
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LA DETRAZIONE PER SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA DI RAGAZZI FRA 5 E 18 ANNI
Una interpretazione “estensiva” del limite dei 210 euro annui nelle istruzioni al 730: il tetto è per ragazzo e non per soggetto che sostiene la spesa (... ma possiamo fidarci?)
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LA DETRAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALLE PALESTRE: la deducibilità è per i figli o è generalizzata per tutti i “ragazzi”? …
a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14/5/07 torna, fra l’altro, sulla questione della detrazione del 19% delle spese per l’iscrizione alle palestre. Da tale comunicato non emergono novità, a parte che in più punti si riferisce alla spese sostenute per “i figli”, mentre la Legge parla ben più genericamente di “ragazzi”, non richiedendo quindi ulteriori requisiti, quali essere figli, essere a carico, essere conviventi, o altro.
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FINALMENTE PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO SUGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: fine (per ora) delle preoccupazioni per le società ed associazioni sportive in “regime 398”
.... omissis ... Passando agli argomenti di più stretto interesse per le società ed associazioni sportive il provvedimento, dopo aver ribadito che soggetti obbligati sono tutti i titolari di partita IVA, stabilisce che gli elenchi debbono contenere , oltre al codice fiscale ed alla partita IVA del soggetto che effettua la trasmissione ed all’anno di riferimento: - nell’elenco clienti (limitatamente agli anni 2006 e 2007) solo i titolari di partita IVA , - sia per i clienti che per i fornitori (sempre limitatamente agli anni 2006 e 2007) non è necessario indicare anche il codice fiscale - per ciascun cliente e fornitore devono essere indicati gli importi delle operazioni distinte per aliquote ed eventuale titolo di non imponibilità o esenzione, al netto delle note di variazione, nonchè le note di variazione riferite ad annualità precedenti - non debbono essere indicate negli elenchi , oltre a importazioni, esportazioni, acquisti e vendite intracomunitari, anche (limitatamente agli elenchi per il 2006 e 2007) le “ operazioni relative a fatture emesse ... [e] ... ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA ”, e quindi tutte la fatture di vendita e di acquisto dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 ; ricordiamo infatti che l’art.2, IV comma, della Legge 398/91, stabilisce che sia le fatture di vendita che quelle di acquisto debbono essere numerate e conservate, ma non registrate ( sul punto si veda anche più avanti ) - non debbono infine essere indicati, sempre limitatamente al 2006 e 2007, i dati delle fatture emesse per importi già compresi nel registro dei corrispettivi.
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I cellulari delle società ed associazioni sportive sono ESENTI da CC.GG. … ma non approfittiamone!
Sulla questione dell’esenzione dalla tassa di Concessioni Governative delle utenze cellulari intestate alle società e associazioni sportive sono necessari due livelli di considerazioni:
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Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale – Area I – Reparto IV – Prot. 1576/2006/DPF/UFF del 3 aprile 2007
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Esenzione dal pagamento del tributo per la pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. Quesito.
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QUESITO N. 369 del 24/03/2008 – utente fiscosport n.7194 – prov.di PADOVA
In base alla legge 4 agosto 2006 n. 248 i titolari di partita Iva dovranno inviare, obbligatoriamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). In relazione a ciò ho alcuni dubbi: 1) anche per le associazioni sportive dilettantistiche in regime L. n. 398/1991 vale, per i dati 2007, la data del 29 aprile 2008 come termine per presentare l’elenco di cui sopra oppure l'obbligo decorre solo dal 2008 (per la presentazione nell'aprile 2009)? 2) Se l’attività commerciale è costituita solo da introiti da sponsorizzazioni e gli acquisti riguardano solo l’attività istituzionale, occorre comunque comprendere nell’elenco oltre ai “clienti” (sponsor) anche i fornitori? 3) Se alcuni acquisti (maglie da gara) sono stati fatti utilizzando totalmente i proventi dello sponsor, tali acquisti si devono considerare compresi nell’ ”attività commerciale”? risposta a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana - Campi Bisenzio (FI)
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