Se la decorrenza della riforma del Terzo settore è legata alla partenza dell’attività del Runts, allora non c’è pace: con il disposto dell’art. 66, comma 1, decreto legge 77/2021 si proroga al prossimo 31 maggio 2022 il termine per l’adeguamento semplificato degli statuti delle Onlus, OdV e Aps.
Apparentemente il termine per l’avvio del Runts e il differimento di quello per l’adeguamento semplificato degli statuti potrebbero sembrare slegati tra loro: in realtà se il Runts entrasse ora in funzione ci troveremmo comunque di fronte a incongruenze sulla decorrenza di altri termini che risulterebbero così scoordinati tra loro.
Si faccia l’esempio del Runts operativo già ora e di una OdV che non abbia ancora adeguato lo statuto.
Già l’esempio potrebbe essere considerato come “di scuola” perché ormai dovremmo avere pochissimi casi di inadeguatezza degli statuti. Al massimo dovremmo avere casi di statuti che non sono stati correttamente adeguati.
Ebbene: il Runts dovrebbe, secondo il decreto che ne regola il funzionamento, richiedere alla OdV di adeguare lo statuto entro 180 giorni, ma il nuovo testo legislativo prevede una proroga al 31 maggio 2022 (con le maggioranze semplificate) per effettuare l’adeguamento.
A parere di chi scrive (e di altri commentatori) si tratta quindi di un modo surrettizio di proroga del termine di partenza del Runts e di tutto ciò che ad esso è collegato.
È difficile comprendere quale sia il reale motivo del differimento, peraltro “urgente”, essendo stato inserito in un provvedimento legislativo (decreto legge) che ha tale natura.
Giusto per fare un po’ di dietrologia si possono ipotizzare due motivi:
- la necessità di avere più tempo per sistemare questioni tecniche e organizzative in seno all’organizzazione del Runts. Magari ci sono regioni che non sono del tutto pronte… ma allora ci si chiede il perché dell’utilizzo di una proroga di un termine che non è del tutto inerente alla questione
- un’azione di lobbying che mira a procrastinare l’avvio della riforma del Terzo settore, finalizzata a un suo depotenziamento, il che sarebbe assai grave perché a distanza di quattro anni dall’approvazione del testo del decreto legislativo ci riporterebbe in alto mare.
Difficile immaginare motivi diversi da quelli appena esposti.
Pare che Agatha Christie abbia detto che “tre indizi fanno una prova”.
Qui di seguito ne elenco quattro e pertanto l’ipotesi del punto 2 appare tra le più accreditate.
Indizio 1 – in tema di riconoscimento della personalità giuridica non si è posto rimedio al mancato coordinamento tra riconoscimento ex d.p.r. 361/200 e riconoscimento ex d.lgs. 117/2017 sicché, al momento, l’ente che fosse “persona giuridica” ex vecchio ordinamento e volesse iscriversi nel Runts, dovrebbe esperire un nuovo iter presso il Registro per potersi vedere riconosciuta la personalità giuridica di cui è già fornito.
Indizio 2 – in tema di richiesta del parere-autorizzazione dell’Unione europea, per ciò che riguarda le agevolazioni fiscali, nulla è ancora stato scritto e quindi nulla è stato inviato a Bruxelles.
Indizio 3 – in tema di attività diverse, da tempo sappiamo che il testo è stato firmato dal titolare del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma non è ancora stato divulgato e questo comporta un’enorme incertezza in tema di scelte epocali degli enti che intendono migrare nel Runts o ne vogliono star fuori
indizio 4 – in tema di revisione contabile, l’ulteriore proroga, non fa che aumentare l’inutile retrodatazione di un obbligo del quale non si vede la necessità, posto che la salvaguardia della fede pubblica sarebbe necessaria a far tempo dall’avvio del Runts.
Ma se vogliamo fare dietrologia e vogliamo parlare di lobbying e di turbativa della libera concorrenza io aggiungo quattro parole: “false cooperative di lavoro”.
Il dibattito è aperto.