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CONFERMATE LE ISTRUZIONI IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI PROVENTI PREVISTO PER CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA
Una recente risoluzione ministeriale (la n. 123 del 07.11.2006) conferma quanto già espresso dalla stessa amministrazione finanziaria in ordine al comportamento “fiscale” da seguire in caso di superamento in corso d’anno del limite dei proventi fissato in euro 250.000,00 = per la fruizione del regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/91. In effetti, la circolare 11 febbraio 1992, n. 1, esplicativa delle novità introdotte dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, chiariva che le disposizioni di cui alla legge medesima – che si applicavano ed applicano per effetto dell’esercizio di apposita opzione- cessano di applicarsi per effetto della revoca dell’opzione e, in ogni caso , per il superamento, nel corso del periodo di imposta del limite massimo di proventi ( pari ad euro 250.000=), con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato . L’obbligo delle scritture contabili (art. 20 del D.p.r. 600/73, scelta tra regime di contabilità ordinaria o regime di contabilità semplificata, ovvero regimi forfetari di cui all’art. 145 del D.p.r. 917/86) e degli adempimenti previsti dal Titolo II del D.p.r. 633/72 (obbligo di certificazione di tutti i corrispettivi, registrazioni delle fatture emesse e di acquisto in appositi registri, liquidazioni, annotazione e versamento dell’imposta con cadenza mensile, ovvero trimestrale con addebito dell’1%) debbono essere ripristinati, prosegue la circolare , per effetto della revoca o per il superamento del limite massimo dei proventi. I chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria nella circolare in menzione -ripresi nella risoluzione in commento- comportano l’applicazione di due diversi regimi tributari in un medesimo periodo di imposta sia con riferimento all’Iva che con riferimento all’imposte sui redditi. Il primo –regime L. 398/91- applicabile ai fini Iva, imposte dirette (ed Irap) dall’inizio del periodo di imposta e sino al mese di superamento del limite; il secondo – regime ordinario ai fini Iva e regime contabile semplificato, ordinario o ulteriore forfetario ai fini delle imposte dirette (ed Irap)- applicabile dal mese successivo all’avvenuto superamento e sino alla fine del periodo di imposta. Facciamo attenzione però
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Rassegna NORMATIVA: la risoluzione 123 del 7/11/2006 e le norme in essa richiamate – a cura dell’Avv. Katia Scarpa, Consulente Provinciale Fiscosport Milano.
Pubblichiamo in allegato un file pdf contenente la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 123 del 7 novembre 2006 , avente ad oggetto "Istanza di interpello - Art. 1 della legge n. 398 del 1991 - Superamento nel periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro - Associazione sportiva dilettantistica Alfa", nonchè le norme richiamate dalla stessa circolare.
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LA SRL SPORTIVA: adempimenti civilistici e fiscali relazione del Dott. Stefano Andreani al convegno nazionale Fiscosport di Alassio (15/10/2006)
Aspetti Problematici: a) La detassazone dei corrispettivi specifici b) L'intrasferibilità delle quote Adempimenti Civilistici e Fiscali: c) Gli adempimenti civilistici d) Gli adempimenti fiscali Nelle prime due parti di questa breve relazione si darà conto di due dei più rilevanti aspetti problematici della disciplina fiscale delle società sportive dilettantistiche, la detassazione dei corrispettivi e l'intrasferibilità delle quote. Nella altre due parti ne verranno sommariamente ricordati gli adempimenti civilistici e fiscali, raffrontandoli con quelli stabiliti per le associazioni. a) La detassazone dei corrispettivi specifici 1) Le norme di riferimento Per le associazioni sportive l’art. 148 (già art. 111), III comma, del T.U.I.R., a condizione che siano rispettate una serie (ormai ben nota) di condizioni statutarie, fa rientrare nell’area istituzionale e non commerciale (e quindi esclude da tassazione i corrispettivi specifici pagati dagli utilizzatori), l’attività svolta nei confronti:
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QUESITO N. 247 del 13/11/2006 – formulato in occasione del Convegno Nazionale Fiscosport di Alassio
TRATTAMENTO CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CESSIONE DIRITTI ATLETI Come si documentano, e che trattamento fiscale hanno, le cessioni di atleti tra squadre dilettantistiche? e tra squadre dilettantistiche e squadre professionistiche? risposta a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi, Consulente Regionale Fiscosport Marche
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