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    Home Approfondimenti CONFERMATE LE ISTRUZIONI IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI PROVENTI PREVISTO...
    • Approfondimenti

    CONFERMATE LE ISTRUZIONI IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI PROVENTI PREVISTO PER CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA

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    Rosanna D'Amore
    Responsabile
    16 Novembre 2006
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      Una recente risoluzione ministeriale (la n. 123 del 07.11.2006) conferma quanto già espresso dalla stessa amministrazione finanziaria in ordine al comportamento “fiscale” da seguire in caso di superamento in corso d’anno del limite dei proventi fissato in euro 250.000,00 = per la fruizione del regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/91. In effetti, la circolare 11 febbraio 1992, n. 1, esplicativa delle novità introdotte dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, chiariva che le disposizioni di cui alla legge medesima – che si applicavano ed applicano per effetto dell’esercizio di apposita opzione- cessano di applicarsi per effetto della revoca dell’opzione e,   in ogni caso , per il superamento, nel corso del periodo di imposta del limite massimo di proventi ( pari ad euro 250.000=), con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato . L’obbligo delle scritture contabili (art. 20 del D.p.r. 600/73, scelta tra regime di contabilità ordinaria o regime di contabilità semplificata, ovvero regimi forfetari di cui all’art. 145 del D.p.r. 917/86) e degli adempimenti previsti dal Titolo II del D.p.r. 633/72 (obbligo di certificazione di tutti i corrispettivi, registrazioni delle fatture emesse e di acquisto in appositi registri, liquidazioni, annotazione e versamento dell’imposta con cadenza mensile, ovvero trimestrale con addebito dell’1%) debbono essere ripristinati, prosegue la circolare , per effetto della revoca o per il superamento del limite massimo dei proventi. I chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria nella circolare in menzione   -ripresi nella risoluzione in commento- comportano l’applicazione di due diversi regimi tributari in un medesimo periodo di imposta sia con riferimento all’Iva che con riferimento all’imposte sui redditi. Il primo –regime L. 398/91- applicabile ai fini Iva, imposte dirette (ed Irap) dall’inizio del periodo di imposta e sino al mese di superamento del limite; il secondo – regime ordinario ai fini Iva e regime contabile semplificato, ordinario o ulteriore forfetario ai fini delle imposte dirette (ed Irap)- applicabile dal mese successivo all’avvenuto superamento e sino alla fine del periodo di imposta. Facciamo attenzione però

      Una recente risoluzione ministeriale (la n. 123 del 07.11.2006) conferma quanto già espresso dalla stessa amministrazione finanziaria in ordine al comportamento “fiscale” da seguire in caso di superamento in corso d’anno del limite dei proventi fissato in euro 250.000,00= per la fruizione del regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/91.

      In effetti, la circolare 11 febbraio 1992, n. 1, esplicativa delle novità introdotte dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, chiariva che le disposizioni di cui alla legge medesima – che si applicavano ed applicano per effetto dell’esercizio di apposita opzione- cessano di applicarsi per effetto della revoca dell’opzione e,  in ogni caso, per il superamento, nel corso del periodo di imposta del limite massimo di proventi ( pari ad euro 250.000=), con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. L’obbligo delle scritture contabili (art. 20 del D.p.r. 600/73, scelta tra regime di contabilità ordinaria o regime di contabilità semplificata, ovvero regimi forfetari di cui all’art. 145 del D.p.r. 917/86) e degli adempimenti previsti dal Titolo II del D.p.r. 633/72 (obbligo di certificazione di tutti i corrispettivi, registrazioni delle fatture emesse e di acquisto in appositi registri, liquidazioni, annotazione e versamento dell’imposta con cadenza mensile, ovvero trimestrale con addebito dell’1%) debbono essere ripristinati, prosegue la circolare, per effetto della revoca o per il superamento del limite massimo dei proventi. I chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria nella circolare in menzione  -ripresi nella risoluzione in commento- comportano l’applicazione di due diversi regimi tributari in un medesimo periodo di imposta sia con riferimento all’Iva che con riferimento all’imposte sui redditi. Il primo –regime L. 398/91- applicabile ai fini Iva, imposte dirette (ed Irap) dall’inizio del periodo di imposta e sino al mese di superamento del limite; il secondo – regime ordinario ai fini Iva e regime contabile semplificato, ordinario o ulteriore forfetario ai fini delle imposte dirette (ed Irap)- applicabile dal mese successivo all’avvenuto superamento e sino alla fine del periodo di imposta.

      Facciamo attenzione però a cosa potrebbe verificarsi in caso di associazione con esercizio non coincidente con l’anno solare. Supponiamo, ad esempio, un periodo d’imposta con inizio al 1^ luglio XX e termine al 30 giugno XX+1 e supponiamo che il superamento del limite massimo dei proventi si sia verificato nel mese di dicembre. Secondo le istruzioni ministeriali, il cambiamento di regime tributario si deve applicare  dal mese successivo al superamento e quindi dal mese di gennaio. Bene. L’Iva è un imposta che segue sempre l’esercizio solare, indipendentemente dal periodo d’imposta. Pertanto ai fini Iva, nell’esempio prospettato, non si avranno due regimi tributari ma soltanto uno, poiché sino al 31.12.XX si possono applicare le disposizioni di cui al regime 398/91 e si avrà l’obbligo delle disposizioni di cui al Titolo II del D.p.r. 633/72 solo dal mese di gennaio XX+1 che è nell’anno solare successivo; al contrario, ai fini delle imposte dirette (e dell’Irap) la regola dei due regimi tributari è comunque confermata.

      Le tabelle che seguono riepilogano quanto commentato.

      Associazione con periodo di imposta coincidente con anno solare

      Superamento limite massimo dei proventi

      Regime 398/91

      Nuovo regime Iva

      Nuovo Regime Redditi/Irap

      Mese di settembre

      Dal 1.1. al 30.09

      (Dichiarazione redditi – quadro RG in regime 398/91- e Irap- in regime 398/91- in Unico)

      Dal 1.10 al 31.12

      (Dichiarazione Iva – in regime ordinario Iva da Iva per il periodo 1.10/31.12- in Unico)

      Dal 1.10 al 31.12

      (Dichiarazione redditi – in regime contabile prescelto – e Irap – in regime contabile prescelto- in Unico)

       

      Associazione con periodo di imposta 1.7.XX-31.12.XX+1

      Superamento limite massimo dei proventi

      Regime 398/91

      Nuovo regime Iva

      Nuovo Regime Redditi/Irap

      Mese di settembre

      Dal 1.7.XX al 30.09.XX

      (Dichiarazione redditi – quadro RG in regime 398/91- e Irap- in regime 398/91- autonome anche se insieme con frontespizio di Unico)

      Dal 1.10.XX al 31.12.XX

      (Dichiarazione Iva autonoma – in regime ordinario Iva da Iva per il periodo 1.10/31.12)

      Dal 1.10.XX al 30.06.XX+1

      (Dichiarazione redditi – in regime contabile prescelto – e Irap – in regime contabile prescelto- autonome anche se insieme con frontespizio di Unico)

       

      Associazione con periodo di imposta 1.7.XX-31.12.XX+1

      Superamento limite massimo dei proventi

      Regime 398/91

      Nuovo regime Iva

      Nuovo Regime Redditi/Irap

      Mese di dicembre

      Dal 1.7.XX al 31.12.XX

      (Dichiarazione redditi – quadro RG in regime 398/91- e Irap- in regime 398/91- autonome anche se insieme con frontespizio di Unico)

      Dal 1.7.XX al 31.12.XX, regime Iva 398/91 (esonero dichiarazione Iva);

      Dal 1.1.XX+1 nuovo regime ordinario Iva da Iva, con obbligo di dichiarazione Iva autonoma

      Dal 1.1.XX+1 al 30.06.XX+1

      (Dichiarazione redditi – in regime contabile prescelto – e Irap – in regime contabile prescelto- autonome anche se insieme con frontespizio di Unico)

       

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